Provvedimento del 14 maggio 2026 [10259305]
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[doc. web n. 10259305]
Provvedimento del 14 maggio 2026
Registro dei provvedimenti
n. 341 del 14 maggio 2026
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia, componente, e il dott. Luigi Montuori, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito “Regolamento”);
VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE” (di seguito “Codice”);
VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione n. 98 del 4 aprile 2019, pubblicato in G.U. n. 106 dell’8 maggio 2019 e in www.gpdp.it, doc. web n. 9107633 (di seguito “Regolamento del Garante n. 1/2019”);
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, doc. web n. 1098801;
Relatore il prof. Pasquale Stanzione;
PREMESSO
1. Introduzione.
Con reclamo presentato ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, la Sig.ra XX ha lamentato una presunta violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali da parte del Comune di Reggio Calabria (di seguito, il “Comune”).
In particolare, è stato rappresentato che il Comune avrebbe utilizzato un filmato, estratto da una telecamera di videosorveglianza installata sul territorio comunale per la tutela della c.d. sicurezza urbana, al fine di accertare la dinamica di un incidente stradale e contestare alla reclamante un’infrazione della normativa in materia di circolazione stradale, vale a dire l’art. 191 del 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della Strada (“Cds”) per mancata precedenza a un pedone.
È stata, altresì, lamentata la circostanza che il Comando di Polizia Locale del Comune avrebbe trasmesso copia del filmato di videosorveglianza in questione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione - Direzione Generale Territoriale del Sud - Ufficio Motorizzazione Civile di Reggio Calabria - di seguito, “UMT”) per sollecitare la sospensione della patente di guida della reclamante.
2. L’attività istruttoria.
In riscontro a due richieste d’informazioni formulate dall’Autorità ai sensi dell’art. 157 del Codice (v. note del 16 aprile 2025, prot. n. 0052276 e del 15 ottobre 2025, prot. n. 0136650), il Comune, con note del 16 giugno 2025 (prot. n. 0147254) e 31 ottobre 2025 (prot. n. 0264573), ha dichiarato, in particolare, che:
- “in XX [una] pattuglia [della Polizia locale] veniva inviata in via […] per incidente stradale con feriti”;
- “veniva ascoltata la […] reclamante […] la quale richiedeva l’acquisizione delle eventuali immagini di videosorveglianza della zona. Si constatava che era presente impianto di videosorveglianza in visione al Comando, ma afferente a sistema di telecamere finanziate […dal] Ministero dell’Interno […]”, in relazione alle quali il Comune ha provveduto a stipulare, ai sensi degli artt. 4 e 5, co. 2, lett. a), del d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, un c.d. patto per l’attuazione della sicurezza urbana con la Prefettura territorialmente competente, depositato in atti;
- “veniva effettuata richiesta di acquisizione delle immagini del citato impianto tramite il tecnico informatico presente presso il Comando [di Polizia locale…] e dalla visione delle immagini acquisite emergeva […la dinamica del sinistro];
- “alla [reclamante] veniva nell’immediato elevata SPV [, ovvero sommario processo verbale…] ai sensi dell’art. 191 c. 1 e 4 C.d.S. e veniva contestualmente ritirata la patente di guida ai sensi dell’art. 223 del [Cds] che prevede la sanzione accessoria del ritiro immediato della patente”;
- “la base giuridica è quella dell’adempimento di obblighi di legge e dell’esercizio di pubblici poteri ai sensi dell’art. 6, § 1, lett. c) ed e) [del Regolamento]”;
