Parere su uno schema di regolamento attuativo dell’articolo 4 della...
Parere su uno schema di regolamento attuativo dell’articolo 4 della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 e s.m.i., in materia di “Servizi di conciliazione con finalità educative e di socializzazione per i periodi di chiusura estiva delle scuole” - 12 marzo 2026 [10237769]
[doc. web n. 10237769]
Parere su uno schema di regolamento attuativo dell’articolo 4 della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 e s.m.i., in materia di “Servizi di conciliazione con finalità educative e di socializzazione per i periodi di chiusura estiva delle scuole” - 12 marzo 2026
Registro dei provvedimenti
n. 156 del 12 marzo 2026
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vice presidente, il dott. Agostino Ghiglia, componente e il dott. Claudio Filippi, vice segretario generale;
Visto il Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito: “Regolamento”) e, in particolare, l’articolo 57, par. 1, lett. c);
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito: “Codice”) e, in particolare, l’articolo 154, comma 5;
Vista la richiesta di parere trasmessa dalla Provincia Autonoma di Trento;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni del segretario generale, rese ai sensi dell’articolo 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;
PREMESSO
La Provincia Autonoma di Trento ha richiesto il parere del Garante su di uno schema di regolamento attuativo dell’articolo 4 della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 e s.m.i., in materia di “Servizi di conciliazione con finalità educative e di socializzazione per i periodi di chiusura estiva delle scuole”.
La norma, inserita dall’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 29 dicembre 2025, n. 11 attribuisce alla Provincia, per finalità di coesione territoriale e rafforzamento dei servizi educativi, nonché per favorire la conciliazione tra tempi di cura familiare e tempi di lavoro, il compito di promuovere la realizzazione di servizi con finalità educative e di socializzazione per bambini e ragazzi iscritti alle scuole del primo ciclo d'istruzione, da organizzarsi durante la pausa estiva delle attività didattiche (comma 1) e, alla Giunta provinciale, il compito di definire presupposti e modalità della loro erogazione e fruizione (comma 2).
La disposizione, ai sensi dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettera s), del Codice, qualifica come di rilevante interesse pubblico le finalità perseguite, autorizzando la Provincia, in qualità di titolare (comma 6), al trattamento dei dati personali dei soggetti coinvolti, anche attraverso i propri enti strumentali e avvalendosi, se del caso, di piattaforme o applicazioni informatiche che assicurino la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di minimizzazione (comma 4).
Il comma 5 demanda, appunto, a un regolamento l’individuazione dei criteri, delle modalità e delle misure di sicurezza relativi al trattamento delle categorie particolari di dati e dei dati relativi a condanne penali e reati, nel rispetto di quanto stabilito previsto dall'articolo 2-sexies del Codice.
Il regolamento è tenuto a individuare anche la tipologia di dati suscettibili di trattamento, le operazioni eseguibili e le garanzie da accordare agli interessati.
RILEVATO
L’articolo 1 dello schema di regolamento delinea l’oggetto del provvedimento, mentre l’articolo 2 indica le relative finalità, individuate – coerentemente con quanto stabilito dalla legge provinciale – nel perseguimento degli obiettivi di coesione territoriale e rafforzamento dei servizi educativi, nonché di promozione della conciliazione tra tempi di cura familiare e tempi di lavoro. La norma individua inoltre le “fasi” relative al trattamento dei dati personali, dall’individuazione degli incaricati del servizio alla verifica dei presupposti in capo ai beneficiari delle prestazioni, dalle misure organizzative per la realizzazione dei servizi all’attività tecnica, amministrativa e contabile, di controllo, monitoraggio e valutazione delle attività realizzate e dei risultati raggiunti dagli incaricati.
L’articolo 3 elenca nel dettaglio le tipologie di dati trattati (tra cui quelli appartenenti a categorie particolari e quelli relativi a condanne penali, reati e connesse misure di sicurezza), suddividendoli in base alle “fasi” di cui all’articolo 2. Inoltre, specifica le categorie di soggetti (interessati) cui si applica il provvedimento.
L’articolo 4 disciplina le fonti da cui sono tratti i dati personali (tra cui SIATEL, BDNA, registro delle imprese, ecc.), mentre l’articolo 5 delinea le modalità del trattamento dei dati personali, richiamando i principi generali di proporzionalità e minimizzazione e individuando le operazioni di trattamento in base alle categorie di dati e alle relative finalità di utilizzo. È prevista, inoltre, la loro diffusione per finalità di trasparenza, nonché secondo quanto disposto dalla l. p. 23 del 1992, nel rispetto comunque dei limiti e dei divieti previsti in materia, nonché in conformità alla disciplina nazionale ed europea in tema di servizi di interesse generale.
L’articolo 6 individua nella Provincia e negli incaricati dello svolgimento di servizi di interesse generale (nonché negli eventuali soggetti di cui questi si avvalgono), rispettivamente, il titolare e i responsabili del trattamento, mentre l’articolo 7, relativo ai tempi di conservazione dei dati, rinvia per la loro individuazione al massimario di conservazione e di scarto o a eventuali atti organizzativi della Provincia.
L’articolo 8 esclude il trasferimento dei dati personali verso Paesi extraeuropei, mentre l’articolo 9 disciplina l’accesso ai dati, riconoscendone la legittimazione ai soli soggetti preventivamente identificati e autorizzati e per le finalità indicate, individuando le modalità di accesso ai dispositivi informatici e rinviando alle direttive e alle disposizioni dettate con deliberazione giuntale per modalità e termini di accesso ai dati.
