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Provvedimento dell'11 giugno 2026 [10266299]

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[doc. web n. 10266299]

Provvedimento dell'11 giugno 2026

Registro dei provvedimenti
n. 435 dell'11 giugno 2026

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia, componente, e il dott. Luigi Montuori, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), (di seguito “Codice”);

VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione n. 98 del 4 aprile 2019, pubblicato in G.U. n. 106 dell’8 maggio 2019 e in www.gpdp.it, doc. web n. 9107633 (di seguito “regolamento del Garante n. 1/2019”);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000 (doc. web n. 1098801);

RELATORE la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

1. FATTO E SVOLGIMENTO DELL’ISTRUTTORIA

1.1. Origine dell’istruttoria preliminare

In data 28 novembre 2025 è pervenuta a questa Autorità una segnalazione con la quale la signora XX ha lamentato la pubblicazione nel sito internet XX, gestito dal signor XX (di seguito “titolare”), di dati personali riferiti anche a soggetti minorenni, inclusa la propria figlia minore, di cui risultano indicati il nome, il cognome, l’età e la data di nascita. In particolare, oltre alle informazioni relative ai ranking della XX, la home page del citato sito internet viene aggiornata quotidianamente mediante la pubblicazione dei dati personali degli atleti, inclusi soggetti minorenni, che nella giornata di riferimento compiono gli anni. 

1.2. Attività svolta

Con nota del 21 gennaio 2026, in riscontro alla richiesta di informazioni dell’Autorità formulata il precedente 8 gennaio, il titolare ha fornito le seguenti argomentazioni. 

1.2.1. Sulla base giuridica del trattamento

Il sito internet di cui al link XX “è un progetto personale a carattere informativo e divulgativo, totalmente gratuito, rigorosamente circoscritto all’attività sportiva della XX”. In particolare, tale sito internet sarebbe finalizzato a rendere “[…] facilmente consultabili informazioni aggiornate relative agli atleti, agli assalti (nome tecnico che indica una partita nella XX) e ai ranking”. Informazioni, queste, reperite da “siti terzi accessibili al pubblico” (nello specifico, dal sito internet ufficiale della XX – c.d. XX – rinvenibile all’URL XX e dal portale https://...).  

Inoltre, nella ricostruzione offerta, tale trattamento sarebbe stato effettuato “sulla base dell'interesse legittimo del titolare, individuato nelle finalità informative e divulgative connesse all'attività sportiva, risultando lo stesso proporzionato e non eccedente rispetto ai diritti e alle libertà fondamentali degli interessati”; ciò in ragione del fatto che “tutti i dati trattati sono raccolti da fonti accessibili al pubblico e che, pertanto, il trattamento effettuato nell’ambito del sito determina unicamente un ampliamento della loro diffusione in forma rielaborata” con un impatto sugli interessati “di fatto molto limitato”, posto che tali informazioni “sarebbero comunque reperibili in rete”. 

Al riguardo, il titolare ha inteso evidenziare che “anche con riferimento ai soggetti minorenni, i dati trattati coincidono con quelli già diffusi sui predetti siti nell’ambito dell’attività agonistica e non includono informazioni ulteriori o eccedenti, rispetto al nome, cognome, data di nascita e sesso”. 

Pertanto, potendo inquadrare il lamentato trattamento “nell’alveo delle attività tipiche riconducibili alla cronaca e al dibattito sportivo”, non si è reso necessario acquisire un consenso specifico degli interessati o di chi esercita la responsabilità genitoriale; peraltro, “La natura stessa della competizione implica, per gli atleti interessati, la ragionevole aspettativa che tali dati possano essere diffusi al pubblico del settore per finalità informative relative alle classifiche sportive”.

1.2.2. Sull’informativa e sull’esercizio dei diritti degli interessati

Il titolare ha confermato l’assenza nel sito internet in esame di un’informativa privacy e di una specifica “modulistica per l’esercizio dei diritti” degli interessati, dichiarando, tuttavia, di aver avviato le necessarie attività per colmare tale lacuna. 

