Parere su istanza di accesso civico - 10 luglio 2025 [10161017]
Parere su istanza di accesso civico - 10 luglio 2025 [10161017]
[doc. web n. 10161017]
Parere su istanza di accesso civico - 10 luglio 2025
Registro dei provvedimenti
n. 408 del 10 luglio 2025
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti e il dott. Claudio Filippi, segretario generale reggente;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27/4/2016, «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito “RGPD”);
VISTO l’art. 154, comma 1, lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali - d. lgs. 30/6/2003, n. 196 (di seguito “Codice”);
VISTO l’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14/3/2013, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
VISTA la Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), adottata d’intesa con il Garante, intitolata «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013», in G.U. Serie Generale n. 7 del 10/1/2017 e in https://www.anticorruzione.it/-/determinazione-n.-1309-del-28/12/2016-rif.-1 (di seguito “Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico”);
VISTO il provvedimento del Garante n. 521 del 15/12/2016, contenente la citata «Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico», in www.gpdp.it, doc. web n. 5860807;
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il prof. Pasquale Stanzione;
PREMESSO
Con la nota in atti, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) del Comune di Cattolica, ha chiesto al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013, nell’ambito del procedimento relativo a una richiesta di riesame su un provvedimento di diniego di un accesso civico.
Dalla documentazione agli atti risulta essere stata presentata una richiesta di accesso civico – ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013 – al predetto Comune, avente a oggetto documentazione riguardante il deposito della S.C.I.A. presentata da una società identificata in atti e la notifica di sospensione dei lavori. Ciò nell’ambito di un procedimento riguardante il permesso di costruire in deroga per lo smontaggio di un immobile e ricostruzione di un edificio tutelato dal regolamento urbanistico edilizio.
Dagli atti risulta che l’amministrazione – anche a seguito dell’opposizione della società controinteressata – ha negato l’accesso civico generalizzato alla documentazione richiesta richiamando i limiti di cui all’art. 5, comma 2, lett. a) e c) del d. lgs. n. 33/2013.
Avverso il provvedimento di diniego, l’istante, ritenendo il rifiuto non corretto, ha presentato richiesta di riesame al RPCT del Comune di Cattolica, insistendo nella propria richiesta.
OSSERVA
Nel caso sottoposto all’attenzione di questa Autorità, risulta che l’istanza di accesso civico ha a oggetto documentazione riguardante la SCIA presentata da una società per la realizzazione di interventi edilizi e relativa sospensione dei lavori.
Al riguardo, si rappresenta che la disciplina di settore in materia di accesso civico contenuta nel d. lgs. n. 33/2013 prevede, fra l’altro, che «allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis» (art. 5, comma 2).
Per i profili di competenza di questa Autorità, la medesima normativa sancisce che l’accesso civico è rifiutato, fra l’altro, «se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela [della] protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (art. 5-bis, comma 2, lett. a). Per “dato personale” si intende «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»)» e si considera “identificabile” «la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale» (art. 4, par. 1, n. 1, RGPD).
Ai fini dell’istruttoria e delle valutazioni di questa Autorità, il RPCT ha trasmesso un estratto riguardante i documenti oggetto di accesso civico, comprendente il modulo di deposito della S.C.I.A. presentato dalla società controinteressata (priva degli allegati comprensivi di relazioni tecniche e asseverazioni, documenti di riconoscimento, versamento dei diritti di segreteria, elaborati grafici, documentazione fotografica, ecc.) e l’ordinanza di sospensione dei lavori.
Ciò premesso, occorre ricordare che – ai sensi del citato art. 4, par. 1, n. 1, del RGPD – sono sottratte dall’ambito di applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali le persone giuridiche, gli enti e le associazioni, con la conseguenza che per i dati riferiti alla società titolare del permesso di costruire non è possibile richiamare il limite di cui al citato art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013 riguardante la protezione dei dati personali per rifiutare l’accesso civico.
In ogni caso, dall’analisi della documentazione ricevuta ai fini dell’istruttoria (SCIA e ordinanza di sospensione dei lavori), è emerso che i documenti richiesti contengono in ogni caso, oltre a dati e informazioni che sono riferiti alla società che ha chiesto il permesso di costruire e all’intervento edilizio da realizzare, anche alcune parti che riportano dati personali di soggetti terzi, quali rappresentante legale e tecnici incaricati (ad esempio nominativo, professione, data di nascita, codice fiscale, residenza, recapiti telefonici, indirizzi e-mail, p.e.c. e firma autografa).
