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Parere sullo schema di deliberazione dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente – ARERA recante “Disposizioni funzionali al riconoscimento del contributo straordinario volontario per i clienti domestici non titolari del bonus sociale, per anni 2026 e 2027, di cui al decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21 - 18 giugno 2026 [10267221]

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[doc. web n. 10267221]

Parere sullo schema di deliberazione dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente – ARERA recante “Disposizioni funzionali al riconoscimento del contributo straordinario volontario per i clienti domestici non titolari del bonus sociale, per anni 2026 e 2027, di cui al decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21 - 18 giugno 2026

Registro dei provvedimenti
n. 456 del 18 giugno 2026

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia, componente, e il dott. Luigi Montuori, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati – di seguito, Regolamento);

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito, Codice);

VISTO l’art. 57-bis del d.l. 26 ottobre 2019, n. 124 (convertito, con modificazioni, dalla l. 9 dicembre 2019, n. 157), che, tra le altre cose, ha introdotto i cc.dd. bonus sociali, quali prestazioni sociali agevolate (nello specifico, agevolazioni tariffarie) che comportano, per le famiglie in stato di disagio economico-sociale, una compensazione delle spese nella fornitura di energia elettrica, gas e acqua, da riconoscersi in via automatica, prevedendo che l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito, ARERA), con propri provvedimenti, sentito il Garante, definisca le modalità di trasmissione delle informazioni utili, da parte dell’Istituto nazionale previdenza sociale (di seguito, INPS), all’ARERA medesima, per il tramite del Sistema informativo integrato (SII, gestito da Acquirente Unico S.p.A. – di seguito, AU) (cfr. spec. comma 5);

VISTI i provvedimenti dell’ARERA, specialmente le deliberazioni 63/2021/R/com e 223/2021/R/com (in riferimento alle quali cfr. il parere espresso dal Garante con provv. n. 279 del 17 dicembre 2020, disponibile sul sito istituzionale www.gpdp.it, doc. web n. 9510819), che hanno disciplinato le modalità applicative del regime di riconoscimento automatico agli aventi diritto dei bonus sociali e le modalità di trasmissione dall’INPS al SII dei dati a ciò necessari;

VISTO l’art. 1, commi 2 e 3, del d.l. 20 febbraio 2026, n. 21 (convertito, con modificazioni, dalla l. 10 aprile 2026, n. 49), che, in particolare, ha disposto che:

- per ciascuno degli anni 2026 e 2027, i venditori di energia elettrica possano riconoscere ai propri clienti domestici residenti un contributo straordinario a copertura dei costi di acquisto dell’energia elettrica (di seguito, contributo straordinario volontario);

- il contributo possa essere riconosciuto purché tali clienti: non siano titolari del bonus sociale; abbiano un Indicatore della situazione economica equivalente (di seguito, ISEE) annuale non superiore a 25.000 euro; i consumi del primo bimestre dell'anno (per i clienti con forniture attive al 1° gennaio del medesimo anno) o del primo bimestre di fornitura (per i clienti i cui contratti sono stati attivati successivamente, e comunque, entro il 31 maggio di ciascun anno) non siano superiori a 0,5 MWh; i consumi registrati nei dodici mesi antecedenti al termine del medesimo bimestre risultino inferiori a 3 MWh;

- il contributo sia riconosciuto come sconto sulle condizioni contrattuali applicate dal venditore titolare delle forniture nel menzionato bimestre, nelle fatturazioni relative ai consumi del quinto mese successivo al medesimo bimestre;

- ai venditori aderenti sia rilasciata una attestazione, utilizzabile anche a fini commerciali;

- l’ARERA, con propria deliberazione, definisca le modalità applicative del contributo straordinario volontario, al fine di promuovere la trasparenza delle informazioni e la tutela dei consumatori, nonché le modalità di rilascio delle attestazioni e le forme di pubblicazione delle stesse nel proprio sito web istituzionale. All'ARERA spetta anche il monitoraggio nel biennio 2026-2027;

VISTA la nota del 22 maggio 2026 con la quale l’ARERA ha trasmesso al Garante, per l’acquisizione del parere di competenza, lo schema di deliberazione recante “Disposizioni funzionali al riconoscimento del contributo straordinario volontario per i clienti domestici non titolari del bonus sociale, per anni 2026 e 2027, di cui al decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21”;

RILEVATO CHE il predetto schema stabilisce, in particolare, che:

