g-docweb-display Portlet

Parere su istanza di accesso civico - 26 ottobre 2025 [10193192]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 10193192]

Parere su istanza di accesso civico - 26 ottobre 2025

Registro dei provvedimenti
n. 653 del 26 ottobre 2025

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI


VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27/4/2016, «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito “RGPD”);

VISTO l’art. 154, comma 1, lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali – d. lgs. 30/6/2003, n. 196 (di seguito “Codice”);

VISTO l’art. 5, del d. lgs. n. 33 del 14/3/2013, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

VISTA la Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, adottata d’intesa con il Garante, intitolata «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013», in G.U. serie generale n. 7 del 10/1/2017 e in http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6666 (di seguito “Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico”);

VISTO il provvedimento del Garante n. 521 del 15/12/2016, contenente la citata «Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico», in www.gpdp.it, doc. web n. 5860807;

VISTA la richiesta di parere del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito “RPCT”) del Comune di Montesilvano presentata ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

CONSIDERATO che il predetto art. 5, comma 7, prevede che il Garante si pronunci entro il termine di dieci giorni dalla richiesta;

RITENUTO che il breve lasso di tempo per rendere il previsto parere non permette allo stato la convocazione in tempo utile del Collegio del Garante;

RITENUTO quindi che ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 5, comma 8, del Regolamento n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante, nella parte in cui è previsto che «Nei casi di particolare urgenza e di indifferibilità che non permettono la convocazione in tempo utile del Garante, il presidente può adottare i provvedimenti di competenza dell’organo, i quali cessano di avere efficacia sin dal momento della loro adozione se non sono ratificati dal Garante nella prima riunione utile, da convocarsi non oltre il trentesimo giorno» (in www.gpdp.it, doc. web, n. 1098801);

Vista la documentazione in atti;

PREMESSO

Con la nota in atti il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) del Comune di Montesilvano ha chiesto al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013, nell’ambito del procedimento relativo a una richiesta di accesso civico.

Dall’istruttoria è emerso che è stata presentata – ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013 – una richiesta di accesso civico generalizzato avente a oggetto documenti quali il «Titolo concessorio» relativo a una concessione balneare identificata in atti, nonché «Eventuali autorizzazioni a sub concessioni» e «Determine comunali di proroghe concessioni relativamente alla conc. balneare».

Il Comune ha negato l’accesso civico, richiamando l’art. 5-bis, comma 2, lett. a) e b), del d. lgs. n. 33/2013. In particolare, è stato rappresentato che il diniego era «necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela degli interessi pubblici e/o privati» e che «la richiesta riguarda[va] un titolo concessorio contenente dati personali, patrimoniali e commerciali del concessionario, la cui ostensione integrale [avrebbe] comport[ato] un pregiudizio concreto alla tutela della riservatezza e degli interessi economici e commerciali dello stesso». È stato, inoltre, rappresentato che «le informazioni essenziali relative alle concessioni demaniali marittime (quali estremi identificativi, durata e canone) sono già oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 33/2013 e delle disposizioni in materia di trasparenza».

Il soggetto istante ha presentato una richiesta di riesame del provvedimento di diniego al RPCT del Comune, ritenendo l’atto non legittimo e insistendo nelle proprie richieste. Al riguardo, è stato fra l’altro evidenziato che il motivo dell’accesso risiede nella volontà di destinare la documentazione «ad attività di studio, confronto e monitoraggio» proprie delle finalità statutarie dell’associazione di appartenenza e che il diniego dell’amministrazione è stato «motivato in modo generico, senza l’indicazione di un pregiudizio concreto e attuale agli interessi privati, in contrasto con quanto previsto dall’art. 5-bis, d.lgs. n. 33/2013». Inoltre, secondo il soggetto istante «l’esistenza di obblighi di pubblicazione (art. 23 [del citato decreto] non esclude né limita il diritto di accesso civico generalizzato, come confermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. V, n. 3780/2019)». Pertanto, l’amministrazione «avrebbe dovuto rilasciare la documentazione in forma parzialmente oscurata (c.d. accesso parziale), limitando l’ostensione ai dati strettamente necessari, anziché negare integralmente l’istanza (art. 5-bis, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)».

