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Parere sullo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate in materia di messa a disposizione dell’Agente della riscossione dei dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse dai debitori iscritti a ruolo e dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso soggetto - 14 maggio 2026 [10259139]

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[doc. web n. 10259139]

Parere sullo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate in materia di messa a disposizione dell’Agente della riscossione dei dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse dai debitori iscritti a ruolo e dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso soggetto - 14 maggio 2026

Registro dei provvedimenti
n. 333 del 14 maggio 2026

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia, componente, e il dott. Luigi Montuori, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito, Regolamento);

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito, Codice);

VISTO l’art. 1, comma 3, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 che ha istituito l’Agenzia delle entrate-Riscossione, quale ente strumentale dell’Agenzia delle entrate, sottoposto all’indirizzo operativo e al controllo di quest’ultima; 

VISTO l’art. 1, comma 5-bis, lettera b-ter), del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come recentemente modificato dall’articolo 1, comma 117, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026), in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei dati delle fatture, ai sensi del quale i file delle fatture elettroniche sono memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati dall’Agenzia delle entrate per mettere a disposizione dell’agente della riscossione i dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse da debitori iscritti a ruolo e dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso soggetto nei sei mesi precedenti a quello in cui i medesimi dati sono messi a disposizione, per le attività di analisi mirate all’avvio di procedure esecutive presso terzi; 

VISTO, altresì, il comma 5-ter del sopra citato art. 1, ai sensi del quale ai fini di cui al comma 5-bis, la Guardia di Finanza, l’Agenzia delle entrate nonché l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adottano idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformità con le disposizioni del Regolamento e del Codice;

VISTA le note del 18 marzo e del 23 aprile 2026 con cui l’Agenzia delle entrate ha trasmesso, per il prescritto parere, lo schema di provvedimento del Direttore attuativo del citato art. 1, comma 5-bis, lettera b-ter), recante le disposizioni attuative dell’articolo 1, comma 5-bis, lettera b-ter), del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di messa a disposizione dell’Agente della riscossione dei dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse dai debitori iscritti a ruolo e dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso soggetto, e, da ultimo, quella del 27 aprile 2026 con cui l’Agenzia ha trasmesso, unitamente alla valutazione d’impatto del trattamento, una nuova versione dello schema di provvedimento, a valle delle interlocuzioni informali intercorse con l’Ufficio;

RILEVATO che lo schema di provvedimento in esame, nel tener conto delle novità legislative introdotte dalla citata legge 30 dicembre 2025, n. 199 volte a consentire all’Agenzia delle entrate la messa a disposizione all’Agente della riscossione dei dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture elettroniche emesse da debitori e dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso soggetto, a seguito di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti IVA nei sei mesi precedenti a quello in cui i medesimi dati sono messi a disposizione, per le attività di analisi mirate all’avvio di procedure esecutive presso terzi pignorabili, prevede, in particolare, che:

- i dati dei cessionari o committenti che l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dell’agente della riscossione sono quelli strettamente necessari all’avvio di procedure esecutive presso terzi e attengono alle seguenti informazioni: codice fiscale, partita IVA, cognome e nome o denominazione o ragione sociale, domicilio fiscale (par. 3.2);

- nella prima fase di avvio della messa a disposizione dei dati (as is), la trasmissione delle informazioni avverrà via posta elettronica certificata, le informazioni saranno contenute in file protetti con una password robusta, che sarà comunicata tramite un canale diverso. L’accesso alle informazioni ricevute sarà effettuato esclusivamente da personale appositamente autorizzato, incaricato di svolgere attività di analisi e, ove possibile, di avviare le procedure di pignoramento presso terzi. Per la soluzione a regime (to be), verrà realizzato un servizio automatizzato di scambio dati (par. 4);

- al fine di garantire la minimizzazione dei dati trasmessi, le Direzioni regionali dell’Agenzia delle entrate e l’Agente della riscossione territorialmente competente procedono a definire il numero delle posizioni da segnalare, tenendo conto delle caratteristiche sociali, economiche e produttive del territorio, nonché della capacità operativa dell’agente della riscossione. L’attività sarà svolta, nel rispetto della normativa vigente, seguendo i principi di proporzionalità, non eccedenza ed applicando criteri di gradualità nell’attivazione delle procedure di pignoramento (par. 5.3);

- l’Agenzia delle entrate e l’Agente della riscossione operano quali titolari autonomi del trattamento, ciascuno per quanto di competenza (par. 5.5);

- l’Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall’articolo 32 del Regolamento, necessarie a garantire la sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di essi agli obblighi di legge e al Regolamento (par. 5.6);

RILEVATO che la versione da ultimo trasmessa dall’Agenzia delle entrate in seguito alle interlocuzioni intercorse con l’Ufficio tiene conto delle indicazioni fornite in relazione, in particolare, al rispetto del principio di proporzionalità e minimizzazione dei dati, nonché del principio di integrità e riservatezza, con particolare riferimento a:

- la selezione delle informazioni strettamente necessarie da trasmettere all’Agente della riscossione relative ai soli debitori titolari di partita IVA, siano essi persone fisiche o soggetti diversi dalle persone fisiche, nei cui confronti risultino partite di ruolo o carichi affidati all’agente della riscossione stesso;

- l’applicazione dei criteri di gradualità nell’attivazione delle procedure di pignoramento;

- l’indicazione delle misure di sicurezza adottate per l’avvio della trasmissione dei dati, nelle more dell’individuazione a regime di una soluzione;  

RITENUTO necessario riservarsi sulle misure di sicurezza che si intenderà individuare per la messa a disposizione a regime dei dati all’Agente della riscossione;

RITENUTO, pertanto, su tali basi, che, in considerazione degli elevati rischi per i diritti e le libertà degli interessati che comportano i trattamenti disciplinati nello schema in esame, lo stesso risulti conforme al Regolamento e al Codice;

VISTA la documentazione in atti; 

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b), del Regolamento, esprime parere favorevole sullo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate avente ad oggetto “Disposizioni attuative dell’articolo 1, comma 5-bis, lettera b-ter), del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di messa a disposizione dell’Agente della riscossione dei dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse dai debitori iscritti a ruolo e dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso soggetto”.


Roma, 14 maggio 2026

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Cerrina Feroni

IL SEGRETARIO GENERALE
Montuori