- “il trattamento delle immagini non è stato effettuato […] al semplice fine di “elevare un’infrazione al [Cds]” […], bensì nella necessità di assicurare eventuali prove per verificare la condotta colposa di rilevanza penale e conseguentemente, ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente di guida in conseguenza di ipotesi di reato nel caso di cui all’art. 222 comma 1 da una violazione delle norme di cui al […] codice (della strada) derivino danni alle persone”. In particolare, […nel caso di specie, l’altra persona] coinvolt[a nell’incidente] riportava lesioni acclarate con una prognosi di 10 giorni”;
- “il Comune ha valutato che l’utilizzo delle immagini per l’accertamento della dinamica di incidenti stradali e per procedimenti amministrativi in materia di circolazione sia compatibile con la finalità originaria di tutela della sicurezza urbana, in quanto rientrante nella prevenzione e repressione di illeciti e nella tutela dell’incolumità pubblica”;
- “[…la] telecamera di videosorveglianza non è stata eminentemente utilizzata per finalità di polizia amministrativa, bensì in qualità di polizia giudiziaria per la sospensione di cui art. 223 C.d.S. nel combinato disposto dell’art. 590 del C.P.”;
- “il Comando [di] Polizia Municipale, con XX, inviata alla pec istituzionale umc-reggio-calabria@pec.mit.gov.it […], ha effettuato la segnalazione di incidente stradale con lesioni a persone al Dipartimento per i Trasporti Terrestri per la competente valutazione in ordine alle modalità della condotta di guida e del conseguente esperimento della facoltà di sottoporre il titolare di patente - resosi responsabile di una condotta che ha generato grave turbativa alla sicurezza della circolazione stradale - ad esame di idoneità ai fini della verifica della persistenza dei requisiti di idoneità tecnica, in virtù del disposto di cui all’art. 128, comma 1, del D.Lgs. n. 285/1992”;
- “XX, giungeva all’Ufficio di Polizia Locale, da parte della UMC Ufficio Revisione Patenti, richiesta di invio del video acquisito in merito al sinistro, al fine di verificare in modo oggettivo la dinamica del sinistro dovendo, lo stesso Ufficio, predisporre eventuali atti consequenziali”;
- “il video, conservato agli atti dal Comando di Polizia Locale, veniva trasmesso, su richiesta del [UMT] X”;
- sussistevano “i presupposti per un giudizio di revisione dell’idoneità psicofisica alla guida, ai sensi dell’art. 128, comma 1-ter, del [CdS] […]
- in tale contesto, evidentemente, la mera ostensione del verbale di accertamento non poteva ritenersi, di per sé, sufficiente a garantire un esame approfondito della dinamica del sinistro, né a consentire all’Autorità competente di formulare una valutazione adeguatamente motivata della vicenda”;
- “la base giuridica fondante la liceità del trattamento e la legittimità della trasmissione all’[UMT]] è stat[a] quindi quella dell’adempimento di obblighi di legge e dell’esercizio di pubblici poteri rispettivamente (art. 6, § 1, lett. c) ed e)) R.G.P.D con particolare riferimento all’art. 13 del D.P.R 15 gennaio 2018, n. 15 che disciplina le ipotesi di comunicazione dei dati a pubbliche amministrazioni o enti pubblici e a privati”.
- “la trasmissione [del video] è avvenuta […] a mezzo di consegna brevi manu tracciata su supporto fisico CD protocollata in uscita […]”;
- “la consegna delle immagini al [UMT] è stata ritenuta […] un atto di ufficio della Polizia Stradale (e quindi atto dovuto per le attribuzioni di cui all’art. 12 del [CdS]) e necessarie per l’adempimento di uno specifico compito istituzionale dell’ufficio […]”.
Con nota del 25 febbraio 2026 (prot. n. 0029276), l’Ufficio, sulla base degli elementi acquisiti, dalle verifiche compiute e dei fatti emersi a seguito dell’attività istruttoria, ha notificato al Comune, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, per aver trattato i dati personali della reclamante in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e b), 6, par. 1, lett. c) ed e), del Regolamento, nonché 2-ter del Codice. Con la medesima nota, il predetto titolare è stato invitato a produrre al Garante scritti difensivi o documenti ovvero a chiedere di essere sentito dall’Autorità (art. 166, commi 6 e 7, del Codice, nonché art. 18, comma 1, della l. 24 novembre 1981, n. 689).
