g-docweb-display Portlet

Parere su istanza di accesso civico - 26 giugno 2025 [10161035]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 10161035]

Parere su istanza di accesso civico - 26 giugno 2025

Registro dei provvedimenti
n. 377 del 26 giugno 2025

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27/4/2016, «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito “RGPD”);

VISTO l’art. 154, comma 1, lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali - d.lgs. 30/6/2003, n. 196 (di seguito “Codice”);

VISTO l’art. 5, del d. lgs. n. 33 del 14/3/2013, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

VISTA la Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, adottata d’intesa con il Garante, intitolata «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013», in G.U. serie generale n. 7 del 10/1/2017 e in https://www.anticorruzione.it/-/determinazione-n.-1309-del-28/12/2016-rif.-1 (di seguito “Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico”);

VISTO il provvedimento del Garante n. 521 del 15/12/2016, contenente la citata «Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico», in www.gpdp.it, doc. web n. 5860807;

VISTA la richiesta di parere del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) del Ministero dell’istruzione e del merito – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, presentata ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 33/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

CONSIDERATO che il predetto art. 5, comma 7, prevede che il Garante si pronunci entro il termine di dieci giorni dalla richiesta;

RITENUTO che il breve lasso di tempo per rendere il previsto parere non permette allo stato la convocazione in tempo utile del Collegio del Garante;

RITENUTO quindi che ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 5, comma 7, del Regolamento n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante, nella parte in cui è previsto che «Nei casi di particolare urgenza e di indifferibilità che non permettono la convocazione in tempo utile del Garante, il presidente può adottare i provvedimenti di competenza dell’organo, i quali cessano di avere efficacia sin dal momento della loro adozione se non sono ratificati dal Garante nella prima riunione utile, da convocarsi non oltre il trentesimo giorno» (in www.gpdp.it, doc. web, n. 1098801);

Vista la documentazione in atti;

PREMESSO

Con la nota in atti, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia ha chiesto al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013, nell’ambito del procedimento relativo a una richiesta di riesame su un provvedimento di diniego di un accesso civico.

Dalla documentazione agli atti risulta che è stata presentata una richiesta di accesso civico a un Istituto scolastico – ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013 – avente a oggetto il «Modulo dichiarazione titoli e servizi ed eventuali allegati» presentati da un docente identificato in atti ai fini dell’inserimento in graduatoria per l’individuazione dei docenti soprannumerari per l’a.s. 2025-2026. 

L’amministrazione scolastica ha rifiuto l’accesso civico, richiamando il limite previsto dall’art. 5 bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013 e rappresentando che l’ostensione dei documenti richiesti «risulterebbe inevitabilmente lesiva delle ragionevoli aspettative di confidenzialità dei dati oggetto dell’istanza, soprattutto considerato che trattasi di dati personali anche appartenenti alle categorie particolari di cui all’art. 9 del GDPR».

Il soggetto istante, ritenendo il rifiuto non corretto, ha presentato richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del citato Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, insistendo nella propria domanda di accesso. In particolare, il richiedente ha rappresentato, fra l’altro, che lo stesso non ha interesse a conoscere i dati personali del soggetto controinteressato identificato in atti, ed in particolare i relativi dati particolari, ma che l’unico atto richiesto è il «modulo [di] dichiarazione titoli e servizi ed eventuali allegati ai fini dell’individuazione dei docenti soprannumerari». A tal riguardo, lo stesso ha anche precisato di possedere un interesse qualificato all’ostensione dei documenti richiesti e, in particolare, l’interesse «concreto e personale di verificare la correttezza dell’operato amministrativo nell’attribuzione dei punteggi di graduatoria d’istituto nonché la tutela dei propri diritti, eventualmente lesi, anche innanzi alla competente autorità giudiziaria». Ciò anche considerando che, come rappresentato nella richiesta di parere del RPCT, il soggetto istante risulta aver fatto domanda per essere inserito nella medesima graduatoria.

OSSERVA

1. Introduzione

La disciplina di settore in materia di accesso civico contenuta nel d. lgs. n. 33/2013 prevede, fra l’altro, che «allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis» (art. 5, comma 2).

La medesima normativa sancisce che l’accesso civico è rifiutato, fra l’altro «se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela [della] protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (art. 5-bis, comma 2, lett. a, d. lgs. n. 33/2013). Per dato personale si intende «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»)» e si considera “identificabile” «la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale» (art. 4, par. 1, n. 1, RGPD).

Ciò premesso, occorre aver presente che nelle valutazioni da effettuare in ordine alla possibile ostensione di dati personali (o documenti che li contengono) tramite l’istituto dell’accesso civico, deve essere tenuto in considerazione che – a differenza dei documenti a cui si è avuto accesso ai sensi della l. n. 241 del 7/8/1990 – i dati e i documenti che si ricevono a seguito di una istanza di accesso civico divengono «pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’articolo 7», sebbene il loro ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013). Di conseguenza, è anche alla luce di tale amplificato regime di pubblicità dell’accesso civico che va valutata l’esistenza di un possibile pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali del soggetto controinteressato, in base al quale decidere se rifiutare o meno l’accesso ai dati, informazioni o documenti richiesti.