Ad ogni modo, il titolare ha evidenziato che “non sussiste alcuna limitazione all’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 ss. [del Regolamento] e che le relative istanze possono essere […] inoltrate […] all’indirizzo XX […] reso disponibile sul sito stesso”, ricevendo una tempestiva soddisfazione. A riprova di ciò, il titolare ha prodotto, a titolo esemplificativo, copia di quattro richieste avanzate dagli interessati, alcuni dei quali esercenti la responsabilità genitoriale su soggetti minorenni, a cui è stato reso “immediato riscontro”.   

1.2.3. Sulla conservazione 

Il titolare ha rappresentato che “I dati personali sono conservati per il periodo di tempo correlato alla loro attualità e rilevanza sportiva, ferma restando la possibilità di rimozione anticipata su richiesta dell’interessato o a seguito di una diversa valutazione dell’interesse al trattamento”. Ad ogni modo, tali dati restano conservati finché risultano disponibili sui siti internet https://... e https://... 

Al riguardo, il titolare ha riferito della possibilità di “implementare una politica automatizzata di anonimizzazione e/o cancellazione nel momento in cui tali dati non siano più utili ai fini divulgativi (ad esempio nel caso in cui l’atleta non risulti più tesserato)”.

1.2.4.  Sulle misure correttive in corso di adozione

A seguito della richiesta di informazioni dell’Autorità, il titolare ha rappresentato di aver temporaneamente sospeso la visibilità del sito internet in attesa di realizzare le seguenti misure migliorative: 

- la predisposizione di un’informativa privacy completa e facilmente accessibile, “costantemente visibile in ogni pagina relativa agli atleti”, nonché l’indicazione di un canale dedicato alle istanze di esercizio dei diritti degli interessati;

- il rafforzamento delle cautele relative ai soggetti minorenni con minimizzazione dei relativi dati personali mediante anonimizzazione ovvero attraverso l’utilizzo di informazioni collegate ai soli atleti maggiorenni; 

- la sospensione della pubblicazione automatica dei compleanni degli atleti, con particolare riferimento ai soggetti minorenni.

2. AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L’ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI CORRETTIVI E SANZIONATORI E DIFESE DELLA PARTE 

2.1. Avvio del procedimento (art. 166, comma 5, del Codice)

In base agli elementi acquisiti nel corso dell’attività istruttoria, con nota del 1° aprile 2026 (prot. n. 50201/26), notificata ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’Ufficio ha avviato il procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento nei confronti del titolare del trattamento, invitando lo stesso a produrre al Garante scritti difensivi o documenti, ovvero a chiedere di essere sentito dall’Autorità (art. 166, commi 6 e 7, del Codice, nonché art. 18, comma 1, della l. 24 novembre 1981, n. 689).

Le presunte violazioni contestate hanno riguardato le seguenti disposizioni: 

-  art. 5, par. 1, lett. a) e c), 6, par. 1, lett. a) e 8 del Regolamento, nonché art. 2-quinquies, comma 1, del Codice, in quanto il trattamento in esame, relativo anche ai dati di soggetti minorenni, risulta essere stato realizzato in assenza di un’idonea base giuridica, in maniera non conforme ai principi generali di liceità e minimizzazione; 

- art. 5, par. 1, lett. a), 12, par. 1, e 13 del Regolamento, in quanto, pur prendendo atto delle misure correttive adottate a seguito dell’avvio dell’istruttoria preliminare, il sito internet in esame è risultato privo di un’informativa privacy e di una sezione specificamente dedicata al trattamento dei dati personali degli interessati, con conseguente compromissione del principio di trasparenza cui la condotta del titolare deve conformarsi; 

- art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento, in quanto l’individuazione dei tempi di conservazione dei dati in funzione della durata dell’attività dell’interessato o della loro reperibilità on-line risulta fondata su un criterio incerto e non verificabile, tale da comportare una conservazione potenzialmente indefinita dei dati stessi. 