Con nota del 27 marzo 2026 (prot. n. 0082240), il Comune ha presentato una memoria, prospettando taluni argomenti difensivi, ripresi, per le parti d’interesse, nel successivo par. 3 del presente provvedimento.
3. Esito dell’attività istruttoria.
3.1 L’utilizzo dei filmati di videosorveglianza per finalità amministrative.
Il trattamento di dati personali mediante dispositivi video, da parte di soggetti pubblici, è generalmente ammesso se esso è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito lo stesso (v. artt. 5, par. 1, lett. a), 6, parr. 1, lett. c) ed e), e parr. 2 e 3, del Regolamento, nonché 2-ter del Codice; cfr. le “Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video”, adottate dal Comitato europeo per la protezione dei dati il 29 gennaio 2020, par. 41; v. anche le FAQ del Garante in materia di videosorveglianza, del 3 dicembre 2020, doc. web n. 9496574).
Il titolare del trattamento è tenuto, in ogni caso, a rispettare i principi in materia di protezione dei dati, fra i quali quelli di “liceità, correttezza e trasparenza”, “limitazione della finalità” e “minimizzazione dei dati”, in base ai quali i dati personali devono essere “trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato”, “raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità”, nonché “adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati” (art. 5, par. 1, lett. a), b) e c), del Regolamento).
La disciplina di settore consente ai Comuni di impiegare telecamere di videosorveglianza, che riprendono ad ampio raggio e su base continuativa la pubblica via, a fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, previa stipula di un patto per l’attuazione della sicurezza urbana con la Prefettura territorialmente competente (v. artt. 4 e 5, co. 2, lett. a), del d.l. 20 febbraio 2017, n. 14; v. già l’art. 6, co. 7 e 8, del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11; cfr. provv.ti 18 dicembre 2025, n. 752, doc. web n. 10213486; 4 dicembre 2025, n. 730, doc. web n. 10213467; 13 novembre 2025, n. 669, doc. web n. 10198694; 23 ottobre 2025, n. 628, doc. web n. 10196164; 10 aprile 2025, n. 201, doc. web n. 10139433; 19 dicembre 2024, n. 805, doc. web n. 10107263; 20 giugno 2024, n. 374, doc. web n. 10028498; 11 gennaio 2024, n. 5, doc. web n. 9977020; 20 ottobre 2022, n. 341, doc. web n. 9831369).
Fatte salve alcune residuali ipotesi, recentemente introdotte dal legislatore in materia ambientale (v. il d.l. 8 agosto 2025, n. 116, c.d. “Decreto terra dei fuochi”, convertito con la l. 3 ottobre 2025, n. 147, che ha novellato sia l’art. 255 del 3 aprile 2006, n. 152, Testo Unico Ambientale, sia l’art. 201 del Cds) è, pertanto, di regola, preclusa la possibilità per i comuni di utilizzare le medesime telecamere installate per la tutela della sicurezza urbana nell’ambito di attività di natura meramente amministrativa, stante il vincolo di finalità espressamente previsto dal legislatore, ovvero la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria (v. spec. provv.ti 23 ottobre 2025, n. 628, doc. web n. 10196164 e 20 ottobre 2022, n. 341, doc. web n. 9831369).
Per quanto attiene all’ambito della circolazione stradale, l’art. 201 del CdS individua puntualmente i casi in cui la contestazione immediata di un’infrazione non è necessaria e l’accertamento può essere effettuato mediante dispositivi o apparecchiature di rilevamento (v., in particolare, il comma 1-bis, lett. e), f), g), g-bis) e g-ter), non essendo, di regola, richiesta la presenza in loco degli organi di Polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati o approvati per il funzionamento in modo completamente automatico.
