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Parere sui Titoli I e III dello schema di decreto legislativo volto ad adeguare la normativa interna alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 (“regolamento IA”) - 14 luglio 2026 [10275606]

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[doc. web n. 10275606]

Parere sui Titoli I e III dello schema di decreto legislativo volto ad adeguare la normativa interna alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 (infra: “regolamento IA”) - 14 luglio 2026

Registro dei provvedimenti
n. 531 del 14 luglio 2026

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vice presidente, il dott. Agostino Ghiglia, componente e il dott. Luigi Montuori, segretario generale;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito: “Regolamento”) e, in particolare, l’articolo 36, par. 4;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, di seguito: “Codice”);

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio” e, in particolare, l’articolo 24, comma 2;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 gennaio 2018, n. 15 (“Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia”);

Vista la richiesta di parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri − Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni del segretario generale, rese ai sensi dell’articolo 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

PREMESSO

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi ha richiesto il parere del Garante sui Titoli I e III dello schema di decreto legislativo volto ad adeguare la normativa interna alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 (infra: “regolamento IA”).

Il provvedimento costituisce esercizio della delega legislativa di cui all’articolo 24, commi 2, lett. h), e 5, lett. a) ed e), della legge 23 settembre 2025, n. 132, relativa all’introduzione di una disciplina specifica per l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale (infra: “IA) per l’attività di polizia e di disposizioni in materia di responsabilità civile e penale.

RILEVATO

Il titolo I dello schema di decreto legislativo è dedicato all’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l’attività di polizia e delinea, all’articolo 1, l’oggetto e le finalità del decreto, riconducibili all’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale da parte degli organi, uffici e comandi delle Forze di polizia, nell’esercizio delle proprie funzioni e per finalità di polizia (c. 1).

L’articolo 2 reca il quadro definitorio necessario per l’applicazione del decreto, tra cui – coerentemente con le previsioni del regolamento IA (art. 3, n. 38) – la nozione di “dati operativi sensibili” e quella di “scraping non mirato”, oggetto di uno specifico divieto (art. 8, c. 3, u.p; nello stesso senso l’art. 5, par. 1, lett. e) e il considerando 43 del regolamento IA).

L’articolo 3 reca disposizioni in materia ricerca, sperimentazione, sviluppo, addestramento, convalida e utilizzo di sistemi e modelli di intelligenza artificiale per le attività di polizia.

L’utilizzo dei sistemi e modelli di intelligenza artificiale e dei relativi output è previsto in funzione esclusivamente strumentale e di supporto alle attività di polizia, per incrementarne l’efficacia e l’efficienza (c. 3) e deve prevedere adeguate forme di revisione umana “qualificata” dei risultati delle elaborazioni prima del loro impiego in atti e provvedimenti incidenti sulla sfera giuridica degli interessati (c. 4).

In linea con le disposizioni unionali (art. 14 del regolamento IA), la norma prevede poi che per i sistemi di IA ad alto rischio la sorveglianza umana debba essere effettiva e che il personale preposto possieda le necessarie competenze e formazione per prevenire e ridurre al minimo i rischi per la salute, la sicurezza e i diritti fondamentali degli interessati (c. 5).

Ai fini del trattamento dei dati personali nelle attività di ricerca, sperimentazione, sviluppo, addestramento, convalida e utilizzo di sistemi e modelli di IA per le attività di polizia, la norma richiama il rispetto del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, ferme restando le specifiche disposizioni dettate dal regolamento IA per i sistemi ad alto rischio.

L’articolo 4 disciplina le forme di collaborazione con le Forze di polizia nell’ambito di progetti di ricerca, sperimentazione, sviluppo, addestramento e convalida di sistemi, modelli o dispositivi di IA (c. 1). La norma ribadisce che il trattamento è svolto nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, con la previsione di apposite clausole che escludano la condivisione di dati operativi sensibili e l’acquisizione o l’utilizzazione di sistemi di IA, risorse hardware o software, modelli o dispositivi per finalità commerciali o per scopi non previsti dalle collaborazioni (c. 2).