OSSERVA

1. Introduzione

La disciplina di settore in materia di accesso civico contenuta nel d. lgs. n. 33/2013 prevede, fra l’altro, che «allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis» (art. 5, comma 2, d. lgs. n. 33/2013).

La medesima normativa sancisce che l’accesso civico è rifiutato, fra l’altro, «se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela [della] protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (art. 5-bis, comma 2, lett. a) d. lgs. n. 33/2013). Per “dato personale” si intende «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»)» e si considera “identificabile” «la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale» (art. 4, par. 1, n. 1, RGPD).

Ciò premesso, occorre aver presente che, nelle valutazioni da effettuare in ordine alla possibile ostensione di dati personali (o documenti che li contengono) tramite l’istituto dell’accesso civico, deve essere tenuto in considerazione che i dati e i documenti che si ricevono – a differenza dei documenti a cui si è avuto accesso ai sensi della l. n. 241 del 7/8/1990 – divengono «pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’articolo 7», sebbene il loro ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013). Di conseguenza, è anche alla luce di tale amplificato regime di pubblicità dell’accesso civico che va valutata l’esistenza di un possibile pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali dei soggetti controinteressati, in base al quale decidere se rifiutare o meno l’accesso ai dati e ai documenti richiesti.

Inoltre, è necessario rispettare, in ogni caso, i principi sanciti nel RGPD di «limitazione della finalità» e di «minimizzazione dei dati», in base ai quali i dati personali devono essere «raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità», nonché «adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati» (art. 5, par. 1, lett. b e c). 

In tale contesto, occorre tenere conto anche delle ragionevoli aspettative di confidenzialità degli interessati e della non prevedibilità delle conseguenze derivanti a questi ultimi dalla conoscibilità da parte di chiunque dei dati personali richiesti (cfr. par. 8.1 delle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, cit.).

2. Osservazioni sul caso sottoposto all’attenzione del Garante

Oggetto di accesso civico nel caso in esame è un’ampia documentazione ‒ comprendente concessione demaniale marittima, licenza suppletiva, sub-concessioni e determine comunali di proroga ‒ riferiti a uno stabilimento balneare. 

In proposito, in via preliminare, occorre evidenziare che la disciplina statale in materia di trasparenza prevede uno specifico regime di pubblicità per determinati atti, documenti e informazioni per i quali non è possibile opporre motivi di riservatezza. In particolare, è sancito che le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare nella sezione “Amministrazione trasparente” dei propri siti web istituzionali e ad aggiornare ogni  sei mesi «gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con  particolare  riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di […] scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture», nonché «gli accordi stipulati dall’amministrazione con  soggetti  privati  o con altre amministrazioni pubbliche» (art. 23, comma 1, lett. b e d, del d. l.gs. n. 33/2013). 

Ciò chiarito, si evidenzia che i profili di competenza di questa Autorità sono in ogni caso limitati alla tutela dei dati personali e per «dato personale», come detto, si intende «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»)» (art. 4, par. 1, n. 1, del RGPD). Di conseguenza, sono sottratte dall’ambito di applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali le società, le persone giuridiche, gli enti e le associazioni, che non possono beneficiare della tutela di cui al citato art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013 (cfr. anche considerando n. 14 del RGPD). Fanno eccezione le informazioni relative alle imprese individuali, che possono costituire dati personali se consentono l’identificazione di una persona fisica.

Con particolare riferimento al caso in esame, dalla documentazione trasmessa dal RPCT ai fini dell’istruttoria, è emerso che gli atti oggetto di accesso civico contengono per lo più informazioni della società in accomandita semplice, titolare della concessione, e di società terze a cui è stata affidata la gestione di attività; con limitati riferimenti a dati personali di rappresentanti legali e soggetti coinvolti nei procedimenti. 