La possibilità di accertare violazioni in via differita mediante mera visione di filmati di videosorveglianza è contemplata, in particolare, previa adozione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, acquisito il parere del Garante, dall’art. 201, comma 5-ter, del CdS, limitatamente alle violazioni “commesse sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, in corrispondenza di imbocchi di gallerie, svincoli, interruzioni dello spartitraffico o stazioni di esazione del pedaggio” e che sono “riprese dagli impianti di videosorveglianza che sono installati lungo le strade stesse”, dunque con dispositivi video funzionali al controllo del traffico veicolare su dette strade, sulla base di una visione in tempo reale delle immagini di videosorveglianza o con accesso alle registrazioni nelle ventiquattro ore precedenti al momento dell'accertamento. Non si rinviene, invece, nell’ordinamento un’analoga disposizione che consenta il ricorso alla videosorveglianza, per la medesima finalità, anche in strade urbane.
Ciò premesso, dall’istruttoria condotta a seguito del reclamo è emerso che il Comune ha utilizzato un filmato registrato da una telecamera installata sulla pubblica via per finalità di sicurezza urbana per una diversa finalità di natura amministrativa, vale a dire per ricostruire la dinamica di un incidente stradale, e che conseguentemente ha elevato nei confronti della reclamante un verbale di accertamento per la violazione dell’art. 191, commi 1 e 4, del CdS, provvedendo anche al ritirodella patente dell’interessata ai sensi dell’art. 223 del CdS.
Stante anche quanto sopra evidenziato in relazione al vincolo di finalità (prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria) previsto dal legislatore per l’impiego da parte dei Comuni di telecamere che riprendono ad ampio raggio e su base continuativa la pubblica via, inclusa in tutto o in parte la sede stradale, deve rilevarsi che il Comune ha utilizzato il filmato di videosorveglianza in questione per una finalità (accertamento delle violazioni amministrative in materia di circolazione stradale) incompatibile con quella per la quale i dispositivi video in questione sono stati installati (tutela della sicurezza urbana).
I trattamenti posti in essere dal Comune per finalità di accertamento delle violazioni amministrative in materia di circolazione stradale non possono, infatti, considerarsi logicamente connessi o derivanti da quelli posti in essere per finalità di sicurezza urbana, che, come detto, sono volti alla “prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria” (v. art. 5, co. 2, lett. a), del d.l. 20 febbraio 2017, n. 14; cfr. Gruppo di Lavoro art. 29, “Parere 03/2013 sulla limitazione delle finalità” (WP 203) del 2 aprile 2013, par. III.2.2.(a), ove si afferma che può sussistere una relazione tra la finalità di trattamento originaria e quella ulteriore nel caso in cui il trattamento ulteriore sia già in qualche misura implicito nella finalità iniziale, o possa considerarsi un logico passaggio successivo alla luce di tale finalità iniziale).
Il ricorso alla videosorveglianza per il perseguimento di tale finalità amministrativa, in assenza di specifiche disposizioni di settore, idonee per rango e qualità, che disciplinino il connesso trattamento di dati personali, si pone, d’altra parte, in contrasto con l’aspettativa dei cittadini in merito al fatto che le immagini acquisite dalle telecamere installate sulla pubblica via siano, di regola, trattate esclusivamente per le predette finalità di sicurezza urbana (v, art. 8 della CEDU; 7, 8 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; 6, parr. 2 e 3 del Regolamento; 2-ter del Codice; cfr. “Parere 03/2013 sulla limitazione delle finalità”, cit., par. II.3, ove si afferma che il trattamento ulteriore non può considerarsi prevedibile se non è sufficientemente correlato alla finalità di trattamento originaria e non soddisfa le ragionevoli aspettative che gli interessati avevano al momento della raccolta dei dati; v. anche provv. 23 novembre 2025, n. 628, doc. web n. 10196164).