Inoltre, è necessario rispettare, in ogni caso, i principi sanciti nel RGPD di «limitazione della finalità» e di «minimizzazione dei dati», in base ai quali i dati personali devono essere «raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità», nonché «adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati» (art. 5, par. 1, lett. b e c, del RGPD).

In tale contesto, occorre altresì tenere conto delle ragionevoli aspettative di confidenzialità degli interessati e della non prevedibilità delle conseguenze derivanti a questi ultimi dalla conoscibilità da parte di chiunque dei dati personali richiesti (cfr. par. 8.1 delle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, cit.).

2. Il caso sottoposto all’attenzione del Garante

Con particolare riferimento al caso in esame, risulta che l’istanza di accesso civico ha a oggetto l’ostensione della documentazione inerente ai titoli culturali e di servizio dichiarati da un docente per essere inserito in una graduatoria d’istituto utile all’individuazione dei docenti soprannumerari per la pertinente classe di concorso. 

Ai fini dell’istruttoria e delle valutazioni di questa Autorità, il RPCT ha inviato un estratto riguardante i documenti richiesti tramite l’accesso civico, e precisamente, la dichiarazione con la scheda dei titoli e numerosi allegati.

Si tratta di documenti che – pur non contenendo, come sostenuto dall’amministrazione nel provvedimento di diniego, dati appartenenti alle categorie particolari di cui all’art. 9 del RGPD –riportano in ogni caso informazioni e dati di tipo personale, che per motivi individuali non sempre si desidera portare a conoscenza di soggetti estranei, fra cui non solo dati anagrafici (es.: nominativo e data di nascita) o di residenza, ma anche ulteriori notizie riguardanti il corso di studi effettuato; i titoli conseguiti con la precisazione dell’anno; le indicazioni generali (ad esempio il superamento di un concorso pubblico ordinario, per esami e titoli, per l’accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello superiore) o inerenti all’anzianità di servizio conseguita; i decreti di nomina o conferma in ruolo; il dettaglio dei punteggi attribuiti.

In tale contesto, si ricorda, in via preliminare, che il Garante si è più volte espresso, in precedenti pareri e con ampiezza di argomentazioni, in materia di accesso civico a titoli, certificati universitari, curriculum (cfr., fra i tanti, provv. n. 354 del 19/6/2025, in corso di pubblicazione in www.gpdp.it; n. 1 dell’8/1/2024, ivi, n. 10109748; n. 31 del 23/1/2025, ivi, doc. web n. 10110495; n. 37 del 4/2/2022, ivi, doc. web n. 9746944; n. 2 del 7/1/2022, ivi, doc web. n. 9742743; n. 184 del 6/5/2021, ivi, doc. web n. 9740778; n. 153 del 17/8/2020, ivi, doc. web n. 9477865; n. 156 del 17/9/2020, ivi, doc. web n. 9464939; n. 162 del 30/3/2017, ivi, doc. web n. 6393422). 

In tale quadro, un eventuale accesso civico ai documenti richiesti, contenenti particolareggiate notizie di carattere professionale, culturale e privato può esporre il docente interessato a difficoltà relazionali all’interno dell’ambito scolastico e nei rapporti con i colleghi di Istituto, nonché determinare ripercussioni negative sul piano personale, professionale, sociale e relazionale del docente controinteressato, anche in relazione ad altre occasioni di carriera o a eventuali impieghi futuri pure in contesti diversi, non essendo prevedibili le conseguenze derivanti dalla conoscibilità diffusa dei dati.

Pertanto, alla luce del complesso delle osservazioni riportate, conformemente ai precedenti orientamenti di questa Autorità in materia di accesso civico, ai sensi della normativa vigente e delle richiamate indicazioni contenute nelle Linee guida dell’ANAC, dagli atti non emergono motivi che possano consentire di discostarsi dal provvedimento di diniego dell’accesso civico dell’Istituto scolastico ai documenti richiesti. 

Ciò in quanto, l’ostensione dei documenti richiesti – tenendo contro della tipologia e della natura dei dati e delle informazioni personali ivi contenuti, nonché del particolare regime di pubblicità dei dati e delle informazioni che si ricevono tramite l’istituto dell’accesso civico (cfr. art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013) – determina un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà del soggetto controinteressato che ha presentato la domanda ai fini dell’inserimento in graduatoria per l’individuazione dei docenti soprannumerari per l’a.s. 2025-2026, arrecando a questo ultimo proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013 (cfr. anche art. 5, par. 1, lett. c, del RGPD). Bisogna inoltre considerare le ragionevoli aspettative di confidenzialità del soggetto controinteressato che ha partecipato alla selezione in relazione al trattamento dei propri dati personali al momento in cui questi sono stati raccolti dall’Istituto scolastico nonché la non prevedibilità, al momento della raccolta dei dati, delle conseguenze derivanti a quest’ultimo dalla eventuale conoscibilità da parte di chiunque dei dati richiesti tramite l’accesso civico e dall’eventuale trattamento da parte di terzi non autorizzati per finalità non conosciute o conoscibili (cfr. par. 8.1 delle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, cit.).