Coerentemente con quanto sancito dall’articolo 59, paragrafo 2, del regolamento IA e dal decreto legislativo n. 51 del 2018, l’articolo 5 individua il presupposto di liceità per il trattamento di dati personali, effettuato dalle Forze di polizia nell’ambito di spazi di sperimentazione normativa per l’IA, quando tale trattamento è necessario per finalità di polizia (c. 1). La disposizione chiarisce che la partecipazione delle Forze di polizia è finalizzata allo sviluppo, alla realizzazione e alla prova dei sistemi di IA, in particolare ad alto rischio, destinati alle attività e finalità di polizia, nel rispetto dei diritti fondamentali e della protezione dei dati personali (c. 2).

Oltre all’osservanza delle condizioni previste dall’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento IA, la norma subordina la sperimentazione alla collaborazione e al raccordo con le Autorità nazionali per l’intelligenza artificiale, ferme restando la tutela dei dati operativi sensibili e l’esclusiva titolarità e responsabilità del trattamento in capo alle amministrazioni competenti (c. 3).

L’articolo 6, in conformità alle statuizioni del regolamento IA (art. 14, par. 4), introduce specifiche previsioni in materia di formazione del personale delle Forze di polizia, individuando in particolare i risultati formativi minimi che devono essere assicurati nei corsi di formazione. Tra le implicazioni giuridiche, etiche e di responsabilità connesse all’utilizzo dei sistemi di IA a fini di polizia e oggetto di formazione specifica figurano anche quelle correlate al Regolamento e al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

L’articolo 7, nel rispetto dell’articolo 5, paragrafo 1, lett. g), del regolamento IA, individua le condizioni in base alle quali è ammesso l’utilizzo di sistemi di IA per l’etichettatura, il filtraggio e la categorizzazione di set di dati biometrici acquisiti lecitamente per finalità di polizia. Tra i parametri normativi di conformità delle attività considerate è richiamato, in relazione al trattamento dei dati, il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

L’articolo 8 disciplina le condizioni per l’utilizzo di sistemi dei IA per l’identificazione biometrica remota in tempo reale in luoghi pubblici o aperti al pubblico da parte degli organi, uffici e comandi delle Forze di polizia, per finalità di prevenzione di specifiche minacce e per la ricerca di persone scomparse o vittime di determinati reati, in conformità all’articolo 5 paragrafo 1, lettera h), punti i) e ii), del regolamento IA (c. 1).

La disposizione contiene una clausola di salvaguardia rispetto a quanto previsto dal “nuovo” articolo 359-ter c.p.p., introdotto dall’art. 13 del decreto, effettuando un collegamento tra l’utilizzo dei sistemi di IA per l’identificazione biometrica remota in tempo reale per finalità di prevenzione di gravi minacce e di protezione (ricerca di persone scomparse e di vittime di specifici reati) e l’impiego dei medesimi sistemi nelle indagini preliminari, disciplinato nell’ambito della distinta delega prevista dallo stesso art. 24, commi 3 e 5, lett. e), della legge n. 132 del 2025.

In linea con quanto stabilito dal regolamento IA (art. 5, parr. 1, lett. h), e 2), l’utilizzo dei sistemi di IA per le finalità indicate è consentito esclusivamente per confermare l’identità delle persone interessate o per la ricerca mirata di persone specificamente individuate o individuabili in relazione alla minaccia da prevenire o alla ricerca da eseguire (c. 2). La norma chiarisce che il confronto biometrico avviene esclusivamente con una “banca dati di riferimento” adeguata per ciascuna delle finalità indicate e che è in ogni caso precluso, alla luce del divieto stabilito dall’articolo 5, paragrafo 1, lett. e), del regolamento IA, l’uso di banche dati biometriche alimentate, in tutto o in parte, mediante tecniche di scraping non mirato, ovvero costituite in violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali (c. 3).

