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Parere su istanza di accesso civico - 24 luglio 2025 [10167100]

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[doc. web n. 10167100]

Parere su istanza di accesso civico - 24 luglio 2025 

Registro dei provvedimenti
n. 419 del 24 luglio 2025

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27/4/2016, «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito “RGPD”);

VISTO l’art. 154, comma 1, lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali - d.lgs. 30/6/2003, n. 196 (di seguito “Codice”);

VISTO l’art. 5, del d. lgs. n. 33 del 14/3/2013, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

VISTA la Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, adottata d’intesa con il Garante, intitolata «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013», in G.U. serie generale n. 7 del 10/1/2017 e in https://www.anticorruzione.it/-/determinazione-n.-1309-del-28/12/2016-rif.-1 (di seguito “Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico”);

VISTO il provvedimento del Garante n. 521 del 15/12/2016, contenente la citata «Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico», in www.gpdp.it, doc. web n. 5860807;

VISTA la richiesta di parere del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero della Difesa, presentata ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

CONSIDERATO che il predetto art. 5, comma 7, prevede che il Garante si pronunci entro il termine di dieci giorni dalla richiesta;

RITENUTO che il breve lasso di tempo per rendere il previsto parere non permette allo stato la convocazione in tempo utile del Collegio del Garante;

RITENUTO quindi che ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 5, comma 7, del Regolamento n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante, nella parte in cui è previsto che «Nei casi di particolare urgenza e di indifferibilità che non permettono la convocazione in tempo utile del Garante, il presidente può adottare i provvedimenti di competenza dell’organo, i quali cessano di avere efficacia sin dal momento della loro adozione se non sono ratificati dal Garante nella prima riunione utile, da convocarsi non oltre il trentesimo giorno» (in www.gpdp.it, doc. web, n. 1098801);

Vista la documentazione in atti;

PREMESSO

Con la nota in atti, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) del Ministero della Difesa ha chiesto al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013, nell’ambito del procedimento relativo a una richiesta di riesame su un provvedimento di diniego di un’istanza di accesso civico.

Dall’istruttoria è emerso che un’organizzazione a carattere sindacale ha presentato un’istanza di accesso civico generalizzato avente a oggetto i provvedimenti adottati dall’amministrazione nei confronti di due soggetti controinteressati «a seguito di applicazione della sentenza pronunciata nei confronti dei medesimi [della] Corte di Cassazione [identificata in atti]» per il reato ivi indicato e l’applicazione della sanzione accessoria della rimozione del grado.

L’amministrazione ha rifiutato l’accesso civico, richiamando il limite previsto dall’art. 5 bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013 e rappresentando che «[l’istanza di accesso] in quanto riferita alla trattazione di dati riconducibili all’ambito applicativo dell’art. 10 del GDPR, risulta esclusa dall’accesso ai sensi del comma 2 dell’art. 5 bis del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, [per] evitare un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali di terzi».

Il soggetto istante, ritenendo il rifiuto non corretto, ha presentato istanza di riesame al RPCT del citato Ministero, insistendo nella propria richiesta. In particolare, il richiedente ha rappresentato, fra l’altro, che lo stesso ha interesse a conoscere «le sole informazioni relative ai provvedimenti concretamente adottati e non anche l’ostensione di copia degli stessi» e che l’«Amministrazione, in accoglimento dell'accesso civico generalizzato avrebbe più correttamente dovuto comunicare al richiedente anche solo l’informazione relativa all’avvenuta – o meno – applicazione della sanzione accessoria della rimozione dal grado, essendo questa, e solo questa, la sua competenza in relazione all'esecuzione della sentenza, tenendo, altresì, in considerazione l’integrale pubblicazione della stessa».

OSSERVA

1. Introduzione

La disciplina di settore in materia di accesso civico contenuta nel d. lgs. n. 33/2013 prevede, fra l’altro, che «Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis» (art. 5, comma 2). 

