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Parere sullo schema di decreto del MIM che disciplina le modalità di attuazione di un contributo per ciascuno studente avente diritto, frequentante una scuola paritaria secondaria di primo grado o il primo biennio di una scuola paritaria di secondo grado - 18 giugno 2026 [10266923]

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[doc. web n. 10266923]

Parere sullo schema di decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministero dell’economia e delle Finanze, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, che disciplina le modalità di attuazione di un contributo per ciascuno studente avente diritto, frequentante una scuola paritaria secondaria di primo grado o il primo biennio di una scuola paritaria di secondo grado - 18 giugno 2026

Registro dei provvedimenti
n. 452 del 18 giugno 2026

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia, componente, e il dott. Luigi Montuori, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati – di seguito, Regolamento);

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito, Codice);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”;

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e, in particolare, l’articolo 21, comma 4-ter, secondo cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito (di seguito, MIM) promuove la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione della “Piattaforma Famiglie e Studenti”, anche denominata “Unica” (di seguito, «Piattaforma Unica»), quale canale unico di accesso al patrimonio informativo detenuto dal dicastero e dalle istituzioni scolastiche, attraverso il quale famiglie e studenti possono fruire con modalità semplificate dei servizi digitali inerenti al sistema di istruzione scolastico; 

VISTI i decreti con cui il Ministro dell’Istruzione e del Merito ha realizzato la Piattaforma Unica (anche a seguito dei pareri di competenza rilasciati dal Garante) tra cui, in particolare, il decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito 10 ottobre 2023, n. 192, avente a oggetto «la disciplina sul trattamento dei dati personali effettuato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dalle Istituzioni Scolastiche nell’ambito della Piattaforma» (cfr. a questo riguardo il parere reso con provvedimento n. 468 del 10 ottobre 2023 disponibile sul sito istituzionale www.gpdp.it, doc. web n. 9953443); 

VISTO l’articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”, e in particolare il comma 519, che ha previsto che “Per l’anno 2026, alle famiglie con un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a euro 30.000, il Ministero dell’istruzione e del merito riconosce un contributo fino ad euro 1.500 per ciascuno studente frequentante una scuola paritaria secondaria di primo grado o il primo biennio di una scuola paritaria di secondo grado, prevedendo che la misura del contributo stesso sia determinata secondo scaglioni inversamente proporzionali al valore dell’ISEE e, comunque, nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del secondo periodo. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2026. Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma e, fermo restando quanto previsto dal primo periodo, sono individuati i limiti del contributo da riconoscere alle famiglie tenuto conto delle somme riconosciute al medesimo fine dalle regioni”;

VISTA la nota del 12 giugno 2026 con cui, da ultimo, il MIM ha trasmesso all’Autorità, ai fini dell’acquisizione del parere di competenza, lo schema di decreto interministeriale attuativo del menzionato articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, che disciplina le modalità di erogazione di un contributo per ciascuno studente avente diritto, frequentante una scuola paritaria secondaria di primo grado o il primo biennio di una scuola paritaria di secondo grado, comprensivo di un allegato tecnico, che costituisce parte integrante del decreto, nonché della relativa valutazione d’impatto sulla protezione dei dati;

RILEVATO che lo schema di decreto stabilisce, in particolare:

- le modalità di erogazione del contributo, fino ad euro 1.500,00, in favore dei nuclei familiari con un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a euro 30.000,00, in cui rientra uno studente frequentante una scuola paritaria secondaria di primo grado o il primo biennio di una scuola paritaria di secondo grado, secondo scaglioni inversamente proporzionali al valore dell’ISEE, tenuto conto delle somme riconosciute al medesimo fine dalle regioni (articolo 1);

- le modalità di richiesta ed erogazione del contributo, che è resa disponibile tramite la Piattaforma Unica e che può essere effettuata da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale sul predetto studente, o da studenti maggiorenni frequentanti le medesime classi (articolo 2, commi 1-4, paragrafo 3.1 dell’allegato tecnico);

- che l’importo del contributo è determinato in misura non superiore a euro 1.500,00, sulla base degli scaglioni, differenziati in relazione al valore dell’ISEE del nucleo familiare di appartenenza in corso di validità e in base al numero complessivo dei richiedenti, ed è subordinato alla verifica con esito positivo dell’appartenenza del soggetto richiedente al medesimo nucleo familiare ISEE dello studente beneficiario (articolo 2, commi 5 e 6; paragrafo 1 dell’allegato tecnico);

- le modalità di erogazione del contributo mediante bonifico, sul conto corrente indicato in sede di presentazione dell’istanza, effettuato dall’Ufficio scolastico regionale competente per territorio in relazione all’ubicazione dell’istituzione scolastica in cui risulta iscritto e frequentante lo studente destinatario del beneficio (articolo 3);

- il rinvio all’allegato tecnico, che costituisce parte integrante del decreto, della definizione di caratteristiche e modalità del trattamento dei dati personali effettuato ai fini della richiesta e dell’effettiva erogazione del contributo (articolo 4);

RILEVATO che l’allegato tecnico allo schema di decreto prevede, in particolare:

- che il MIM è titolare del trattamento dei dati personali per il perseguimento delle finalità relative alla gestione delle procedure volte al riconoscimento del contributo, presentate per il tramite della Piattaforma Unica, e alla liquidazione del contributo a favore del nucleo familiare ISEE di cui fa parte lo studente, per il tramite degli Uffici scolastici regionali (paragrafo 2);

