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Parere sullo schema di decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito concernente la disciplina sul funzionamento del servizio digitale «Ascoltami» e sul trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito dello stesso - 26 marzo 2026 [10238220]
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[doc. web n. 10238220]
Parere sullo schema di decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito concernente la disciplina sul funzionamento del servizio digitale «Ascoltami» e sul trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito dello stesso - 26 marzo 2026
Registro dei provvedimenti
n. 196 del 26 marzo 2026
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia componente e il dott. Luigi Montuori, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati – di seguito, Regolamento);
VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito, Codice);
VISTO il d.l. 22 giugno 2023, n. 75, recante «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025», convertito, con modificazioni, dalla Legge 10 agosto 2023, n. 112 e, in particolare, l’articolo 21, comma 4-ter, secondo cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito (di seguito, MIM) promuove la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione della «Piattaforma Famiglie e Studenti», anche denominata «Unica» (di seguito, anche «Piattaforma» o «Unica»), quale canale unico di accesso al patrimonio informativo detenuto dal MIM e dalle Istituzioni Scolastiche, attraverso il quale famiglie e studenti possono fruire con modalità semplificate dei servizi digitali offerti dal Ministero e dalle Istituzioni Scolastiche;
VISTI il decreto del MIM 10 ottobre 2023, n. 192, avente a oggetto «la disciplina sul trattamento dei dati personali effettuato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dalle Istituzioni Scolastiche nell’ambito della Piattaforma», e il decreto del MIM 18 giugno 2024, n. 124, recante «Decreto Ministeriale adottato ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del decreto ministeriale 10 ottobre 2023, n. 192, concernente la disciplina sul trattamento dei dati personali effettuato dal Ministero dell’istruzione e del merito e dalle Istituzioni Scolastiche nell’ambito dell’abilitazione di nuove utenze ai fini dell’accesso all’area privata della Piattaforma «Unica» e del servizio digitale «Knowledge Area», sui quali il Garante ha reso parere, rispettivamente, con provv. n. 468 del 10 ottobre 2023 e con provv. n. 334 del 6 giugno 2024 (disponibili sul sito istituzionale www.gpdp.it, doc. web nn. 9953443 e 10036855);
VISTO il Decreto del MIM, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in attuazione dell’articolo 1, commi 345 e 346, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (di cui ancora non si è perfezionata l’adozione – di seguito, Decreto interministeriale), che disciplina:
a) l’istituzione e i criteri di ripartizione delle risorse del «Fondo per il servizio di sostegno psicologico in favore degli studenti» (di seguito, anche «Fondo») per l'attivazione, in via sperimentale, di presìdi di esperti psicologi a supporto delle Istituzioni Scolastiche, finalizzati a fornire il servizio di sostegno psicologico di cui all'articolo 4-bis della Legge 29 maggio 2017, n. 71, in coerenza con le finalità del Protocollo d'intesa del 19 marzo 2024 tra il MIM e il CNOP (di seguito, anche «Sostegno Psicologico»);
b) le modalità di erogazione del Sostegno Psicologico, prevedendo, in particolare, che lo stesso sia erogato:
• agli studenti iscritti all’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado e al primo biennio della scuola secondaria di secondo grado frequentati le Istituzioni Scolastiche del territorio nazionale (di seguito, anche «Studenti»);
• in modalità telematica, attraverso uno specifico servizio digitale presente sulla Piattaforma Unica (di seguito, anche «Servizio» o «AscoltaMI»), che consente la richiesta e l’erogazione del Servizio nei confronti dei soggetti beneficiari;
• da esperti professionisti psicologi, individuati preventivamente dal CNOP e aventi specifici requisiti (i.e., iscrizione all’albo da almeno tre anni, esperienza in ambito scolastico e in progetti per l’età evolutiva almeno per tre anni complessivi);
VISTO, in particolare, l’articolo 7 del menzionato Decreto interministeriale, secondo cui il MIM «adotta uno o più decreti, di natura non regolamentare, con i quali disciplina l’implementazione di uno strumento volto a consentire l’erogazione del servizio di sostegno psicologico di cui all’articolo 1 della legge n. 207 del 2024, all’interno Piattaforma «Unica»;