L’utilizzo dei sistemi è subordinato a una richiesta motivata al Procuratore della Repubblica e alla correlata autorizzazione rilasciata da quest’ultimo in relazione a uno specifico evento o per il tempo strettamente necessario (non superiore a quindici giorni, eventualmente prorogabili), con riferimento a una area territoriale delimitata e all’indicazione delle persone interessate e ricercate, previa effettuazione delle valutazioni richieste dall’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento IA (cc. 4 e 5).

La disposizione introduce inoltre un regime di urgenza che consente, in presenza di fondato motivo di grave e irreparabile pregiudizio, l’avvio immediato dell’utilizzo del sistema su disposizione dei responsabili delle Forze di polizia, previa comunicazione al Procuratore della Repubblica, con successiva richiesta di autorizzazione e stringenti termini per la decisione da parte di quest’ultimo (cc. 6 e 7). In caso di inosservanza delle condizioni e dei termini previsti, ovvero in mancanza di autorizzazione del Procuratore, è prevista la cessazione immediata dell’uso del sistema di IA per l’identificazione biometrica in tempo reale, con obbligo di cancellazione dei dati, dei risultati e degli output e con inutilizzabilità dei risultati acquisiti (è tuttavia ammessa, in deroga, la conservazione degli elementi acquisiti legittimamente “sotto altra base giuridica”: c. 8). Infine, viene disposta l’applicazione analogica dell’articolo 226, comma 5, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 per regolare lo speciale regime di utilizzabilità, in un procedimento penale, degli elementi acquisiti durante le attività preventive e mediante l’uso di sistemi di IA biometrici (c. 9).

L'articolo 9 introduce ulteriori garanzie procedurali e tecniche per l’utilizzo dei sistemi di IA per l’identificazione biometrica remota in tempo reale ai fini delle previste finalità giudiziali e di prevenzione, disciplinando inoltre – in linea anche con l’articolo 23 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 − la valutazione d’impatto sui diritti fondamentali degli interessati, da svolgersi, però, ai sensi degli articoli 5, paragrafo 2, e 27 del regolamento IA (c. 1).

Inoltre, la norma prevede la registrazione dell’utilizzo di sistemi di IA per l’identificazione biometrica remota in tempo reale in appositi file di log (v. pure l’art. 21 del d.lgs. n. 51 del 2018), non modificabili, comprendenti i dati previsti dall’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento IA e la loro conservazione per cinque anni, con possibilità di accesso limitata alle autorità competenti per la verifica della liceità del trattamento, di controllo interno e nell’ambito di un procedimento penale (c. 2). Sono peraltro fatti salvi i termini di conservazione dei dati personali previsti, per finalità di polizia, dall’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15 (c. 3).

La disposizione, conformemente all’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento IA, prevede l’obbligo di notifica al Garante dell’avvenuto utilizzo di tali sistemi, previo nulla osta rilasciato dall’autorità giudiziaria. La notifica contiene le informazioni essenziali sull’autorizzazione rilasciata e sul risultato conseguito con l’utilizzo del sistema, e non include dati operativi sensibili. In caso di più attivazioni del sistema di IA per l’identificazione biometrica remota in tempo reale nello stesso contesto operativo, ovvero di più utilizzi omogenei del medesimo sistema, la notifica può essere effettuata in modo periodico e cumulativo (c. 4).

L’individuazione dei requisiti tecnici di affidabilità e accuratezza dei sistemi, delle modalità di monitoraggio delle prestazioni, delle misure tecniche, organizzative e di sicurezza per la protezione dei dati e degli apparati, delle informazioni da allegare alla richiesta di autorizzazione, delle modalità di esecuzione della notifica e degli ulteriori adempimenti cui il titolare del trattamento è tenuto in conformità a quanto previsto dal regolamento IA è rimessa a un decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti il Garante e le Autorità nazionali per l’IA (c. 5).

L’articolo 10 detta disposizioni in materia di sistemi di videosorveglianza dotati di tecnologia di riconoscimento facciale a posteriori per il contrasto dei reati.