Peraltro, come ricordato nel citato provvedimento del Garante n. 521/2016, contenente l’«Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico» (cfr. anche provv. n. 354/2025, cit.; n. 241 del 24/4/2024, in www.gpdp.it, doc. web n. 10018263; n. 37 del 29/1/2023, ivi, doc. web n. 9870805; n. 35 del 29/1/2023, ivi, doc. web n. 9867327; n. 15 del 18/1/2018, ivi, doc. web n. 7689066; provv. n. 360 del 10/8/2017, ivi, doc. web n. 6969290; provv n. 506 del 30/11/2017, ivi, doc. web n. 7316508), in base alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, l’articolo 10 della Cedu non conferisce, in via generale, all’individuo il diritto di accesso alle informazioni in possesso delle autorità pubbliche, né obbliga tali autorità a conferire allo stesso le medesime informazioni. Un tale diritto, o un tale obbligo, può essere, infatti, ricondotto alla più ampia libertà di espressione tutelata dall’art. 10 della Cedu, soltanto in situazioni particolari e a specifiche condizioni. Tra queste, assume particolare rilievo la circostanza che le informazioni oggetto di accesso attengano a questioni di interesse pubblico e pertanto, l’accesso alle informazioni in possesso delle autorità pubbliche possa ritenersi strumentale all’esercizio della libertà del richiedente di ricevere e di diffondere al pubblico le medesime informazioni, tale per cui il diniego dell’accesso costituirebbe una lesione di questa libertà (cfr. sul punto il caso Magyar Helsinki Bizottság v. Ungheria, 8 Novembre 2016, parr. 156 e 160-163).

Nel caso in esame, non vi sono elementi istruttori di evidente chiarezza che possano consentire di ritenere che, nello specifico caso in esame, la conoscenza generalizzata dei documenti e informazioni richiesti (come titoli e informazioni sul servizio prestato), prima descritti, riguardanti il docente controinteressato, possa essere strumentale a «favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico» (cfr. art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013; par. 8.1 delle Linee guida dell’ANAC sull’accesso civico). 

Il complesso delle considerazioni sopra riportate, impedisce di accordare anche un eventuale accesso civico parziale ai sensi dell’art. 5-bis, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013, oscurando, ad esempio, i dati identificativi del soggetto controinteressato (nome e cognome). Tale accorgimento, infatti, tenuto conto del contesto e delle informazioni di dettaglio contenute nei documenti oggetto di accesso civico, consentirebbe agevolmente di re-identificare lo stesso sia all’interno che all’esterno del contesto scolastico. Si ricorda che – come evidenziato a livello europeo – per identificazione «non si intende solo la possibilità di recuperare il nome e/o l’indirizzo di una persona, ma anche la potenziale identificabilità mediante individuazione, correlabilità e deduzione» (Gruppo art. 29-WP29, «Opinion 05/2014 on Anonymisation techniques», del 10/4/2014, in https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp216_en.pdf, par. 2.2.2.; cfr. anche provv. n. 65 del 2/3/2023, in www.gpdp.it, doc. web n. 9874480; provv. n. 68 del 25/2/2021, ivi, doc. web n. 9567429; provv. n. 119 del 2/7/2020, ivi, doc. web n. 9440042; provv. n. 118 del 2/7/2020, ivi, doc. web n. 9440025).

Per completezza, si evidenzia che nel caso sottoposto all’attenzione del Garante risulta chiaramente che le ragioni che hanno condotto alla richiesta di accesso civico riguardano una vicenda strettamente personale, legata alla necessità di tutelare uno specifico interesse dell’istante di cui è stata fornita motivazione.

Per questi aspetti, quindi, rimane impregiudicata ogni valutazione dell’amministrazione in ordine alla verifica, nel caso in esame, dell’esistenza di un interesse qualificato dell’istante e dei presupposti per l’esercizio del diverso diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge n. 241 del 7/8/1990. Ciò anche alla luce delle indicazioni contenute nelle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, laddove è precisato che «Resta, in ogni caso, ferma la possibilità che i dati personali per i quali sia stato negato l’accesso generalizzato possano essere resi ostensibili al soggetto che abbia comunque motivato nell´istanza l´esistenza di “un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l´accesso”, trasformando di fatto, con riferimento alla conoscenza dei dati personali, l’istanza di accesso generalizzato in un´istanza di accesso ai sensi della l. 241/1990» (par. 6.2.).

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

esprime parere nei termini suesposti in merito alla richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero dell’istruzione del merito – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013. 

In Roma, 26 giugno 2025

IL PRESIDENTE
Stanzione