Parere su di uno schema di decreto legislativo volto a dare attuazione...
Parere su di uno schema di decreto legislativo volto a dare attuazione alla direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell’acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali - 6 novembre 2025 [10195794]
[doc. web n. 10195794]
Parere su di uno schema di decreto legislativo volto a dare attuazione alla direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell’acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali - 6 novembre 2025
Registro dei provvedimenti
n. 658 del 6 novembre 2025
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Visto il Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito: “Regolamento”) e, in particolare, l’articolo 36, paragrafo 4;
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. di seguito: “Codice”) e, in particolare, l’articolo 154, comma 5;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”.
Vista la richiesta di parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Considerato che il Regolamento n. 2/2019, concernente l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi presso il Garante, prevede che l'Autorità si pronunci entro il termine di 45 giorni dalla richiesta;
Ritenuto che le ragioni d’urgenza connesse all’adozione del provvedimento − anche alla luce della sua già avvenuta trasmissione alle Camere − e il conseguente breve lasso di tempo per rendere il previsto parere non permettono, allo stato, la convocazione in tempo utile del Collegio del Garante;
Ritenuto quindi che ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 5, comma 8, del Regolamento n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante, nella parte in cui è previsto che “Nei casi di particolare urgenza e di indifferibilità che non permettono la convocazione in tempo utile del Garante, il presidente può adottare i provvedimenti di competenza dell’organo, i quali cessano di avere efficacia sin dal momento della loro adozione se non sono ratificati dal Garante nella prima riunione utile, da convocarsi non oltre il trentesimo giorno”;
Vista la documentazione in atti;
PREMESSO
La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento affari giuridici e legislativi ha richiesto il parere del Garante su di uno schema di decreto legislativo, già approvato in esame preliminare e trasmesso alle Camere per l’espressione del relativo parere, volto a dare attuazione alla direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell’acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali.
Il provvedimento si inserisce nel processo di conformazione dell’ordinamento interno all’e-evidence package (costituito, oltre che dalla direttiva, dal regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l’esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali, sul cui schema il Garante ha reso parere il 25 settembre 2025) e costituisce esercizio della delega conferita al Governo dall’articolo 7 della legge 13 giugno 2025, n. 91 (legge di delegazione europea 2024) per recepire, appunto, la direttiva (UE) 2023/1544.
Quest’ultima, in particolare, provvede a tracciare il quadro delle regole funzionali all’operatività degli ordini europei di produzione e conservazione, demandando agli Stati membri la previsione dell’obbligo- in capo ai prestatori di servizi rivolti al territorio dell’Unione - di designare o nominare almeno un destinatario (stabilimento designato o rappresentante legale, che dovrà essere stabilito o risiedere in uno Stato membro) ai fini della ricezione, dell’ottemperanza e dell’esecuzione degli ordini emessi dalle autorità competenti nell’ambito di un procedimento penale ai fini dell’acquisizione di prove (articolo 3 della direttiva).
La designazione dello stabilimento o la nomina del rappresentante legale dovranno, quindi, essere notificati a un’autorità centrale, che gli Stati membri sono chiamati a nominare e investire della vigilanza sul settore e dei poteri sanzionatori necessari ad assicurare la compliance rispetto al quadro giuridico introdotto (articoli 4 e 5 della direttiva).
L’odierno provvedimento, dunque, recepisce la direttiva, limitatamente all’introduzione degli obblighi di designazione/nomina in capo ai prestatori di servizi e alla designazione delle autorità centrali deputate a garantire l’applicazione coerente e proporzionata della direttiva.
RILEVATO
L’articolo 1 definisce l’oggetto del decreto legislativo, ovvero l’attuazione della direttiva (UE) 2023/1544 del 12 luglio 2023, mentre l’articolo 2 contiene le definizioni applicabili (tra le quali quella di “prestatore di servizi”, quella di “stabilimento” e quella di “rappresentante legale”).
L’articolo 3 definisce l’ambito di applicazione del decreto, con riguardo alle decisioni e gli ordini emessi dalle autorità competenti di uno Stato membro dell’Unione europea ai fini dell’acquisizione di prove elettroniche sulla base del regolamento, della direttiva relativa all’ordine di indagine europeo (2014/41/UE) e della Convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea, firmata a Bruxelles il 29 maggio 2000.
Il decreto si applica, inoltre, anche ai provvedimenti finalizzati all’acquisizione di prove elettroniche emessi dalle autorità italiane nei confronti di soggetti (persone fisiche o giuridiche) che agiscano sul territorio dello Stato, in veste di rappresentanti legali o stabilimenti designati di un prestatore di servizi (comma 1).
In attuazione dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva, il comma 2 dell’articolo 3 dello schema di decreto impone, ai prestatori di servizi rivolti all’Unione, la designazione di stabilimenti o la nomina di rappresentanti legali per consentire la ricezione, ottemperanza ed esecuzione dei provvedimenti di acquisizione delle prove elettroniche, con l’eccezione dei prestatori di servizi stabiliti in Italia e che offrono servizi esclusivamente sul territorio nazionale.
