Parere sullo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia del...
Parere sullo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia del demanio, definito d’intesa con i Dipartimenti del tesoro, delle finanze e della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, l’Agenzia delle entrate e il Ministero della giustizia, in tema di SIEG - Sistema informativo eredità giacenti) - 18 giugno 2026 [10267188]
[doc. web n. 10267188]
Parere sullo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia del demanio, definito d’intesa con i Dipartimenti del tesoro, delle finanze e della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, l’Agenzia delle entrate e il Ministero della giustizia, in tema di SIEG - Sistema informativo eredità giacenti) - 18 giugno 2026
Registro dei provvedimenti
n. 455 del 18 giugno 2026
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia, componente, e il dott. Luigi Montuori, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito, Regolamento);
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito, Codice);
VISTO l’art. 1, comma 1008, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il quale prevede che ”la gestione e la valorizzazione, in aggiunta alle funzioni già esercitate in ordine agli immobili, dei beni mobili, dei valori, delle obbligazioni, delle partecipazioni societarie, delle quote di fondi comuni di investimento e degli altri valori mobiliari, dei crediti nonché dei diritti e dei beni immateriali”, relativamente ai beni devoluti allo Stato a seguito di eredità vacanti di cui all’art. 586 del codice civile, situati nel territorio nazionale, sono affidate all’Agenzia del demanio;
VISTO altresì, il comma 1009 del citato art. 1 della predetta legge n. 178 del 2020, il quale prevede che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sono determinati i criteri per l’acquisizione, anche mediante la predisposizione di un apposito sistema telematico, dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni ereditari vacanti nel territorio dello Stato;
VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, del 22 giugno 2022 n. 128, pubblicato nella G.U. n. 201 del 29 agosto 2022 “Regolamento recante la disciplina dei criteri per l’acquisizione, anche mediante la predisposizione di un apposito sistema telematico, dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni ereditari vacanti nel territorio dello Stato”, che all’art. 6 prevede che “per la ricognizione e gestione dei beni devoluti allo Stato di cui all’articolo 2 è istituito un apposito sistema di rilevazione dei dati presso l’Agenzia del demanio che assume il ruolo di titolare del trattamento.” (comma 1), e che “entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la struttura e le caratteristiche funzionali del sistema di cui al comma 1 sono definite dall’Agenzia del demanio d’intesa con i Dipartimenti del tesoro, delle finanze e della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, l’Agenzia delle entrate e il Ministero della giustizia, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, in modo che il sistema di rilevazione sia operativo entro i successivi sei mesi” (comma 2);
VISTA la nota del 6 maggio 2026, con la quale, da ultimo, l’Agenzia del demanio ha trasmesso, per il prescritto parere, lo schema di provvedimento del Direttore, definito d’intesa con i Dipartimenti del tesoro, delle finanze e della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, l’Agenzia delle entrate e il Ministero della giustizia, recante la “Definizione della struttura e delle caratteristiche funzionali del sistema di rilevazione dei dati di cui all’art. 6 comma 1, del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 22 giugno 2022 n. 128” (SIEG - Sistema informativo eredità giacenti), al fine di acquisire il parere previsto dal citato art. 6, comma 2, del decreto n. 128 del 22 giugno 2022;
RILEVATO che lo schema in esame prevede, in particolare, che:
- il SIEG è finalizzato alla gestione telematica dei flussi di comunicazione di dati e documenti afferenti i beni ereditari vacanti, come definiti dall’art. 2 del citato decreto;
- il SIEG supporta due distinti flussi procedurali e informativi: il “Flusso A” - funzionale alla procedura, delineata all’art. 3 del citato decreto - per i beni di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), “beni facenti parte di eredità devolute allo Stato all’esito delle procedure di cui agli art. 528 e sgg. del c.c.” e il “Flusso B” - funzionale alle comunicazioni previste all’art. 5 del citato decreto - per i beni di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), “beni facenti parte di eredità devolute allo Stato ai sensi dell’art. 586 del c.c. per i quali non sono state attivate le procedure di cui agli art. 528 e sgg. del c.c.”;
- l’iter di rilascio e messa in esercizio del SIEG è articolato in due fasi sequenziali:
1) “Messa in esercizio del sistema”, in cui vengono attivate le sole funzionalità relative al “Flusso A” che, in coerenza con la normativa, saranno aperte al personale autorizzato dell’Agenzia del demanio, dei Tribunali e ai Curatori di eredità giacente nominati, relativamente alle pratiche loro assegnate;
2) “Evoluzione dell’esercizio”, che prevede il completamento della banca dati, con apertura del sistema anche agli ulteriori soggetti istituzionali coinvolti nelle procedure di cui al “Flusso B”: notai, personale autorizzato dell’Agenzia delle entrate e dei Comuni; tale flusso sarà disciplinato da una specifica intesa integrativa da adottarsi nel rispetto delle previsioni di cui al art. 6 del citato decreto;
- l’Agenzia del demanio, per la realizzazione del SIEG, si avvarrà del proprio partner tecnologico Sogei S.p.A, responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento;