2.2. Difese della Parte (art. 166, comma 6, del Codice)

Con memoria pervenuta il 29 aprile 2026, il titolare del trattamento ha chiesto l’archiviazione del procedimento instaurato nei suoi confronti, richiamando integralmente le argomentazioni già prodotte nel riscontro del 21 gennaio 2026. Il titolare ha evidenziato la sussistenza della propria “buona fede” in relazione alla condotta contestata, rappresentando come il trattamento dei dati personali in esame si collochi “nell’ambito di un progetto personale a carattere puramente amatoriale e senza scopo di lucro, sulla base di una non corretta interpretazione del quadro normativo di riferimento e in assenza di qualsiasi intento lesivo nei confronti degli interessati”. 

Inoltre, il titolare ha confermato di aver immediatamente provveduto alla sospensione della visibilità del sito e alla disattivazione di tutte le relative funzionalità, evidenziando altresì l’assenza di utilizzo di “specifici software in grado di incrociare ed elaborare i dati”, nonché di strumenti di profilazione o di trattamenti algoritmici complessi, come invece ipotizzato dall’Autorità nell’atto di contestazione. In tale prospettiva, il medesimo ha precisato che l’elenco dei nominativi dei soggetti minorenni, di età superiore ai 14 anni, che compiono gli anni nella data considerata, deriverebbe esclusivamente da una mera “selezione automatica di informazioni già integralmente disponibili sul sito istituzionale della XX, limitatamente a nome e cognome e data di nascita”. 

In occasione dell’audizione richiesta ai sensi dell’art. 166, comma 6, del Codice, svoltasi in data 12 maggio 2026 in modalità di videoconferenza (v. verbale prot. n. 72520/26), il titolare ha dichiarato di voler valutare l’eventuale riattivazione del sito internet in esame, previo integrale adeguamento dello stesso alle prescrizioni impartite dall’Autorità; con l’occasione, ha altresì comunicato di aver provveduto alla cancellazione dei dati personali oggetto del trattamento contestato. 

3. VALUTAZIONI DELL’AUTORITÀ

Alla luce degli elementi acquisiti nell’ambito del presente procedimento e delle dichiarazioni rese dal titolare, ai sensi dell’art. 168 del Codice, si forniscono le seguenti valutazioni di ordine giuridico.

Il sito internet in esame si configura come una duplicazione di dati personali già pubblicati dalla XX e dal gestore della piattaforma accessibile all’URL https://..., organizzati secondo modalità determinate dal titolare al fine di consentire, a suo dire, una più agevole consultazione delle informazioni relative agli atleti e ai rispettivi ranking. In tale contesto, vengono altresì rese disponibili le date di nascita degli interessati, le quali, mediante apposite funzionalità del portale, sono quotidianamente associate nella home page ai nominativi degli atleti che compiono gli anni nella giornata di riferimento, inclusi soggetti minorenni. 

Il descritto trattamento - consistente nella raccolta, conservazione ed elaborazione dei dati personali degli atleti censiti (cfr. art. 4, par. 2, del Regolamento) - non avrebbe necessitato del consenso degli interessati o di chi esercita la responsabilità genitoriale su soggetti minorenni, basandosi il titolare sull’errato presupposto del carattere pubblico delle relative informazioni e sulla presunta natura divulgativa del sito internet, impropriamente assimilata all’esercizio del diritto di cronaca. 

Sul punto, occorre preliminarmente precisare che la pubblicazione, tramite il sito internet in esame, di dati relativi ai ranking sportivi, in assenza di un contesto editoriale idoneo a integrare una compiuta attività informativa o giornalistica, non consente di qualificare il relativo trattamento come esercizio del diritto di cronaca. La mera diffusione di classifiche, elenchi o dati di natura statistica, ancorché riferiti ad ambiti di interesse sportivo, non è di per sé sufficiente a configurare una finalità giornalistica, ove manchi un’attività di elaborazione, contestualizzazione o commento dei fatti rivolta al pubblico. Ne consegue che la natura divulgativa del sito, come prospettata dal titolare, non risulta idonea a ricondurre il trattamento nell’alveo dell’art. 85 del Regolamento e degli artt. 136 e seguenti del Codice, né, quindi, a giustificare l’applicazione delle deroghe o delle esenzioni ivi previste, a prescindere dal carattere pubblico o dalla mera reperibilità in rete delle informazioni.