- a partire dal mese di giugno 2026, INPS trasmetta all’ARERA, per il tramite del SII, gestito da AU (che, in tale ipotesi agisce in qualità di responsabile del trattamento dell’ARERA ai sensi dell’art. 28 del Regolamento), una comunicazione contenente l’elenco dei nuclei familiari ISEE, suddiviso nelle seguenti tre classi di agevolazione: (i) classe X) Dichiarazione sostitutiva unica (di seguito, DSU) aventi nuclei con ISEE compreso tra 9.796 e 15.000 euro e aventi meno di 4 figli; (ii) classe Y) DSU aventi nucleo con ISEE compreso tra 15.000 e 25.000 euro e aventi meno di 4 figli; classe Z) DSU aventi nucleo con ISEE compreso tra 20.000 e 25.000 euro e aventi 4 o più figli a carico (punto 1 del dispositivo);

- tali tre classi di agevolazione assolvano, in continuità con gli anni precedenti, alle finalità, previste dall’art. 1, comma 4, del d.m. 29 dicembre 2016, di rendicontazione e monitoraggio che l’Autorità deve perseguire mediante dati aggregati, assicurando la non reidentificabilità neanche indiretta degli interessati (punto 1 del dispositivo);

- la trasmissione dall’INPS all’ARERA abbia ad oggetto le informazioni già individuate dall’art. 4, comma 2, dell’Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com e avvenga: a giugno 2026 in relazione alle DSU attestate nei mesi precedenti di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio; mensilmente, dal luglio 2026 al gennaio 2028, in relazione alle DSU attestate nel mese precedente (punto 2 del dispositivo);

- le controparti commerciali che intendano aderire all’iniziativa comunichino la propria adesione ad AU indicando il segmento di mercato per il quale intendono aderire (mercato libero inclusi i titolari delle offerte PLACET e/o servizio di maggior tutela e/o servizio a tutele graduali), che a tal fine predispone le modalità per l’adesione per ciascuno degli anni 2026 e 2027 (punto 3 del dispositivo);

- le controparti commerciali aderenti procedano all’erogazione del contributo straordinario volontario nei confronti di tutti i clienti finali serviti, per ciascun segmento di mercato, che si trovano nelle condizioni previste dalla normativa, assicurando modalità di applicazione uniformi e non discriminatorie (punto 4 del dispositivo);

- a partire dal mese di luglio 2026, entro il giorno 20 di ciascun mese, l’ARERA, per il tramite del SII, sulla base delle DSU ricevute dall’INPS, individui le forniture elettriche dei clienti titolari dei nuclei aventi diritto al contributo straordinario volontario e provveda all’attivazione del medesimo e alla notifica agli operatori interessati che hanno aderito ai fini del riconoscimento in bolletta (punto 9 del dispositivo);

- AU verifichi il rispetto dei requisiti, sulla base delle informazioni dalla stessa possedute e delle informazioni inviate all’ARERA dall’INPS, tra i quali: la coincidenza di codice fiscale e nominativo del dichiarante, o di uno dei componenti il nucleo familiare ISEE, con codice fiscale e nominativo del titolare del punto di fornitura; la classificazione del punto di fornitura come uso domestico e il suo abbinamento a una fornitura di residenza; un prelievo per il primo bimestre dell’anno (o il primo bimestre intero di fornitura in caso di punto attivato successivamente al 1° gennaio) inferiore a 0,5 MWh; un prelievo annuo inferiore a 3 MWh; la coincidenza della controparte commerciale che serve il punto di prelievo con quella abbinata al punto alla data del 1° gennaio 2026 o alla data di attivazione, se successiva (punto 10 del dispositivo);

- a decorrere dal mese di luglio, entro il giorno 20 di ciascun mese, l’ARERA trasmetta, tramite il SII, alle sole controparti commerciali aderenti, esclusivamente il dato relativo alla sussistenza dei requisiti stabiliti dalla legge per avere diritto al contributo straordinario volontario, unitamente al codice fiscale e al codice POD relativamente alle forniture che soddisfano i requisiti richiesti e per le quali è previsto il riconoscimento del contributo in bolletta (punto 11 del dispositivo);

- le controparti commerciali ricevano il dato relativo alla sussistenza dei requisiti stabiliti dalla legge per avere diritto al contributo straordinario volontario esclusivamente per le finalità strettamente legate all’erogazione dello stesso e non possano trattare tale dato per ulteriori finalità, ivi incluse finalità legate al proprio legittimo interesse, fatta salva la sussistenza di un idoneo presupposto di liceità, (punto 12 del dispositivo);