Le autorità competenti, ai sensi del comma 3, indirizzano le decisioni e gli ordini emessi agli stabilimenti designati e ai rappresentanti legali, ferme restando le disposizioni che consentono alle autorità italiane di acquisire prove elettroniche nei procedimenti penali direttamente presso i prestatori di servizi stabiliti sul territorio italiano (comma 4).
L’articolo 4 declina gli obblighi dei prestatori di servizi di designazione e nomina, rispettivamente, degli stabilimenti designati e dei rappresentanti legali, diversificandoli a seconda che abbiano personalità giuridica e siano stabiliti in Italia (comma 1), abbiano personalità giuridica ma non siano stabiliti nell’Unione (pur offrendo servizi in Italia: comma 2), oppure siano stabiliti in Stati membri che non partecipano agli strumenti indicati nell’articolo 3, comma 1 e offrano servizi in Italia (comma 3). In ogni caso, i prestatori di servizi che sono stabiliti o che offrono servizi in Italia sono tenuti ad attribuire, agli stabilimenti designati e ai rappresentanti legali nominati, i poteri e le risorse necessari per ottemperare alle decisioni e agli ordini notificati, nonché per l’esperimento delle procedure di esecuzione secondo le disposizioni vigenti (comma 4).
Sussiste l’obbligo, in capo agli stabilimenti designati e ai rappresentanti legali nominati, di essere stabiliti o risiedere in uno Stato membro in cui i prestatori di servizi offrono i loro servizi, nonché di cooperare con le autorità competenti per l’esecuzione delle decisioni e degli ordini in conformità del quadro giuridico applicabile (comma 5).
Conformemente all’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva, l’articolo 5 dello schema di decreto sancisce la responsabilità solidale tra i prestatori di servizi e gli stabilimenti designati o i rappresentanti legali in ordine alla violazione degli obblighi loro imposti dalla normativa in materia di ricezione, ottemperanza ed esecuzione delle decisioni e degli ordini emessi ai fini dell’acquisizione di prove elettroniche.
L’articolo 6 reca disposizioni in materia di notifica, all’autorità centrale (ovvero a quella del diverso Stato membro in cui lo stabilimento designato è stabilito o il rappresentante legale risiede), dei dati di contatto dello stabilimento o del rappresentante legale dei prestatori di servizi stabiliti o che offrono servizi in Italia, nonché sulle lingue in cui è possibile rivolgersi allo stabilimento designato o al rappresentante legale.
L’articolo 7 definisce il regime sanzionatorio applicabile in caso di violazioni degli obblighi stabiliti dagli articoli 3 e 4 della direttiva, con la previsione di sanzioni graduabili in funzione della gravità delle infrazioni e l’indicazione dei criteri da seguire ai fini della commisurazione infraedittale delle sanzioni.
L’articolo 8 designa il Ministero dell’interno quale Autorità centrale ai fini dell’attribuzione dei relativi compiti di vigilanza e controllo sul rispetto delle norme, nonché per l’esercizio dei poteri sanzionatori, mentre l’articolo 9 prevede l’obbligo di comunicazione alla Commissione, da parte del Ministero della giustizia, della nomina dell’autorità centrale di cui all’articolo 8 (comma 1), provvedendo altresì alla raccolta e alla trasmissione, a quest’ultima, delle informazioni richieste ai fini della predisposizione della relazione di valutazione di cui all’articolo 8 della direttiva (comma 2).
L’articolo 10, infine, reca una clausola di invarianza finanziaria.
RITENUTO
Lo schema di provvedimento, adottato nell’esercizio della relativa delega legislativa, recepisce la direttiva (UE) 2023/1544, conformemente ai principi e ai criteri direttivi sanciti dalla legge di delegazione.
In particolare, esso concorre a garantire che l’acquisizione transfrontaliera delle prove elettroniche, da parte delle autorità di contrasto e giudiziarie dei singoli Stati membri, si inscriva in un contesto di norme armonizzate. In particolare, si introduce l’obbligo, in capo ai soggetti che offrono servizi nell’Unione, di rispondere direttamente alle richieste provenienti dalle Autorità di un altro Stato membro, previa emissione di un ordine di produzione o conservazione delle prove elettroniche. In tale contesto, la designazione dello stabilimento designato o la nomina del rappresentante legale, unitamente all’individuazione dell’autorità centrale cui attribuire poteri di vigilanza e sanzionatori in ordine al rispetto della direttiva e delle emanande disposizioni, costituiscono attuazione di norme volte a rendere “più efficace l’attività di contrasto in ambito penale nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'Unione” (considerando 5 della direttiva (UE) 2023/1544).
Dal punto di vista della protezione dei dati lo schema di decreto non evidenzia criticità, non sussistendo, pertanto, rilievi da formulare.
IL GARANTE
ai sensi dell’articolo 24, comma 2, del d.lgs. n. 51 del 2018, esprime parere favorevole sul proposto schema di decreto legislativo.
Roma, 6 novembre 2025
IL PRESIDENTE
Stanzione
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