Al riguardo, in base ad un consolidato orientamento dell’Autorità, si evidenzia che la facile reperibilità in rete di dati personali non autorizza il loro libero utilizzo o trattamento, neppure qualora la finalità perseguita sembri coincidere con quella per cui i medesimi dati sono stati originariamente pubblicati (cfr., a titolo esemplificativo, provv. del 4 luglio 2013, doc. web n. 2542348; provv. del 18 aprile 2019, doc. web n. 9105201, in www.gpdp.it). 

Nella fattispecie in esame, potendo estendere le argomentazioni testé esposte anche alle informazioni reperite sul sito internet https://..., si evidenzia che il trattamento effettuato dalla XX riguarda i dati personali degli atleti che, mediante contratto e tesseramento, hanno aderito a tale ordinamento sportivo, accettandone le regole e il funzionamento. Ne consegue che il trattamento dei dati dei tesserati risulta giustificato, in tale contesto, ai sensi dell’art. 6, lett. b) del Regolamento, in relazione all’esecuzione delle “obbligazioni nascenti dal rapporto associativo, di tesseramento, di appartenenza sportiva e/o affiliazione federale a qualsiasi titolo come risultanti dallo Statuto, dai regolamenti e dalle Deliberazioni assunte dagli Organi della XX”. Ciò emerge chiaramente dall’informativa privacy collegata al documento relativo alla domanda di tesseramento - rinvenibile all’URL XX. 

La pubblicazione dei dati sul sito internet della XX, comprensiva dei “risultati conseguiti nelle […] manifestazioni sportive, delle classifiche/ranking […] individuali o di squadra”, risulta, quindi, strettamente connessa all’esecuzione del contratto associativo e di tesseramento di cui l’interessato è parte. Diversamente, il sito internet oggetto del presente procedimento - ritenuto dallo stesso titolare nelle proprie memorie difensive quale “progetto personale a carattere puramente amatoriale” - si pone al di fuori del richiamato rapporto associativo e di tesseramento che giustificherebbe la diffusione dei dati. La successiva rielaborazione e ripubblicazione delle informazioni personali in un autonomo contesto digitale, infatti, integra un distinto trattamento che richiede un’idonea base giuridica e il pieno rispetto dei principi di liceità, correttezza e minimizzazione previsti dal Regolamento, non potendo la relativa legittimità desumersi dalla mera reperibilità dei dati on-line.

Pertanto, il trattamento dei dati personali pubblicati sul sito internet XX risulta realizzato in assenza di una idonea base giuridica, non essendo riconducibile ad alcuna delle condizioni di liceità di cui all’art. 6, par. 1, del Regolamento. Il trattamento, infatti, non è inquadrabile, per le ragioni anzidette, nell’esecuzione del contratto, né gli interessati hanno prestato un consenso specifico alla diffusione dei propri dati personali con le descritte modalità. Non può neppure invocarsi il legittimo interesse quale giustificazione del lamentato trattamento, posto che tale base giuridica richiede una valutazione di bilanciamento tra l’interesse perseguito dal titolare e i diritti e le libertà fondamentali degli interessati; bilanciamento che deve essere concreto, documentato e condotto sulla base di criteri oggettivi e trasparenti [v., al riguardo, Gruppo di lavoro «Articolo 29», Parere 6/2014 sul concetto di interesse legittimo del titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 7 della direttiva (CE) 95/46 (WP217)]. 

Nel caso di specie, il titolare non ha dimostrato di aver effettuato una valutazione effettiva e, anche qualora ciò fosse avvenuto, la stessa non avrebbe potuto legittimare il trattamento in questione. Infatti, esclusa la riconducibilità del trattamento in esame all’ambito giornalistico nei termini sopra rappresentati, la natura “pubblica” delle informazioni trattate, comprese quelle relative a soggetti minorenni, non può costituire un’esimente rispetto alla necessaria acquisizione di un consenso specifico degli interessati alla diffusione dei relativi dati personali. 