La medesima normativa sancisce che l’accesso civico è in ogni caso rifiutato, fra l’altro, «se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela [della] protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (art. 5-bis, comma 2, lett. a). Per “dato personale” si intende «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»)» e si considera “identificabile” «la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale» (art. 4, par. 1, n. 1, RGPD).

Ciò premesso, occorre avere presente che nelle valutazioni da effettuare in ordine alla possibile ostensione di dati personali (o documenti che li contengono) tramite l’istituto dell’accesso civico, deve essere tenuto in considerazione che – a differenza dei documenti a cui si è avuto accesso ai sensi della l. n. 241/1990 – i dati e i documenti che si ricevono a seguito di una istanza di accesso civico divengono «pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’articolo 7», sebbene il loro ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013). Di conseguenza, è anche alla luce di tale amplificato regime di pubblicità dell’accesso civico che va valutata l’esistenza di un possibile pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali dei soggetti controinteressati, in base al quale decidere se rifiutare o meno l’accesso ai dati, informazioni o documenti richiesti.

Inoltre, è necessario rispettare, in ogni caso, i principi sanciti nel RGPD di «limitazione della finalità» e di «minimizzazione dei dati», in base ai quali i dati personali devono essere «raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità», nonché «adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati» (art. 5, par. 1, lett. b e c). 

Occorre altresì tenere conto delle ragionevoli aspettative di confidenzialità degli interessati e della non prevedibilità delle conseguenze derivanti a questi ultimi dalla conoscibilità da parte di chiunque dei dati personali richiesti (cfr. par. 8.1 delle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, cit.).

2. Osservazioni

Il caso sottoposto all’attenzione di questa Autorità riguarda la possibilità di rendere ostensibili tramite l’istituto dell’accesso civico generalizzato informazioni personali riguardanti i provvedimenti adottati dall’amministrazione nei confronti di due militari a seguito di una sentenza della Corte di cassazione di conferma della condanna comminata in un procedimento penale. In particolare, come domandato nella richiesta di riesame, «l’informazione relativa all’avvenuta – o meno – applicazione della sanzione accessoria della rimozione dal grado [in] esecuzione della sentenza [stessa]».

Dagli atti dell’istruttoria è emerso che la disciplina statale di riferimento prevede che, in relazione a eventuale condanna penale «La perdita del grado, senza giudizio disciplinare, consegue a condanna definitiva, non condizionalmente sospesa, per reato militare o delitto non colposo che comporti la pena accessoria della rimozione o della interdizione temporanea dai pubblici uffici, oppure una delle pene accessorie di cui all'articolo 19, comma 1, numeri 2) e 6) del codice penale» (art. 866 del Codice dell'ordinamento militare-d. lgs. n. 66 del 15/3/2010) e che «La sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie» (art. 166 c.p.) nonché che l’esecuzione delle pene accessorie avviene su indicazione del Pubblico Ministero (art. 662 c.p.p.). 

Al riguardo, occorre ricordare in via preliminare che questa Autorità è intervenuta già in passato sulla questione della pubblicità delle sentenze, per evidenziare – contrariamente a quanto affermato dal soggetto istante nella richiesta di riesame – che la natura pubblica della sentenza e del processo non implica che debbano essere perciò solo conoscibili da chiunque i dettagli delle loro vicende personali, spesso delicate in quanto si riferiscono a dati giudiziari di cui all’art. 10 del RGPD o alle eventuali pene accessorie (cfr. provv. n. 42 del 25/1/2018, in www.gpdp.it, doc. web n. 7810482; nonché Lettera del Presidente del Garante per la protezione dei dati personali al Primo Presidente della Corte suprema di Cassazione, del 6/10/2014, ivi, doc. web n. 3432529; Relazione annuale 2014, ivi, doc. web n. 4059165, pag. 58).