VISTO, inoltre, l’articolo 11, comma 4, del Decreto Ministeriale 10 ottobre 2023, n. 192, secondo cui con appositi decreti ministeriali di natura non regolamentare, il MIM, provvederà a integrare e implementare nella Piattaforma: (i) i Servizi Digitali già erogati dal Ministero e dalle Istituzioni Scolastiche con applicativi diversi dalla Piattaforma medesima; (ii) i Servizi Digitali di nuova introduzione;
VISTA la nota del 9 marzo 2026 con cui il MIM ha trasmesso all’Autorità, ai fini dell’acquisizione del parere di competenza, lo schema di decreto, adottato ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del menzionato Decreto interministeriale e dell’articolo 11, comma 4, del decreto ministeriale 10 ottobre 2023, n. 192, concernente la disciplina sul funzionamento del servizio digitale «Ascoltami» e sul trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito dello stesso, unitamente a un allegato tecnico;
VISTA, da ultimo, la nota del 18 marzo 2026 con cui il MIM, oltre a trasmettere il testo del Decreto interministeriale, ha rappresentato che lo schema di decreto in questione è stato predisposto all’esito della valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, redatta ai sensi dell’articolo 35 del Regolamento, tenendo conto delle risultanze emerse nell’ambito della predetta valutazione, nonché delle misure individuate ai fini della mitigazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati;
RILEVATO che lo schema di decreto stabilisce, in particolare:
- che il Servizio è erogato, in via facoltativa e gratuita, a favore degli Studenti Beneficiari, previa presentazione della domanda di contributo e riconoscimento dello stesso, e che la rete dei servizi sociosanitari e assistenziali territoriali può segnalare alle Istituzioni Scolastiche situazioni generali di disagio di cui all’articolo 1, comma 346, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, rilevate nell’ambito del contesto territoriale, senza trasmettere i dati personali e le informazioni riferibili ai soggetti interessati, e può altresì informare le famiglie che versano in condizioni in grado di generare disagio agli Studenti, circa la possibilità di attivare il Servizio attraverso la Piattaforma Unica, nel rispetto della normativa vigente di riferimento, nonché della normativa in materia di protezione dei dati personali (articolo 3);
- i ruoli dei soggetti coinvolti nella gestione del Servizio, specificando in particolare che il Ministero incentiva l’attivazione delle iniziative di Sostegno Psicologico, volte a supportare il benessere mentale ed emotivo di studenti e studentesse e prevenire possibili forme di disagio giovanile, nonché fenomeni di demotivazione allo studio e di abbandono scolastico anche mettendo a disposizione degli studenti il Servizio nell’ambito della Piattaforma Unica, mentre le Istituzioni Scolastiche promuovono l’utilizzo del Servizio da parte di Studenti e Genitori e/o Esercenti la responsabilità genitoriale, informando gli stessi circa il relativo funzionamento (articolo 4);
- le modalità di erogazione del Servizio AscoltaMI mediante la Piattaforma Unica, che si articolano nelle seguenti fasi (articolo 5 e paragrafo 2.3 dell’Allegato Tecnico):
a) «Presentazione della domanda per la richiesta del contributo»: previa presa visione dell’informativa privacy relativa al trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito del Servizio, i Genitori e/o gli Esercenti la responsabilità genitoriale degli Studenti minorenni e gli Studenti maggiorenni, tramite il Servizio, presentano la domanda per la richiesta del contributo finalizzato all’erogazione della Seduta Psicologica, prestando contestualmente il Consenso Informato all’atto medico;
b) «Riconoscimento del contributo e selezione del Professionista Psicologo»: a seguito del riconoscimento del contributo, i Genitori e/o gli Esercenti la responsabilità genitoriale degli Studenti minorenni e gli Studenti maggiorenni selezionano il Professionista Psicologo sulla base delle informazioni contenute nella relativa Scheda Informativa e delle disponibilità fornite dal Professionista medesimo;
c) «Erogazione delle Sedute Psicologiche»: gli Studenti Beneficiari fruiscono delle Sedute Psicologiche tramite l’applicativo integrato nella Piattaforma previa presa visione dell’informativa privacy resa in un linguaggio facilmente comprensibile e contenente gli elementi essenziali del trattamento, nonché le relative finalità perseguite. Un’informativa privacy distinta è fornita, inoltre, anche dal Professionista Psicologo, in qualità di titolare autonomo del trattamento, in occasione del primo incontro con lo Studente Beneficiario. Qualora il Professionista Psicologo, nel corso dell’erogazione del Servizio, individui situazioni di particolare fragilità dello Studente minorenne, segnala tale situazione agli esercenti la responsabilità genitoriale o legale e può informare, con il consenso informato e documentato degli esercenti la responsabilità genitoriale o legale o dello Studente maggiorenne, l’Istituzione Scolastica in merito a notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale qualora lo ritenga strettamente indispensabile per consentire alla stessa lo svolgimento dei compiti e delle attività attribuite dalla normativa di settore, considerando preminente la tutela psicologica dello Studente;