In particolare, disciplina l’integrazione, ove ricorrano esigenze di ordine e sicurezza pubblica, nei sistemi di videosorveglianza la cui installazione sia già consentita da specifiche disposizioni di legge, di componenti di IA che permettano l’attivazione successiva di tecnologie di riconoscimento facciale, in modo da non configurare un’ipotesi di identificazione biometrica remota in tempo reale ai sensi dell’art. 5, par. 2, lett. h), del regolamento IA (c. 1). Sotto questo profilo, la disposizione distingue l’uso “a posteriori” del riconoscimento facciale da quello in tempo reale, imponendo limiti temporali, di finalità e responsabilità e prevedendo la tracciabilità delle operazioni.

La norma limita inoltre l’utilizzo delle tecnologie di riconoscimento facciale ai soli casi successivi alla commissione di un reato, al solo fine di identificare persone già indiziate sulla base di documentazione video-fotografica e di elementi oggettivi e verificabili, sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dei soggetti indicati (c. 2); disciplina l’uso dei sistemi in contesti caratterizzati da esigenze di ordine e sicurezza pubblica, prevedendo la memorizzazione locale dei dati biometrici delle persone che accedono a luoghi o eventi interessati e dei corrispondenti dati anagrafici ai fini del confronto biometrico a posteriori in caso di commissione di un reato (c. 3); individua nel Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza il titolare del trattamento competente all’effettuazione della valutazione d’impatto e alla consultazione preventiva del Garante ai sensi degli articoli 23 e 24 del d.lgs. 18 maggio 2018, n. 51, ammettendo la possibilità di effettuare una valutazione unica a valere per tutti i sistemi analoghi (cc. 4 e 5); stabilisce i termini massimi per la conservazione dei dati personali nella base dati di riferimento e dei log di accessi e operazioni, fermo restando il quadro regolatorio fissato dal d.P.R. n. 15 del 2018 (cc. 6, 7 e 8); vieta, conformemente al disposto dell’articolo 26, paragrafo 10, del regolamento IA, l’utilizzo dei sistemi per l’assunzione di decisioni con effetti giuridici negativi basate unicamente sui risultati del riconoscimento facciale e per l’identificazione biometrica generalizzata, non mirata e priva di collegamento con un reato o procedimento penale (cc. 9 e 10); demanda a un decreto del Ministro dell’interno, sentito il Garante, la definizione delle modalità di trattamento e memorizzazione dei dati biometrici, delle misure tecniche e organizzative di sicurezza e degli ulteriori adempimenti in conformità al regolamento IA (c. 11); prevede espressamente che all’installazione e alla manutenzione dei sistemi possano provvedere i gestori dei luoghi, gli organizzatori, i promotori degli eventi o i soggetti che hanno la disponibilità delle strutture, restando in capo alla Questura la completa ed esclusiva disponibilità dei sistemi concessi in comodato (c. 12).

L’articolo 13, attuativo del criterio direttivo di cui all’articolo 24, comma 5, lett. e), della legge 23 settembre 2025, n. 132, introduce nel codice di procedura penale l’articolo 359-ter, quale ulteriore mezzo di ricerca della prova nelle indagini preliminari inerente all'uso, per finalità investigative, di sistemi di IA per l'identificazione biometrica remota in tempo reale.

La norma individua tre ipotesi di impiego: conferma di identificazione e ricerca mirata di un indiziato; localizzazione di un sospetto non identificato; ricerca del latitante destinatario di misura cautelare o di ordine di esecuzione (cc. 1 e 2). Il rinvio alla commissione di uno dei delitti di cui all’allegato II del regolamento IA consente di mantenere coerenza con il perimetro di liceità del diritto dell'Unione introducendo, tuttavia, nell’ordinamento interno, il requisito della comminatoria edittale della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.

La disposizione individua poi le modalità con le quali può avvenire il confronto biometrico, in particolare attraverso banche dati di riferimento adeguate alle finalità stabilite e contenenti i dati biometrici e le informazioni identificative, ove disponibili, riferiti alle persone, anche non identificate, per cui è ammesso il confronto (c. 3).