- la struttura e le caratteristiche funzionali del sistema di rilevazione sono descritte nell’allegato sub lett. A, che illustra i requisiti tecnologici, di sicurezza e di protezione dei dati del sistema (all. “A”, par. 1), le modalità di accesso al sistema, la procedura da seguire per la richiesta di abilitazione e per la relativa revoca, le funzionalità di disabilitazione automatica dal sistema, nonché, avuto riguardo alla prima fase di rilascio e messa in esercizio del sistema, le specifiche modalità di accesso dei soggetti coinvolti (all. “A”, par. 2); la descrizione del “Flusso A”, interessato dalla prima fase di “Messa in esercizio del sistema”, con le funzionalità attive per i soggetti coinvolti (all. “A”, par. 3 e rappresentazione grafica in Appendice II); le modalità di gestione documentale (All. “A”, par. 4), nonché gli elementi identificativi e descrittivi delle categorie di beni oggetto delle eredità (All. “A”, Appendice I);
- i dati gestiti nel SIEG attengono principalmente: i) agli utenti che accedono per consultazione o che implementano il sistema (dati personali comuni anagrafici e inerenti il rapporto di lavoro, limitatamente al solo dato, necessario ai fini dell’abilitazione, relativo alla riconducibilità del soggetto all’amministrazione/ente di appartenenza); ii) ai soggetti coinvolti nel procedimento della curatela (dati anagrafici, contabili, fiscali, inerenti possidenze, riscossione, finanziari del de cuius e degli eventuali eredi e degli altri soggetti richiamati negli atti della curatela, nonché altri dati che eventualmente potrebbero essere presenti agli atti della curatela);
- le cui principali misure di sicurezza tecniche e organizzative previste sono state indicate nell’Allegato B, a seguito della valutazione di impatto sulla protezione dei dati effettuata ai sensi dell’art. 35 del Regolamento (tra cui l’utilizzo di un canale di comunicazione cifrato, procedure di autenticazione a due fattori, il tracciamento delle operazioni eseguite);
- i collegamenti con l’Agenzia delle entrate per l’utilizzo di servizi applicativi (anagrafici e catastali) messi a disposizione per la verifica delle informazioni inserite nel SIEG saranno disciplinati da un’apposita convenzione;
- i dati personali degli utenti abilitati ad accedere al SIEG saranno conservati per ventiquattro mesi dalla data di revoca dell’abilitazione o della disabilitazione di tipo automatico degli utenti stessi, fatto salvo un periodo di conservazione superiore, ove richiesto da norme di legge, regolamenti, o nel caso in cui il trattamento si riveli necessario per soddisfare finalità di natura legale; i dati personali dei soggetti afferenti alla curatela saranno conservati per dieci anni dalla chiusura della procedura;
- il SIEG si integra con il sistema documentale in uso all’Agenzia del demanio e i documenti informatici e le relative aggregazioni documentali afferenti ai procedimenti conclusi saranno oggetto di versamento annuale nel sistema di archiviazione e conservazione digitale;
RILEVATO che la versione dello schema da ultimo trasmessa dall’Agenzia del demanio, tiene conto delle indicazioni fornite dall’Ufficio nell’ambito delle numerose interlocuzioni intercorse al fine di assicurare la conformità al Regolamento e al Codice, anche in ossequio ai principi di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, che hanno portato alla realizzazione in due fasi del SIEG (“messa in esercizio” ed “evoluzione dell’esercizio”), in considerazione delle diverse misure da garantire nei due distinti contesti in esame, e, in particolare, hanno riguardato:
- l’esatta individuazione delle tipologie di dati oggetto di trattamento nell’ambito del SIEG, nel rispetto del principio di liceità, correttezza e trasparenza e minimizzazione dei dati;
- l’adozione di robuste procedure di autenticazione informatica e adeguate modalità di abilitazione per le diverse tipologie di utenti autorizzati ad accedere al SIEG coinvolti nel “Flusso A”, quali i curatori (SPID, CNS e CIE, previo inserimento a sistema delle relative nomine da parte della Cancelleria del Tribunale per la gestione delle pratiche di eredità giacente loro assegnate) e il personale del Ministero della giustizia (esclusivamente con Carta Multiservizi Giustizia) e dell’Agenzia del demanio (da rete interna, intranet, in modalità single sign-on), nel rispetto del principio di integrità e riservatezza;
- l’individuazione di idonee modalità di revoca delle abilitazioni, su richiesta o con disabilitazione di tipo automatico con l’inibizione all’accesso dopo 12 mesi dall’ultimo accesso al SIEG, nel rispetto del principio di integrità e riservatezza;
- i controlli sui dati personali afferenti alla curatela (dati del de cuius e degli eventuali eredi) inseriti nel SIEG relativi attraverso la verifica del codice fiscale e dei dati anagrafici tramite collegamento con l’anagrafe tributaria, che sarà disciplinato attraverso un’apposita convenzione, nel rispetto del principio di liceità, correttezza e trasparenza;
- la definizione di tempi di conservazione dei dati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle diverse finalità per cui i dati sono trattati, nel rispetto del principio di limitazione della conservazione;
- l’integrazione del SIEG con il sistema di gestione documentale dell’Agenzia al fine di garantire il rispetto dell’integrità e dell’autenticità dei documenti informatici in conformità al manuale di conservazione e al piano di conservazione;
RITENUTO, pertanto, su tali basi che lo schema in esame risulti conforme al Regolamento e al Codice;
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;
TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE
ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b), del Regolamento e dell’art. 6, comma 4, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, n. 128 del 2022, esprime parere favorevole sullo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia del demanio, definito d’intesa con i Dipartimenti del tesoro, delle finanze e della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, l’Agenzia delle entrate e il Ministero della giustizia, recante la “Definizione della struttura e delle caratteristiche funzionali del sistema di rilevazione dei dati di cui all’art. 6 comma 1, del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 22 giugno 2022 n. 128” (SIEG - Sistema informativo eredità giacenti).
Roma, 18 giugno 2026
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Cerrina Feroni
IL SEGRETARIO GENERALE
Montuori
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