Ciò fermo restando che, qualora nell’ambito di un incidente stradale siano state poste in essere condotte rilevanti sul piano penale (es. omicidio stradale ex art. 589-bis c.p.; lesioni personali stradali, gravi o gravissime, ex art. art. 590-bis c.p.; omissione di soccorso stradale, ex. art. 189, comma 7, del CdS), i filmati di videosorveglianza possono essere indubbiamente acquisiti dalla Polizia locale, nell’esercizio delle proprie funzioni di polizia giudiziaria (v. art. 5, comma 1, lett. a), della l. 7 marzo 1986, n. 65) e utilizzati ai fini probatori nell’ambito dei relativi procedimenti giudiziari in sede penale.
Nel caso di specie, il Comune non ha comprovato la sussistenza di autonomi presupposti di liceità per il trattamento delle immagini di videosorveglianza, già acquisite e trattate per finalità di sicurezza urbana, anche al diverso fine di ricostruire la dinamica di incidenti stradali occorsi su strade urbane, accertare le responsabilità dei soggetti coinvolti e contestare violazioni amministrative del CdS.
A tal riguardo, il Comune si è, infatti, limitato ad affermare, anche in sede di memoria difensiva, che la Polizia Locale avrebbe agito non già nell’ambito delle proprie competenze amministrative, bensì “come Polizia Giudiziaria (art. 57 c.p.p.) con la finalità di ricostruzione cinematica di un possibile evento-reato”, al fine “di cristallizzare gli elementi probatori della condotta colposa dell’automobilista in relazione all'evento verificatosi che aveva causato un ferimento di un soggetto […] le cui condizioni di salute erano ancora in fase di valutazione da parte dei sanitari”, non essendo “possibile per gli Agenti escludere ex ante l’eventuale rilevanza penale della condotta posta in essere dalla conduttrice interessata”. Ciò in quanto non era possibile “la valutazione circa la gravità delle conseguenze dannose dell’investimento (la diagnosi infatti veniva formulata dai sanitari solo successivamente all’incidente stradale, all’esito della visita ospedaliera) nè la presentazione di querela di parte (cfr. art. 590, comma I, c.p.) esperibile entro 90 giorni dalla data dell’evento dannoso ai sensi dell’art 124 codice penale”. Tali circostanze “imponevano [, pertanto,] agli stessi, ai sensi dell’art[…] 348 [c.p.p.] (assicurazione delle fonti di prova), l'obbligo di ricercare e acquisire ogni elemento utile alla ricostruzione dei fatti, con particolare riferimento alle videoregistrazioni, intervenendo tempestivamente per assicurare le fonti di prova”. Secondo il Comune, “l’accesso alle videocamere presenti sul luogo dell’incidente veniva quindi ritenuto necessario e proporzionato per la documentazione dell'evento e la formazione della notizia di reato ai sensi dell’art 3 D.lgs. 51/2018”.
Nel caso di specie, la persona coinvolta nell’incidente aveva, tuttavia, riportato ferite con prognosi di dieci giorni, formulata dai sanitari solo successivamente all’incidente stradale, all’esito della visita ospedaliera. Si trattava, pertanto, di lesioni lievissime, essendo la prognosi inferiore a venti giorni, con la conseguenza che l’eventuale rilevanza penale della condotta sarebbe dipesa dalla circostanza che la parte lesa avesse o meno presentato querela di parte (cfr. art. 590, commi 1, 3 e 6, c.p.). Pertanto, al momento dell’incidente, in assenza di detta querela di parte, non sussisteva la condizione di procedibilità prevista dalla legge ai fini della possibile responsabilità penale.