Quanto a eventuali provvedimenti adottati dall’amministrazione nei confronti di due militari a seguito della sentenza di condanna, si evidenzia che questa Autorità si è inoltre espressa numerose volte in materia di accesso civico a informazioni riguardanti procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti evidenziando l’esistenza di un possibile pregiudizio alla protezione dei dati personali dei soggetti controinteressati (cfr. pareri contenuti nei provvedimenti n. 118 del 6/3/2025, in www.gpdp.it, doc. web n. 10120270; n. 44 del 5/3/2020, ivi, doc. web n. 9309491; n. 161 del 16/8/2019, ivi, doc. web n. 9161714; n. 483 del 21 novembre 2018, ivi, doc. web n. 9065404; n. 515 del 7 dicembre 2017, ivi, doc. web n. 7316830; n. 254 del 31 maggio 2017, ivi, doc. web n. 6495493; n. 50 del 9 febbraio 2017, ivi, doc. web n. 6057812). 

In tale contesto, si ritiene che – conformemente ai precedenti orientamenti di questa Autorità in materia di accesso civico, ai sensi della normativa vigente e delle indicazioni contenute nelle Linee guida dell’ANAC – dagli atti non emergono motivi che nel caso in esame possano consentire di discostarsi dal provvedimento di diniego dell’accesso civico adottato dall’amministrazione alle informazioni richieste riguardanti l’esistenza o meno di eventuale perdita di grado dei militari condannati.

Ciò in quanto, la generale conoscenza di informazioni riguardanti pene accessorie oppure eventuali provvedimenti adottati dall’amministrazione nei confronti dei dipendenti conseguenti a una sentenza penale di condanna, considerando il particolare regime di pubblicità dei dati oggetto di accesso civico, può effettivamente arrecare ai soggetti controinteressati, a seconda delle ipotesi e del contesto in cui le informazioni fornite possono essere utilizzate da terzi, proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall'art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013. Le informazioni personali a cui è stato chiesto di accedere tramite l’istituto dell’accesso civico, sono di tipo delicate e afferenti al rapporto di lavoro, la cui generale conoscenza determina un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà dei soggetti controinteressati, con possibili ulteriori ripercussioni negative sul piano personale e sociale, in violazione peraltro anche del principio di «minimizzazione dei dati» contenuto nel RGPD, in base al quale i dati devono essere, fra l’altro, «limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati» (art. 5, par. 1, lett. c). Bisogna, inoltre, tener conto delle ragionevoli aspettative di confidenzialità dei soggetti controinteressati in relazione al trattamento dei propri dati personali al momento in cui questi sono stati raccolti dall’amministrazione, nonché della non prevedibilità, al momento della raccolta dei dati, delle conseguenze derivanti dalla eventuale conoscibilità da parte di chiunque dei dati richiesti tramite l’accesso civico (cfr. par. 8.1 delle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, cit.).

3. Sull’interesse particolare dichiarato dall’organizzazione a carattere sindacale istante

Quanto, infine, alla posizione soggettiva dell’organizzazione a carattere sindacale richiedente l’accesso si ricorda l’esistenza del diverso diritto di accesso riconosciuto a chi dimostra di essere titolare di un interesse qualificato ai sensi della l. n. 241/1990, come in taluni casi le organizzazioni sindacali «per la cognizione di documenti che possano coinvolgere sia le prerogative del sindacato quale istituzione esponenziale di una determinata categoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera l’associazione» (cfr. Cons. Stato, n. 6098 del 30/8/2021; n. 1034 del 23/1/2012; n. 24 del 11/1/2010). 

Per questi aspetti resta ferma ogni autonoma valutazione dell’amministrazione sull’esistenza di «un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso» e dei presupposti per l’esercizio del diverso accesso ai documenti amministrativi secondo la procedura e i limiti di cui agli artt. 22 ss. della l. n. 241/1990.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE 

esprime parere nei termini suesposti in merito alla richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero della Difesa, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013.

In Roma, 24 luglio 2025

IL PRESIDENTE
Stanzione