- siano cancellati, entro 30 giorni dal completamento delle verifiche, i dati ricevuti dall’INPS riferiti a persone fisiche non aventi diritto a ricevere il contributo volontario, tra cui: clienti non domestici, clienti domestici serviti da controparti commerciali non aderenti nel rispettivo segmento di mercato, clienti domestici serviti da controparti commerciali aderenti non in possesso dei requisiti di consumo previsti dalla legge (punto 13 del dispositivo);

- le controparti commerciali aderenti procedano all’erogazione del contributo nella prima bolletta utile, a decorrere dalle bollette di competenza del mese di luglio di ciascun anno, sulla base delle informazioni ricevute da AU, e, nel bimestre successivo alla data di erogazione, procedano alla rendicontazione dell’importo erogato per ciascun cliente all’ARERA per il tramite del SII (punti 14 e 15 del dispositivo);

- nelle bollette nelle quali è erogato il contributo straordinario volontario, le controparti commerciali riportino una specifica comunicazione che informi i clienti al riguardo (punto 16 del dispositivo);

- AU trasmetta all’ARERA un report con il dettaglio sulla rendicontazione effettuata dalle controparti commerciali (punto 18 del dispositivo);

- l’ARERA monitori l’effettiva applicazione del contributo straordinario volontario nel biennio 2026-2027 da parte delle controparti commerciali aderenti (punto 19 del dispositivo);

CONSIDERATO che la versione dello schema in esame tiene conto delle osservazioni fornite dall’Ufficio nel corso delle interlocuzioni informali intercorse al fine di rendere conforme i trattamenti ivi disciplinati alla normativa in materia di protezione dei dati personali, in ossequio ai principi di privacy by design e privacy by default (art. 25 del Regolamento), che hanno riguardato, in particolare:

- l’individuazione della platea di persone aventi diritto a ricevere il contributo straordinario volontario, e quindi di interessati dai relativi trattamenti di dati personali, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla legge, in conformità al principio di liceità, correttezza e trasparenza (art. 5, par. 1, lett. a), del Regolamento);

- le informazioni da rendere agli interessati in merito all’erogazione del contributo straordinario volontario secondo le modalità stabilite dalla normativa di settore, in conformità al principio e agli obblighi di trasparenza (art. 5, par. 1, lett. a), e artt. 12 e 14 del Regolamento);

- l’obbligo, per le controparti commerciali, di utilizzo dei dati ricevuti, relativi alla sussistenza dei requisiti stabiliti dalla legge per avere diritto al contributo volontario, esclusivamente per le finalità strettamente legate all’erogazione dello stesso, nonché il correlato divieto di trattamento per ulteriori finalità (ivi incluse quelle legate al proprio legittimo interesse), fatta salva la sussistenza di un idoneo presupposto di liceità,  in conformità ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e di limitazione della finalità (art. 5, par. 1, lett. a) e b), del Regolamento);

- la cancellazione dei dati personali ricevuti dall’INPS riferiti a persone fisiche non aventi diritto a ricevere il contributo straordinario volontario, in conformità al principio di minimizzazione dei dati (art. 5, par. 1, lett. c), del Regolamento);

- lo svolgimento dei compiti di rendicontazione e monitoraggio da parte dell’ARERA previsti dalla normativa di settore, mediante l’utilizzo di dati aggregati in modo che sia assicurata la non reidentificabilità neanche indiretta degli interessati, in conformità al principio di minimizzazione dei dati (art. 5, par. 1, lett. c), del Regolamento);

RITENUTO, per le ragioni su esposte, di esprimere parere favorevole sullo schema di deliberazione recante “Disposizioni funzionali al riconoscimento del contributo straordinario volontario per i clienti domestici non titolari del bonus sociale, per anni 2026 e 2027, di cui al decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21”;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Agostino Ghiglia;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 58, e par. 3, lett. b), del Regolamento, esprime parere favorevole sullo schema di deliberazione dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente – ARERA recante “Disposizioni funzionali al riconoscimento del contributo straordinario volontario per i clienti domestici non titolari del bonus sociale, per anni 2026 e 2027, di cui al decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21”.

Roma, 18 giugno 2026 

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Ghiglia

IL SEGRETARIO GENERALE
Montuori