Secondo le difese prospettate dal Comune, la Polizia Locale avrebbe acceduto ai filmati di videosorveglianza comunque nell’esercizio di funzioni di polizia giudiziaria al fine di cristallizzare gli elementi probatori, ai sensi di quanto previsto dal art. 348 c.p.p., in ragione del fatto che la condotta della reclamante, al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge, avrebbe potuto successivamente assumere rilevanza ai fini penali (cfr. l’art. 6, co. 8, del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, che fa espressamente “salve speciali esigenze di ulteriore conservazione”). Al riguardo, - premesso che lo svolgimento di tale attività di polizia giudiziaria non è stata comprovata in atti, non essendo stati prodotti i verbali delle attività svolte e le dovute informative all’Autorità giudiziaria (cfr., in particolare, artt. 55, 348, 354 e 357 c.p.p. e art. 220 CdS) - deve osservarsi che i filmati di videosorveglianza sono stati poi comunque utilizzati a fini amministrativi per contestare alla reclamante le violazioni del CdS, essendo, pertanto, irrilevante che l’accesso a detti filmati, e la conservazione degli stessi, fosse inizialmente avvenuta per ritenuti fini di polizia giudiziaria.
Non può parimenti accogliersi l’ulteriore argomento difensivo prospettato dal Comune con la memoria difensiva, in base al quale “sebbene il CDS richieda per gli illeciti amministrativi la contestazione immediata o, in caso di accertamento differito, l'uso di strumenti omologati per le multe "automatiche"”, la normativa di settore e l'art. 13 L. 689/81 non escludono in via assoluta agli organi di polizia di acquisire prove di un illecito amministrativo anche successivamente, attraverso rilievi fotografici o video, nell’ambito delle competenze agli stessi attributi”. Il richiamo a tale disposizione è, infatti, inconferente, atteso che, nel caso di specie, la Polizia locale non ha impiegato dispositivi video per documentare, a fini amministrativi, lo stato di un luogo o di una situazione di fatto oggetto di accertamento, effettuando, ad esempio, rilievi sul luogo ove è avvenuto l’incidente, ma ha acceduto a filmati di videosorveglianza già precedentemente acquisiti, sulla base di uno specifico quadro giuridico di settore, per il perseguimento di un’altra e diversa finalità, vale a dire la tutela della sicurezza urbana.
Da ultimo, quanto alla tesi, sempre sostenuta in sede di memoria difensiva, circa la sussistenza di un “rapporto di pregiudizialità tra l’ipotesi di lesione colposa ex art 590 c.p. e illecito amministrativo ex art 191 CdS”, deve osservarsi che la sussistenza di tale rapporto avrebbe potuto formare oggetto di valutazione da parte dell’Autorità giudiziaria direttamente nell’eventuale procedimento in sede penale, non essendo necessario, ai fini penali, che la violazione amministrativa sia già stata accertata e contestata al trasgressore dalla Polizia locale, come è, invece, avvenuto nel caso di specie (cfr. artt. 221 e 222 CdS).
Alla luce di tali considerazioni, deve concludersi che il trattamento dei dati personali della reclamante è stato posto in essere dal Comune in maniera non conforme ai principi di “liceità, correttezza e trasparenza” e “limitazione della finalità” e in assenza di una base giuridica, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e b), 6, par. 1, lett. c) ed e), del Regolamento, nonché 2-ter del Codice.
3.2. La comunicazione di dati personali della reclamante all’Ufficio della Motorizzazione Civile.
A seguito dell’incidente stradale in questione, il Comando di Polizia locale del Comune, con XX, ha inviato via PEC all’UMC di Reggio Calabria una segnalazione in base all’art. 128, comma 1-ter, del CdS, ai sensi del quale “è sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale se ha determinato lesioni gravi alle persone e a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida”.
Nel caso di specie, all’esito degli elementi acquisiti in corso di istruttoria, è emerso che l’incidente verificatosi non ha provocato lesioni gravi (essendosi verificate invece lesioni lievissime), con la conseguenza che deve ritenersi insussistente il presupposto previsto dalla legge per l’invio all’UMC della segnalazione in questione.
