Memoria del Presidente del Garante per la protezione dei dati personali,...
Memoria del Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, Pasquale Stanzione - Proposta di Legge AC 2715
Memoria del Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, Pasquale Stanzione - Proposta di Legge AC 2715 - CARFAGNA ed altri: "Istituzione del Registro nazionale degli orfani per crimini domestici"
Camera dei depuati - XII Commissione (Affari sociali)
(19 maggio 2026)
Ringrazio, anzitutto, la Commissione per aver inteso acquisire, nell’ambito dell’esame di una proposta di legge di così significativa rilevanza, anche la prospettiva dell’Autorità.
La disciplina di protezione dei dati può, infatti, contribuire a offrire alcuni spunti di riflessione ulteriori, auspicabilmente utili alla migliore definizione del bilanciamento tra le esigenze di tutela di soggetti di particolare fragilità, quali gli orfani di crimini domestici e la loro stessa riservatezza.
Il Garante non può, del resto, che apprezzare l’intento, sotteso alla proposta di legge, di favorire il migliore coordinamento degli interventi pubblici a sostegno di quanti, minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, siano rimasti orfani per effetto di delitti commessi in ambito domestico. Si tratta di una delle implicazioni più drammatiche di tali reati e, in particolare, del femminicidio, rispetto ai quali le misure di tutela assumono un ruolo prioritario anche secondo la strategia integrata delle “4P” (Prevention of violence, Protection of victims, Prosecution of perpetrators, Integrated Policies), promossa dalla Convenzione di Istanbul, ratificata dall’Italia con l. 77 del 2013.
In questa prospettiva, misure come il difensore d’ufficio dedicato, il documento informativo unificato sui diritti esercitabili, la formazione specifica delle varie categorie di operatori coinvolti nella realizzazione delle azioni di tutela, il progetto individuale di assistenza e tutela possono fornire un contributo importante alla garanzia di effettività dei diritti di quanti abbiano perso il genitore per effetto di crimini domestici. Anche lo stesso coordinamento delle azioni di tutela, unitamente al monitoraggio delle effettive esigenze di protezione può essere determinante per garantire uniformità alle prestazioni rese sul territorio nazionale, per evitare garanzie a geometria variabile, tanto più inaccettabili rispetto a chi abbia condiviso il dramma del femminicidio.
Tuttavia, un rischio da non sottovalutare – e conseguentemente prevenire - è quello della stigmatizzazione sociale cui potrebbero essere esposti proprio i figli delle vittime, laddove la loro condizione venisse indebitamente ostesa o, comunque, si determini, sia pur preterintenzionalmente, un accesso illegittimo a tali informazioni. Per paradossale eterogenesi dei fini si determinerebbe, in tal modo, un effetto di vittimizzazione secondaria che è, esattamente, ciò che la proposta di legge intende, condivisibilmente, contrastare. La protezione dati è una risorsa preziosa a tal fine, potendo indicare, con le opportune garanzie, le misure da adottare per impedire tale effetto paradossale e assicurare, alle azioni proposte, l’efficacia attesa.
In questa prospettiva, la proposta di legge necessita di alcune integrazioni, che garantiscano – al di là della clausola di conformità al Regolamento 2016/679 e al d.lgs. 196 del 2003 e s.m.i.- un’attuazione delle misure proposte tale da assicurare la massima riservatezza dei dati inerenti ai beneficiari (oltre che alle vittime, ancorché non più in vita) e alla loro rispettiva condizione.
In primo luogo, andrebbero più dettagliatamente precisati il regime di accessibilità del registro, limitandolo – nel rispetto dei principi di finalità e minimizzazione di cui all’articolo 5, apr.1, lett. b) e c) del Regolamento UE 2016/679- ai soli soggetti istituzionalmente incaricati dello svolgimento di specifiche attività di tutela individuale contemplate nella strategia proposta. L’accesso ai dati identificativi dovrebbe, in tale prospettiva, essere limitato ai soli soggetti istituzionali deputati alla realizzazione di misure di protezione del singolo, così come al solo personale dei servizi sociali o, comunque, degli Enti del terzo settore specificamente incaricato dell’attuazione del progetto di assistenza rivolto all’interessato, nei limiti delle sole informazioni effettivamente necessarie a tal fine.
Di contro, l’accesso a fini statistici dovrebbe avvenire solo limitatamente a dati aggregati o, comunque, inidonei a consentire la reidentificazione dell’interessato.
Del registro andrebbe, inoltre, maggiormente precisato il contenuto, con riferimento almeno alla tipologia di informazioni presenti (ad es. dati identificativi; informazioni sulla situazione familiare o sui percorsi di tutela e assistenza; ecc.).
Si dovrebbero, inoltre, prevedere (se del caso con rinvio a una fonte sottordinata, da sottoporre al parere del Garante) caratteristiche di dettaglio del trattamento quali, ad esempio, i tempi di conservazione dei dati, distinti in base ai fini perseguiti ex art. 5, par.1, lett.e) del Regolamento 2016/679, le modalità di accesso selettivo al registro in base alle necessità sottese al ruolo svolto dal soggetto accedente e misure di sicurezza adeguate. In tale contesto dovrà, peraltro, essere tenuta in adeguata considerazione anche la tutela rafforzata accordata, dall’ordinamento, ad alcune categorie di dati personali (di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento medesimo) che è ragionevole ipotizzare siano raccolti.
Andrebbe, inoltre, previsto il parere del Garante sui decreti ministeriali che dovrebbero essere adottati per la definizione dei tempi, delle modalità e delle procedure di trasmissione dei dati da parte delle Forze di polizia, delle Procure e dei Tribunali, nonché delle modalità tecniche di aggiornamento degli interventi effettuati dai servizi sociali, centri antiviolenza ed enti locali competenti. La consultazione del Garante potrebbe, infatti, risultare particolarmente utile alla migliore definizione del bilanciamento tra esigenze di efficienza e uniformità dell’azione di tutela e riservatezza degli interessati.
Tali integrazioni consentirebbero di migliorare la qualità e l’efficacia della strategia di protezione delineata dalla proposta di legge, scongiurando il rischio, paradossale, di una vittimizzazione secondaria degli orfani di tali crimini, fondata sull’indebita rivelazione di informazioni che devono restare di esclusiva disponibilità dei soli soggetti istituzionali coinvolti nell’attuazione delle misure.
L’Autorità resta, naturalmente, a disposizione per ogni eventuale, ulteriore, necessità di approfondimento e per il contributo, che potrà dare anche in fase attuativa, alla migliore realizzazione delle misure proposte. La protezione dati può essere, infatti, determinante per garantire la piena effettività dei diritti che è doveroso riconoscere e assicurare a quanti abbiano subito gli effetti drammatici di delitti di tale gravità.
Pasquale Stanzione
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