- l’accessibilità, mediante procedura di identificazione e autenticazione informatica alla Piattaforma Unica, ad un “Servizio digitale richiesta bonus paritarie”; l’accesso è garantito ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni iscritti e frequentanti nell’anno scolastico 2025-2026, nonché agli Studenti maggiorenni se indipendenti ai fini ISEE, e la presentazione della domanda è subordinata alla presa visione dell’informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (paragrafo 3.1);

- le categorie di dati personali trattati dei soggetti richiedenti il contributo e dei soggetti per cui lo stesso viene richiesto (dati anagrafici, dati di contatto, dati economico-finanziari) nonché le finalità perseguite, riguardanti, in sintesi, le procedure di verifica dell’ammissibilità e della legittimità della richiesta e l’erogazione del contributo (paragrafo 3.2);

- l’acquisizione, a partire dal codice fiscale dello studente per cui si richiede il contributo, tramite i sistemi informativi dell’INPS, dei codici fiscali riferiti ai membri del nucleo familiare di riferimento, ai fini della verifica circa l’appartenenza del richiedente il contributo al nucleo familiare dello studente, nonché la fascia (tra le tre previste) in cui rientra il valore dell’ISEE dello stesso in corso di validità, ai fini dell’eventuale riconoscimento del contributo (paragrafo 3.2);

- successivamente, in caso di esito positivo dell’interrogazione dei sistemi dell’INPS nei termini suindicati, l’acquisizione, tramite i sistemi dell’Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (ANPR), di informazioni relative allo status di genitore o di esercente la responsabilità genitoriale dell’utente rispetto allo studente per il quale si richiede il contributo, verificando l’appartenenza dei soggetti i cui relativi codici fiscali si riferiscono alla medesima famiglia anagrafica (paragrafo 3.2);

- la previsione della compilazione e presentazione, da parte del richiedente, dell’autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alla percezione o meno di un contributo regionale e, in caso affermativo, del relativo importo, sui quali il MIM si riserva di effettuare idonei controlli, anche a campione (paragrafo 3.2);

- i tempi di conservazione e le misure di sicurezza adottate (paragrafi 4 e 5);

CONSIDERATO che la versione dello schema di decreto in esame tiene conto delle osservazioni fornite dall’Ufficio nel corso delle interlocuzioni informali e delle riunioni con i rappresentanti del MIM e dell’INPS – appositamente coinvolto nell’istruttoria per definire correttamente i flussi di dati personali oggetto di trattamento – al fine di rendere conformi i trattamenti ivi disciplinati alla normativa in materia di protezione dei dati personali, nel rispetto dei principi di protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione dei dati per impostazione predefinita (art. 25 del Regolamento), che hanno riguardato, in particolare:

- la corretta individuazione dei soggetti che possono richiedere il contributo, cioè gli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni e alunne iscritti e frequentanti, nell’anno scolastico 2025-2026, una scuola paritaria secondaria di primo grado e il primo biennio di una scuola paritaria secondaria di secondo grado, purché inseriti all’interno del nucleo familiare ISEE di riferimento degli alunni e alunne beneficiari, nonché gli studenti maggiorenni, se indipendenti ai fini ISEE, nel rispetto della disciplina di settore, anche in materia di erogazione di contributi basati sul possesso di un determinato valore ISEE, in conformità al principio di liceità, correttezza e trasparenza (art. 5, par. 1, lett. a), del Regolamento);

- la corretta individuazione de dati personali oggetto di trattamento nell’ambito del “Servizio digitale richiesta bonus paritarie”, nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati (art. 5, par. 1, lett. c), del Regolamento);

- la definizione dei flussi di dati personali con INPS e ANPR presso il Ministero dell’Interno, al fine di eseguire i controlli necessari per verificare l’ammissibilità della richiesta del beneficio, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità e minimizzazione dei dati (art. 5, par. 1, lett. a), b) e c), del Regolamento). A questo riguardo, è previsto, infatti, che il MIM, previa comunicazione del codice fiscale dello studente per il quale è richiesto il bonus, acquisisca dall’INPS i codici fiscali relativi ai membri del nucleo familiare di riferimento, ai fini della verifica circa l’appartenenza del richiedente al nucleo familiare dello studente per il quale si richiede il contributo, nonché la fascia in cui rientra il dato relativo all’ISEE dello stesso; solo in caso di esito positivo il sistema esegue una verifica, di carattere booleano, dello status di genitore o di esercente la responsabilità genitoriale rispetto allo studente, utilizzando il servizio messo a disposizione da ANPR;

- la cancellazione immediata dei codici fiscali relativi ai membri del nucleo familiare ISEE di riferimento in cui rientra lo studente beneficiario, a seguito della verifica, presso l’INPS, dell’appartenenza del richiedente al medesimo nucleo familiare del predetto studente, nel rispetto del principio di limitazione della conservazione (art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento);

RITENUTO, alla luce di quanto osservato, di poter esprimere parere favorevole sullo schema di decreto in esame, attuativo dell'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, che disciplina le modalità di erogazione di un contributo per ciascuno studente avente diritto, frequentante una scuola paritaria secondaria di primo grado o il primo biennio di una scuola paritaria di secondo grado;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Agostino Ghiglia;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b), del Regolamento, esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministero dell’economia e delle Finanze, attuativo dell'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, che disciplina le modalità di erogazione di un contributo per ciascuno studente avente diritto, frequentante una scuola paritaria secondaria di primo grado o il primo biennio di una scuola paritaria di secondo grado.

Roma, 18 giugno 2026

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Ghiglia

IL SEGRETARIO GENERALE
Montuori


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