Anche la circolare del Ministero dell’interno del 12 agosto 2010, n. 300/A/11310/10/101/3/3/9, citata nella predetta nota inviata all’UMC, precisa, infatti, che, in tali casi, “l'Ufficio da cui dipende chi ha effettuato i rilievi dell'incidente o che ha accertato le violazioni […] provvede a dare comunicazione delle violazioni rilevate al competente ufficio del DTT affinché provveda all'adozione del provvedimento di revisione della patente. In funzione della natura cautelare della misura, la comunicazione deve essere data in modo tempestivo, anche prima della definizione dei procedimenti amministrativi o penali che costituiscono il presupposto per la sua applicazione”.
Risulta, inoltre, accertato che, a valle di detta segnalazione, l’UMC (Ufficio Revisione Patenti), con email del XX, ha chiesto al Comando di Polizia del Comune “l'invio delle immagini di videosorveglianza acquisite e di ogni altro rilievo fotografico attestante in modo oggettivo la dinamica dell'incidente”. La Polizia locale del Comune, accogliendo tale invito, ha conseguentemente trasmesso brevi manu all’UMC il filmato relativo all’incidente, sul presupposto che “la mera ostensione del verbale di accertamento non poteva ritenersi, di per sé, sufficiente a garantire un esame approfondito della dinamica del sinistro, né a consentire all’Autorità competente di formulare una valutazione adeguatamente motivata della vicenda”.
Al riguardo, deve osservarsi che, come anche evidenziato nella richiamata circolare del Ministero dell’interno, la segnalazione derivante da quanto previsto dall’art. 128, comma 1-ter, del CdS presuppone che vi sia stato già un accertamento della violazione da parte dell’ “Ufficio da cui dipende chi ha effettuato i rilievi dell'incidente”, vale a dire, nel caso di specie, la Polizia locale del Comune, cui competono le funzioni di polizia stradale (v. art. 5, comma 1, lett. b), della l. 7 marzo 1986 , n. 65). Non rientra, infatti, nelle competenze dell’UMC ricostruire la dinamica degli incidenti stradali e accertare le eventuali violazioni del CdS.
In merito ai flussi informativi intercorsi con l’UMC, il Comune, in sede di memoria difensiva, si è limitato ad affermare che “la trasmissione da parte del Comando di Polizia Locale è […] avvenuta per la necessaria collaborazione con altra pubblica amministrazione”, in adempimento di un generico “dovere d’ufficio imposto dalle attribuzioni agli agenti di Polizia Locale ex art 12 del [Cds]”, senza, tuttavia, indicare alcuna disposizione del quadro giuridico di settore che prevedesse la segnalazione all’UMC in relazione al sinistro che ha coinvolto la reclamante e l’invio al medesimo Ufficio di copia del filmato di videosorveglianza. Né l’affermazione secondo la quale “la semplice ostensione del verbale di accertamento non poteva essere considerato ex se sufficiente ad assicurare un approfondito esame della dinamica del sinistro” trova riscontro nel medesimo quadro giuridico di settore, atteso che, come detto, l’UMC non ha competenze in materia di accertamento di sinistri stradali.
Altrettanto inconferente è il riferimento all’art. 128, comma 1, Cds, pure invocato nelle difese dell’Ente, ai sensi del quale “gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri […] possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale […] o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica”. Si tratta, infatti, di una disposizione che si applica all’attività dell’UMC, e non a quella della Polizia locale, che è, invece, tenuta a notiziare l’UMC delle violazioni accertate soltanto nei casi previsti dal quadro giuridico di settore.
Deve, pertanto, concludersi che la comunicazione all’UMC, da parte del Comune, dei dati personali della reclamante è avvenuta in maniera non conforme al principio di “liceità, correttezza e trasparenza” e in assenza di base giuridica, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6, par. 1, lett. c) ed e), e parr. 2 e 3, del Regolamento, nonché 2-ter del Codice.