d) «Verifica e liquidazione»: il Ministero, per il tramite degli Uffici Scolastici Regionali (UU.SS.RR.), ovvero le Istituzioni Scolastiche delegate dai medesimi UU.SS.RR., verificano l’effettiva erogazione delle Sedute Psicologiche e procedono alla liquidazione del compenso spettante al Professionista;
- le modalità con cui gli Utenti, ovvero i genitori e/o esercenti la responsabilità genitoriale degli studenti minorenni e gli studenti maggiorenni accedono al Servizio nell’ambito della Piattaforma (articolo 6 e paragrafo 2.1 dell’Allegato Tecnico);
- i ruoli dei soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali (articolo 7), prevedendo in particolare che:
a) il MIM è titolare del trattamento dei dati personali per il perseguimento delle finalità concernenti la gestione delle procedure volte al riconoscimento del contributo, presentate nell’ambito della Piattaforma Unica, il monitoraggio circa l’effettiva erogazione delle Sedute Psicologiche, la liquidazione dei compensi a favore dei Professionisti Psicologi e la gestione degli accessi alla Piattaforma da parte degli Utenti;
b) i Professionisti Psicologi sono titolari dei trattamenti dei dati personali relativi agli Studenti Beneficiari effettuati nell’ambito dello svolgimento delle Sedute Psicologiche;
c) il CNOP è titolare del trattamento dei dati personali dei professionisti aderenti al Servizio;
d) l’affidataria dei servizi infrastrutturali, di gestione e sviluppo applicativo del sistema informativo del Ministero, agisce, ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento, quale Responsabile del Trattamento;
e) per l’esecuzione delle attività connesse al Servizio, il Ministero si avvale inoltre di uno specifico fornitore, nominato responsabile del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento, il quale mette a disposizione del Ministero un applicativo per lo svolgimento di videoconferenze, integrato all’interno della Piattaforma;
- le tipologie di dati trattati, e le modalità con cui gli stessi sono alimentati nel Servizio (articolo 8 e paragrafo 2.2 dell’Allegato Tecnico);
- i principi sottesi al trattamento dei dati personali e le misure di sicurezza adottate prevedendo espressamente che il trattamento dei dati personali nell’ambito del Servizio AscoltaMI è effettuato garantendo la centralità del benessere mentale ed emotivo dello Studente e un impiego etico e responsabile del Servizio in linea con la disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali (articolo 9 e paragrafo 5 dell’Allegato Tecnico);
- i tempi di conservazione dei dati personali (articolo 10 e paragrafo 4 dell’Allegato Tecnico);
CONSIDERATO che la versione dello schema di decreto in esame tiene conto delle osservazioni fornite dall’Ufficio nel corso delle interlocuzioni informali e delle riunioni con i rappresentanti del Ministero, al fine di rendere conformi i trattamenti ivi disciplinati alla normativa in materia di protezione dei dati personali, nel rispetto dei principi di protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione dei dati per impostazione predefinita (art. 25 del Regolamento), che hanno riguardato, in particolare:
- la corretta individuazione dei ruoli dei soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali degli studenti, nel rispetto del principio di liceità, correttezza e trasparenza (art. 5, par. 1, lett. a), del Regolamento);
- le garanzie di trasparenza che i soggetti coinvolti nel trattamento dei dati sono tenuti ad assicurare nei confronti degli interessati, fornendo specifiche informative idonee ad aumentare il grado di consapevolezza degli studenti o degli esercenti la responsabilità genitoriale circa il trattamento dei dati personali, nel rispetto del principio di liceità, correttezza e trasparenza e degli obblighi informativi (art. 5, par. 1, lett. a), e artt. 12, 13 e 14 del Regolamento);
- la differenziazione, in base allo specifico ambito di utilizzo, della dicitura relativa al consenso al trattamento dei dati personali rispetto a quella concernente il consenso all’atto medico, nel rispetto del principio di liceità, correttezza e trasparenza e delle condizioni di liceità richieste dall’ordinamento (art. 5, par. 1, lett. a), e artt. 6, 7 e 9 del Regolamento);