Nel provvedimento di diniego dell’accesso civico, l’amministrazione ha precisato che il rifiuto sarebbe giustificato dal fatto che la «richiesta riguarda un titolo concessorio contenente dati personali, patrimoniali e commerciali del concessionario, la cui ostensione integrale [avrebbe] comport[ato] un pregiudizio concreto alla tutela della riservatezza e degli interessi economici e commerciali dello stesso». 

In tale contesto, anche considerando che il concessionario risulta essere una società in accomandita semplice, si rappresenta che la motivazione contenuta nel provvedimento di diniego dell’accesso adottato dal Comune, contiene generici motivi di protezione dei dati personali, di cui non viene fornita una descrizione neanche di tipo generale. Ciò impedisce al soggetto istante di comprendere i motivi per i quali l’ostensione della documentazione richiesta comporta «un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali» del concessionario, che possa giustificare il rifiuto integrale dell’istanza di accesso civico.

Peraltro, dalla documentazione agli atti non risulta che il soggetto controinteressato, in qualità di socio accomandatario, rappresentante legale della riferita società concessionaria, sia stato coinvolto nel procedimento o abbia presentato opposizione all’accesso.

In ogni caso, a seguito dell’analisi della documentazione oggetto di accesso trasmessa ai fini istruttori, emerge che i dati ivi contenuti sono essenzialmente riferiti alla società concessionaria e ad altre società che gestiscono attività comprese nella concessione, per le quali non può essere richiamato il limite di cui all’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013. Nei documenti sono altresì presenti dati personali relativi a nominativi, date di nascita, domicili, residenze, codici fiscali, firme autografe di rappresentanti legali e soggetti coinvolti nei procedimenti, che potrebbero essere facilmente oscurati in caso di ostensione. 

Alla luce del complesso delle osservazioni riportate, ai sensi della normativa vigente e delle richiamate indicazioni contenute nelle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico – conformemente ai precedenti orientamenti del Garante in materia (cfr. parere contenuto nel provv. n. 355 del 10/8/2023, in www.gpdp.it, doc. web n. 9990602) ‒ si invita l’amministrazione a riesaminare il provvedimento di diniego dell’accesso civico. Nell’effettuare tale attività si ritiene opportuno che venga fornita una congrua e completa motivazione in ordine all’effettiva sussistenza di motivi per i quali l’ostensione della documentazione richiesta potrebbe eventualmente determinare un pregiudizio alla protezione dei dati personali, ricordando che per le informazioni e i dati riferibili a società non è possibile invocare il limite di cui all’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013. In tale contesto, si tenga anche in considerazione – come chiesto anche dal soggetto istante nel riesame – la possibilità di concedere un accesso parziale secondo quanto previsto dall’art. 5-bis, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013, trasmettendo la documentazione richiesta previso oscuramento dei dati personali ivi contenuti e sopra descritti. 

Resta in ogni caso chiaramente ferma ogni altra valutazione dell’amministrazione sulla presenza di ulteriori limiti all’accesso civico previsti dalla disciplina statale di settore con specifico riferimento alla tutela di interessi economici e commerciali richiamati dal Comune nel provvedimento di diniego (art. 5-bis, comma 2, lett. c, del d. lgs. n. 33/2013), che non rientra nelle competenze di questa Autorità, ma che potrebbero portare a rifiutare per altro verso l’accesso civico.

Per completezza, si ricorda che i dati per i quali sia stato negato l’accesso civico possono essere resi ostensibili, laddove il soggetto istante, riformulando l’istanza ai sensi della diversa disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi (artt. 22 ss. della l. n. 241/1990), motivi nella richiesta l’esistenza di un interesse “qualificato” e l’amministrazione ritenga sussistere «un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso».

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE 

esprime parere nei termini suesposti in merito alla richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Montesilvano, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013.

In Roma, 26 ottobre 2025

IL PRESIDENTE
Stanzione