4. Conclusioni.
Alla luce delle valutazioni sopra richiamate, si rileva che le dichiarazioni rese dal titolare del trattamento nel corso dell’istruttoria ˗ della cui veridicità si può essere chiamati a rispondere ai sensi dell’art. 168 del Codice ˗, seppure meritevoli di considerazione, non consentono di superare i rilievi notificati dall’Ufficio con l’atto di avvio del procedimento e risultano insufficienti a consentire l’archiviazione del presente procedimento, non ricorrendo, peraltro, alcuno dei casi previsti dall’art. 11 del Regolamento del Garante n. 1/2019.
Si confermano, pertanto, le valutazioni preliminari dell’Ufficio e si rileva l’illiceità del trattamento di dati personali effettuato dal Comune, per aver trattato i dati personali della reclamante in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e b), 6, par. 1, lett. c) ed e), e parr. 2 e 3, del Regolamento, nonché 2-ter del Codice.
Ciò premesso, tenuto conto che:
- la violazione ha riguardato una sola interessata (cfr. art. 83, par. 2, lett. a), del Regolamento);
- il filmato di videosorveglianza è stato trasmesso, ancorché in assenza di base giudica, a un’altra pubblica amministrazione comunque avente competenza in materia di rilascio e revoca della patente di guida (cfr. art. 83, par. 2, lett. a), del Regolamento);
- la violazione ha carattere colposo, avendo il Comune erroneamente interpretato il quadro giuridico applicabile, dovendosi considerare che la vicenda poneva questioni giuridiche caratterizzate da un elevato grado di complessità (cfr. art. 83, par. 2, lett. b), del Regolamento);
- non risultano precedenti violazioni pertinenti commesse dal Comune (cfr. art. 83, par. 2, lett. e), del Regolamento);
- il Comune ha offerto una buona cooperazione con l’Autorità nel corso dell’istruttoria (cfr. art. 83, par. 2, lett. f), del Regolamento);
- il trattamento non ha riguardato dati appartenenti alle categorie particolari di cui all’art. 9 del Regolamento (cfr. art. 83, par. 2, lett. g), del Regolamento);
le circostanze del caso concreto inducono a qualificare lo stesso come “violazione minore”, ai sensi dell’art. 83, par. 2, e del cons. 148 del Regolamento, nonché delle “Linee guida riguardanti l'applicazione e la previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai fini del regolamento (UE) n. 2016/679”, adottate dal Gruppo di Lavoro Art. 29 il 3 ottobre 2017, WP 253, e fatte proprie dal Comitato europeo per la protezione dei dati con l’“Endorsement 1/2018” del 25 maggio 2018.
Alla luce di tutto quanto sopra rappresentato, e dei termini complessivi della vicenda in esame, si ritiene sufficiente ammonire il Comune per la violazione delle disposizioni sopraindicate, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), del Regolamento.
In tale quadro, considerando, in ogni caso, che la condotta ha esaurito i suoi effetti, non ricorrono i presupposti per l’adozione di ulteriori misure correttive di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento.
Si ritiene, infine, che ricorrano i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
a) dichiara, ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), del Regolamento, l’illiceità del trattamento dei dati personali effettuato dal Comune di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Piazza Italia, Palazzo San Giorgio - 89124 Reggio di Calabria (RC), C.F. 00136380805, per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e b), 6, par. 1, lett. c) ed e), e parr. 2 e 3, del Regolamento, nonché 2-ter del Codice, nei termini di cui in motivazione;
b) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento, ammonisce il Comune di Reggio Calabria, per aver violato gli artt. 5, par. 1, lett. a) e b), 6, par. 1, lett. c) ed e), e parr. 2 e 3, del Regolamento, nonché 2-ter del Codice, come sopra descritto;
c) dispone, ai sensi dell’art. 154-bis, comma 3, del Codice e dell’art. 37 del Regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità;
d) dispone, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione delle violazioni e delle misure adottate in conformità all’art. 58, par. 2 del Regolamento, nel registro interno dell’Autorità previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u) del Regolamento.
Ai sensi degli artt. 78 del Regolamento, 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 14 maggio 2026
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Stanzione
IL SEGRETARIO GENERALE
Montuori
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