- l’individuazione delle tipologie dei dati personali trattati nell’ambito del servizio offerto tramite la Piattaforma, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza e di minimizzazione dei dati (art. 5, par. 1, lett. a) e c), del Regolamento), tenendo conto altresì che le informazioni relative alla fruizione di sedute psicologiche costituiscono “dati relativi alla salute” di cui all’art. 4, par. 1, punto 15, del Regolamento, e quindi il loro trattamento necessita di misure appropriate e specifiche ai sensi dell’art. 9,del Regolamento;
- la garanzia secondo cui, in fase di fruizione della Seduta Psicologica, sono oggetto di trattamento i dati acquisiti dal Professionista ai fini dell’esecuzione della propria prestazione sanitaria, escludendo qualsiasi forma di visualizzazione o conservazione da parte del Ministero, nel rispetto dei principi di limitazione della finalità, di minimizzazione dei dati, di limitazione della conservazione e di integrità e riservatezza (art. 5, par. 1, lett. b), c), e) e f) del Regolamento);
- la circostanza secondo cui la rete dei servizi sociosanitari e assistenziali territoriali possa segnalare alle Istituzioni Scolastiche situazioni generali di disagio rilevate nell’ambito del contesto territoriale, senza trasmettere i dati personali e le informazioni riferibili ai soggetti interessati, in conformità alla normativa vigente di riferimento, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza e di minimizzazione dei dati (art. 5, par. 1, lett. a) e c), del Regolamento);
- la circostanza in cui il Professionista Psicologo, nel rispetto della normativa di settore e del Codice Deontologico di categoria, laddove nel corso dell’erogazione del Servizio, individui situazioni di particolare fragilità dello Studente minorenne, segnali la stessa agli esercenti la responsabilità genitoriale o legale, nonché la circostanza in cui il suddetto Professionista possa informare, con il consenso informato e documentato degli esercenti la responsabilità genitoriale o legale, o dello Studente maggiorenne, l’Istituzione Scolastica in merito a notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, qualora lo ritenga strettamente indispensabile per consentire alla stessa lo svolgimento dei compiti e delle attività attribuite dalla normativa di settore, considerando preminente la tutela psicologica dello Studente, nel rispetto del principio di liceità, correttezza e trasparenza e di minimizzazione dei dati (art. 5, par. 1, lett. a) e c), del Regolamento);
- le caratteristiche e le misure tecniche e organizzative relative, in particolare, all’applicativo integrato nella Piattaforma Unica attraverso il quale vengono erogate le sedute psicologiche (come, ad esempio, quelle concernenti la rilevazione e l’utilizzo dell’indirizzo IP della videoconferenza esclusivamente per finalità di sicurezza e con accesso limitato ai soli soggetti autorizzati, nonché quelle relative all’associazione di un codice alfanumerico a ciascuna seduta mediante modalità che non consentano in nessun caso di risalire all’identità degli utenti che vi hanno preso parte), al fine di assicurare che il trattamento sia esclusivamente proporzionato al predetto scopo e che sia garantita un’adeguata tutela ai diritti e alle libertà fondamentali degli studenti beneficiari, anche in considerazione della particolare delicatezza delle informazioni che vengono trattate in tale contesto, nel rispetto dei principi di limitazione della finalità, di minimizzazione dei dati e di integrità e riservatezza e degli obblighi di sicurezza (art. 5, par. 1, lett. b), c) e f), art. 9, par. 2, lett. g) e h), e art. 32 del Regolamento);
RITENUTO, alla luce di quanto osservato, di poter esprimere parere favorevole sullo schema di decreto in esame, concernente la disciplina sul funzionamento del servizio digitale «Ascoltami» e sul trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito dello stesso, tenuto anche conto che quest’ultimo assicura l’attuazione di quanto previsto dal Decreto interministeriale – su cui non era stata chiesta la consultazione del Garante – in conformità al Regolamento e al Codice;
VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;
TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE
ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b), del Regolamento, esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, adottato ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del Decreto interministeriale e dell’articolo 11, comma 4, del decreto ministeriale 10 ottobre 2023, n. 192, nel rispetto dell’articolo 1, commi 345, 346 e 347 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», concernente la disciplina sul funzionamento del servizio digitale «Ascoltami» e sul trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito dello stesso.
Roma, 26 marzo 2026
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Cerrina Feroni
IL SEGRETARIO GENERALE
Montuori
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