Si tratta di dati e informazioni personali – peraltro in taluni casi attinenti all’esistenza di un rapporto professionale tra i soggetti coinvolti e la società che ha chiesto il permesso di costruire – che non sempre si desidera portare a conoscenza di soggetti terzi e la cui generale accessibilità, anche considerando il particolare regime di pubblicità dei dati e delle informazioni ricevuti tramite l’istituto dell’accesso civico (cfr. art. 3, comma 1, d. lgs. n. 33/2013), può determinare un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà dei soggetti controinteressati (che, peraltro, nel caso di specie, non risultano essere stati coinvolti nel procedimento relativo all’accesso civico), in violazione del principio di minimizzazione dei dati (art. 5, par. 1, lett. c, del RGPD), con possibili ripercussioni negative sul piano sociale, relazionale e professionale.
Ciò anche considerando i casi e il contesto in cui possono essere utilizzati anche da soggetti terzi e tenendo conto che la generale conoscibilità di talune informazioni (come ad esempio data di nascita, codice fiscale, residenza, recapiti telefonici, indirizzi e-mail, p.e.c. e firma autografa) può «favorire il verificarsi di eventuali furti di identità o di creazione di identità fittizie attraverso le quali esercitare attività fraudolente» (cfr. Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, par. 8.1. e nota n. 12), arrecando ai soggetti controinteressati proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013. Bisogna, inoltre, valutare le ragionevoli aspettative di confidenzialità dei soggetti controinteressati in relazione al trattamento dei propri dati personali al momento in cui questi sono stati raccolti dall’ente, nonché la non prevedibilità, al momento della raccolta dei dati, delle conseguenze derivanti a questi ultimi dalla eventuale conoscibilità da parte di chiunque dei dati richiesti tramite l’accesso civico (cfr. par. 8.1 delle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, cit.).
Si rappresenta, inoltre, che dagli atti non emergono con evidente chiarezza elementi che possano in ogni caso consentire di ritenere che, nello specifico caso in esame, la conoscenza generalizzata dei dati personali prima descritti – che appare non necessaria o comunque sproporzionata – possa essere strumentale a «favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico».
Alla luce del complesso delle considerazioni soprariportate, non è possibile condividere la soluzione adottata dal Comune nel caso in esame, laddove ha negato l’accesso civico alla documentazione richiesta, indistintamente e sulla base della presenza di dati personali, senza valutare – tenuto in considerazione che la SCIA e il provvedimento di sospensione dei lavori non sono riferiti a persone fisiche ma a una società – la possibilità di oscurare i dati personali sopradescritti, fornendo un accesso parziale ai sensi dell’art. 5-bis, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013, laddove è previsto che se i limiti all’accesso «riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l’accesso agli altri dati o alle altre parti».
Per tale motivo, conformemente ai precedenti orientamenti di questa Autorità su casi analoghi (cfr., fra i più recenti, provv. n. 235 del 17/4/2025, in www.gpdp.it, doc. web n. 10140385; provv. n. 80 del 13/2/2025, ivi, doc. web n. 10111138; provv. n. 241 del 24/4/2024, ivi, doc. web n. 10018263) si invita il Comune a riesaminare la motivazione del provvedimento di diniego dell’accesso civico e ad analizzare la possibilità – ferma ogni altra valutazione circa l’esistenza di ulteriori limiti che potrebbero consentire il diniego dell’accesso civico ai documenti richiesti per tutelare altri interessi pubblici o privati previsti dall’art. 5-bis, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 33/2013 fra cui anche gli «interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali» non sindacabili da questa Autorità – di fornire un accesso parziale ai documenti richiesti, previo oscuramento dei dati personali dei legali rappresentanti e dei tecnici incaricati eventualmente presenti, prima descritti.
Si ricorda, infine, che i dati per i quali sia stato negato l’accesso civico possono in ogni caso essere resi ostensibili, laddove il soggetto istante, riformulando eventualmente l’istanza ai sensi della diversa disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi (artt. 22 ss. della l. n. 241 del 7/8/1990), motivi nella richiesta l’esistenza di un interesse “qualificato” e l’amministrazione ritenga sussistere, alla luce di quanto riportato dal soggetto istante, «un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso» che possa consentire l’ostensione della documentazione richiesta.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
esprime parere nei termini suesposti in merito alla richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Cattolica, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013.
Roma, 10 luglio 2025
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Stanzione
IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
Filippi
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