Ne deriva che il trattamento in parola, relativo anche ai dati di soggetti minorenni, risulta essere stato realizzato in assenza di un’idonea base giuridica, in maniera non conforme ai principi generali di liceità, correttezza e minimizzazione di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) e c), del Regolamento, nonché in violazione degli artt. 6, par. 1, lett. a) e 8 del medesimo Regolamento, nonché dell’art. 2-quinquies, comma 1, del Codice. 

Con riferimento al profilo della trasparenza (v. paragrafo 1.2.2. del presente provvedimento), il titolare ha confermato l’assenza di un’informativa privacy rilevata dall’Ufficio in sede istruttoria e, soltanto a seguito della richiesta di informazioni dell’Autorità dell’8 gennaio 2026, ha illustrato gli interventi programmati al fine di sanare la descritta lacuna. Nello specifico, nelle more, il titolare starebbe lavorando alla realizzazione di un’informativa privacy indicando, nella stessa, un indirizzo e-mail dedicato alla gestione delle istanze di esercizio dei diritti degli interessati.

Tuttavia, pur prendendo atto delle misure correttive adottate a seguito dell’avvio della richiamata istruttoria, non può escludersi una responsabilità in capo al titolare per aver precluso agli interessati di avere informazioni in merito al trattamento dei propri dati personali per un periodo di tempo potenzialmente molto più ampio di quello attenzionato dall’Autorità. In particolare, il sito internet in esame, a parte l’indicazione di un indirizzo e-mail disponibile nella pagina “Contattami”, non recava alcuno spazio dedicato al trattamento dei dati personali e la sezione “Chi siamo” in calce alla home page rinviava unicamente al profilo Facebook del titolare. 

La descritta lacuna ha costituito un limite sostanziale al basilare principio di trasparenza, integrando, per l’effetto, la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 12, par. 1, e 13 del Regolamento. 

A ciò si aggiunge che i dati sono risultati conservati per il periodo di attività dell’atleta e, in ogni caso, fintantoché essi permangono disponibili sui siti internet XX e https://.... (v. paragrafo 1.2.3. del presente provvedimento). Criteri che, tuttavia, non consentono di individuare in modo chiaro i tempi di conservazione, risolvendosi in un rinvio a eventi futuri e incerti che richiederebbero un costante monitoraggio da parte del titolare; monitoraggio che, come emerso in sede istruttoria, non risulta essere stato attuato. 

Tale modalità potrebbe comportare tempi di conservazione sensibilmente superiori rispetto all’effettiva durata dell’attività agonistica dell’atleta, con il possibile effetto di determinare una protrazione del trattamento potenzialmente indefinita.

L’eventuale implementazione del sito internet con funzioni volte a consentire la cancellazione automatica dei dati degli atleti non più tesserati non può sollevare il titolare dalla responsabilità in ordine al trattamento sino ad ora realizzato, integrando, pertanto, la violazione del principio di limitazione della conservazione di cui all’art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento.

Occorre in ogni caso rilevare che il sito internet oggetto di doglianza risulta, allo stato, non più operativo, come dichiarato dal titolare e puntualmente verificato dall’Ufficio nell’ambito dell’istruttoria svolta (v. verbale di compiute operazioni – prot. n. 81643/26 del 27 maggio 2026). Deve altresì evidenziarsi che i dati personali originariamente pubblicati sul predetto sito internet sono stati integralmente rimossi a seguito dell’audizione del 12 maggio 2026, con conseguente cessazione di ogni attività di trattamento ad essi riferibile.

Ne consegue che il titolare del trattamento ha provveduto a rimuovere le criticità emerse nel corso del procedimento non soltanto con riferimento alla posizione della signora XX (che ha presentato la segnalazione all’Autorità) ma anche nei confronti di tutti gli interessati coinvolti, disponendo la cancellazione dei relativi dati personali e determinando, così, il venir meno degli effetti della condotta lamentata.