L’articolo 10, infine, reca la disciplina delle misure di sicurezza, con un richiamo alle misure tecniche e organizzative “ritenute necessarie” e rinviando a quanto stabilito nella privacy policy dell’Amministrazione per tutti i trattamenti (deliberazione della Giunta provinciale n. 2220 del 16 dicembre 2021).
RITENUTO
Lo schema di regolamento intende dare attuazione all’articolo 10-quater della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1, nella prospettiva di disciplinare i trattamenti di dati personali connessi all’erogazione dei servizi di conciliazione con finalità educative e di socializzazione ivi previsti.
Il provvedimento necessita di alcuni correttivi volti a renderne il testo maggiormente conforme alla disciplina di protezione dei dati personali.
In termini generali, la disciplina non risulta perfettamente coerente con quanto statuito dall’art. 10-quater della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1, avendo contenuto più ampio rispetto al solo trattamento dei dati particolari e relativi a condanne penali e reati previsto dalla norma (v., in particolare, i commi 4 e 5, che richiamano – riduttivamente – l’articolo 2-sexies del Codice).
Lo schema proposto, inoltre, necessita d’integrazione rispetto a taluni elementi di dettaglio demandati dalla fonte provinciale all’attuazione regolamentare, rinviando sovente a definizioni tratte dal quadro normativo vigente.
Nel merito delle singole disposizioni, l’articolo 3 non chiarisce i presupposti di liceità del trattamento dei dati particolari e di quelli relativi a condanne penali, reati e e connesse misure di sicurezza (ed eventualmente di prevenzione), né individua in maniera adeguata le garanzie appropriate per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati. La disposizione, in conformità a quanto sancito dagli articoli 9, par. 2, lett. g), e 10 del Regolamento, nonché dagli articoli 2-sexies e 2-octies del Codice, andrebbe pertanto integrata con riferimento a: le previsioni normative che giustificano l’acquisizione e l’utilizzo dei dati; le categorie di fattispecie penali e la tipologia delle misure di sicurezza e prevenzione ritenute ostative sulla base della normativa di settore (allo stato, richiamata non nominatim); l’individuazione delle misure cautelari interdittive; le misure appropriate e specifiche, nonché le garanzie a tutela dei diritti fondamentali, degli interessi e dei dati personali degli interessati.
Parimenti, necessita di integrazione l’articolo 4, che individua solo parzialmente le “fonti” (in particolare, rispetto alle banche dati dei soggetti pubblici) da cui sono tratti i dati utilizzabili per le finalità previste dal regolamento. Per ragioni di uniformità e coerenza del testo, è opportuno richiamare espressamente tutti gli archivi dei soggetti pubblici coinvolti nel trattamento, unitamente alla normativa di settore che ne legittima l’accesso, nel rispetto del principio di trasparenza di cui all’articolo 5, par.1, lett. a) del Regolamento.
Ulteriore integrazione – nel rispetto del perimetro delineato dalla norma attributiva del potere regolamentare - richiede poi l’articolo 5, con riferimento alle concrete modalità del trattamento; alle operazioni eseguibili; alle previsioni normative di fonte statale e unionale che legittimano la diffusione dei dati; ai soggetti destinatari dei dati stessi.
Peraltro, l’articolo 7 individua solo per relationem i tempi di conservazione dei dati, rinviando genericamente “al massimario di conservazione e di scarto o ad eventuali atti organizzativi che stabiliscono il termine di conservazione dei dati della Provincia”. La norma dev’essere, invece, integrata con l’indicazione puntuale dei tempi di conservazione, diversamente individuati in rapporto alle singole finalità perseguite (art. 5, par. 1, lett. e), del Regolamento).
All’articolo 10, il richiamo alle “misure tecniche e organizzative ritenute necessarie a garantire l'integrità, la conservazione e la sicurezza dei dati raccolti” e alla “deliberazione della Giunta provinciale n. 2220 del 16 dicembre 2021” va, infine, sostituito con l’indicazione, non meramente per relationem, delle misure tecniche e organizzative da adottare, secondo criteri di adeguatezza rispetto alle caratteristiche del trattamento e in conformità al principio di cui all’articolo 5, par.1, lett. f) del Regolamento.
IL GARANTE
ai sensi dell’articolo 57, par. 1, lett. c) del Regolamento, esprime parere favorevole sul proposto schema di regolamento, con le condizioni, esposte nel “Ritenuto”, relative all’esigenza di integrare:
- l’articolo 3, con riferimento alle previsioni normative legittimanti l’acquisizione e l’utilizzo dei dati; le categorie di fattispecie penali e la tipologia delle misure di sicurezza e prevenzione ritenute ostative sulla base della normativa di settore; l’individuazione delle misure cautelari interdittive; le misure appropriate e specifiche e le garanzie a tutela dei diritti fondamentali, degli interessi e dei dati personali degli interessati;
- l’articolo 4, con il richiamo agli archivi dei soggetti pubblici coinvolti nel trattamento e alla normativa di settore che ne legittima l’accesso;
- l’articolo 5, con riferimento alle concrete modalità del trattamento; alle operazioni eseguibili; alle previsioni normative di fonte statale e unionale che legittimano la diffusione dei dati; ai soggetti destinatari dei dati stessi;
- l’articolo 7, con l’indicazione puntuale dei tempi di conservazione dei dati, diversamente individuati in rapporto alle finalità perseguite;
- l’articolo 10, con l’indicazione, non meramente per relationem, delle misure di sicurezza da adottare.
Roma, 12 marzo 2026
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Cerrina Feroni
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Filippi
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