Inoltre, pur dovendosi attribuire particolare rilievo alla circostanza che il trattamento abbia riguardato anche soggetti minorenni – cui l’ordinamento nazionale ed europeo riconosce una tutela rafforzata in ragione della maggiore vulnerabilità degli interessati e dei rischi connessi alla diffusione dei dati personali nell’ambiente digitale – occorre considerare la natura delle informazioni oggetto di pubblicazione. I dati trattati sono risultati, infatti, inseriti in un contesto sostanzialmente “neutro”, riferito ad attività sportive e, in particolare, ai ranking della XX, senza coinvolgere informazioni attinenti alla sfera privata o contenuti suscettibili di arrecare, di per sé, un immediato pregiudizio alla dignità o alla reputazione degli interessati.

Resta fermo che anche la diffusione on-line di dati personali “comuni” - specie se riferiti a minori e associati a informazioni identificative, quali nome, cognome e data di nascita - può determinare rischi significativi connessi alla loro permanenza, indicizzazione e potenziale riutilizzazione, imponendo pertanto il rigoroso rispetto dei principi e delle garanzie previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Alla luce di quanto sopra, si prende atto delle misure adottate dal titolare del trattamento, consistite nella rimozione dei dati personali di tutti gli interessati censiti nel sito internet nonché nella sospensione della visibilità dello stesso; allo stato degli atti, quindi, non sussistono i presupposti per l’adozione di ulteriori interventi da parte dell’Autorità.

Pertanto, pur dovendosi confermare le violazioni rilevate nell’atto di avvio del procedimento con riferimento ai trattamenti già realizzati, si ritiene, tuttavia, di rivolgere un ammonimento al signor XX (C.F. XX) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), del Regolamento, in ordine alla necessità di assicurare, nello svolgimento di eventuali ulteriori attività di trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e minimizzazione dei dati personali sanciti dal Regolamento. In particolare, si richiama l’attenzione del titolare sull’esigenza che la diffusione di dati personali on-line sia previamente sorretta da un idoneo presupposto giuridico che ne legittimi il trattamento, individuato nell’acquisizione di un consenso specifico degli interessati ovvero di chi esercita la responsabilità genitoriale su soggetti minorenni. 

La misura dell’ammonimento risulta proporzionata in considerazione delle circostanze del caso concreto, in particolare: i) della natura isolata della condotta, dal momento che il procedimento in parola è scaturito da un solo reclamo; ii) delle misure tempestivamente adottate, preordinate a rimuovere gli effetti del lamentato trattamento; iii) dell’assenza di precedenti violazioni pertinenti accertate nei confronti del titolare; iv) dell’elevato grado di cooperazione con l’Autorità di controllo mediante riscontri puntuali ed esaustivi in relazione ai profili contestati; iv) della natura di persona fisica del titolare la cui situazione economico-patrimoniale risulta caratterizzata da una limitata capacità reddituale, come desumibile dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2025. 

Ricorrono, infine, i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante, per l’annotazione delle violazioni qui rilevate nel registro interno dell’Autorità, previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u) del Regolamento.

PER QUESTI MOTIVI

Ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), del Regolamento, si dichiara illecita la condotta tenuta dal titolare del trattamento – XX (C.F. XX) - descritta nei termini di cui in motivazione, e, di conseguenza;

a) si prende atto delle misure adottate, consistite nella rimozione dei dati personali di tutti gli interessati censiti nel sito internet nonché nella sospensione della visibilità dello stesso; allo stato degli atti, quindi, non sussistono i presupposti per l’adozione di ulteriori interventi da parte dell’Autorità; 

b) con riferimento ai trattamenti già realizzati, si ritiene di rivolgere al titolare un ammonimento, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), del Regolamento, in ordine alla necessità di assicurare, nello svolgimento di eventuali ulteriori attività di trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e minimizzazione dei dati personali sanciti dal Regolamento. In particolare, si richiama l’attenzione del titolare sull’esigenza che la diffusione di dati personali on-line sia previamente sorretta da un idoneo presupposto giuridico che ne legittimi il trattamento, individuato nell’acquisizione di un consenso specifico degli interessati ovvero di chi esercita la responsabilità genitoriale su soggetti minorenni;

c) ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante. 

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell’interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 11 giugno 2026

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Cerrina Feroni

IL SEGRETARIO GENERALE
Montuori