Con le medesime modalità può essere autorizzata la ricerca mirata, nell'ambito di un procedimento penale, di specifiche vittime di sottrazione, tratta di esseri umani o sfruttamento sessuale (c. 4).

Nei casi individuati è poi richiesta, conformemente all'orientamento giurisprudenziale prevalente (che ritiene ineludibile la riserva di giurisdizione per i mezzi di ricerca della prova che incidono sulla riservatezza e sui dati personali), l’autorizzazione del g.i.p. (c. 5), il cui contenuto (motivazione; delimitazione dell'area geografica; indicazione delle persone ricercate; predeterminazione del tempo necessario; richiamo alle valutazioni di cui all'art. 5, paragrafo 2, del regolamento IA) è puntualmente definito dalla disposizione (c. 6).

L’articolo disciplina inoltre le ipotesi di urgenza, prevedendo un meccanismo di doppia convalida − modellato sulla disciplina delle intercettazioni prevista dall’articolo 267, comma 2, c.p.p. − che consente l’attivazione del sistema anche su iniziativa degli ufficiali di polizia giudiziaria. In tali casi, la richiesta, trasmessa al pubblico ministero entro dodici ore, deve essere inviata al giudice e convalidata da quest’ultimo nelle successive quarantotto ore (c. 7). L’inosservanza dei termini o dei presupposti di legge determina l'inutilizzabilità dei risultati ottenuti e l’obbligo di cancellazione immediata di tutti i dati personali, risultati e output acquisiti, salvo costituiscano corpo del reato (c. 8).

L’articolo 14 attua il criterio direttivo di cui all’articolo 24, comma 5, lett. a), della legge 23 settembre 2025, n. 132, nella parte in cui prevede strumenti cautelari di rimozione di contenuti generati illecitamente con sistemi di IA. In particolare la modifica - che incide sull'articolo 104 disp. att. c.p.p. recante la disciplina le modalità di esecuzione del sequestro preventivo dei dati informatici - estende espressamente l’ambito oggettivo dei contenuti sequestrabili, mediante ordine ai prestatori di servizi intermediari, includendovi i contenuti generati anche con sistemi di IA, in coerenza con il regolamento (UE) 2021/784 sul contrasto ai contenuti terroristici online e con il regolamento (UE) 2022/2065.

Infine, l'articolo 21 reca disposizioni transitorie volte a disciplinare il passaggio al nuovo quadro normativo, stabilendo che i sistemi di IA già oggetto di contratti, in fase di sviluppo, sperimentazione o utilizzo per finalità di polizia alla data di entrata in vigore del decreto, debbano essere resi compatibili con le nuove disposizioni entro un anno (c. 1). Viene richiamata, inoltre, l'osservanza dei termini di entrata in vigore e di compiuta attuazione previsti dal regolamento IA (artt. 111 e 113) per tutte le disposizioni nazionali che dipendono direttamente dalla fonte unionale (c. 2). 

RITENUTO

Lo schema di decreto legislativo oggetto dell’odierno parere -complessivamente coerente con il Regolamento (UE) 2024/1689 e i criteri di delega della legge n. 132 del 2025- necessita di alcune integrazioni volte a rafforzare le garanzie rispetto al trattamento dei dati personali sotteso all’uso di tecniche di IA nei contesti considerati.

In primo luogo, con riferimento all'articolo 3, c.4, il concetto di “revisione umana qualificata” potrebbe essere preferibilmente sostituito con quello di “sorveglianza umana”, comprensive di tecniche anche ulteriori rispetto alla mera revisione (cfr. art. 14, par. 4, lett. d) regolamento IA), così da garantire il più corretto coordinamento con la fonte unionale.

Per quanto concerne le collaborazioni nell’ambito di progetti di ricerca e sperimentazione scientifica finalizzati alla realizzazione di sistemi e modelli di IA per l’attività di polizia, l’articolo 4 anzitutto vieta la condivisione di dati operativi particolari e l’uso commerciale dei sistemi addestrati (c. 2). Per prevenire eventuali pregiudizi correlati a potenziali errori o inaccuratezze dei sistemi oggetto di sperimentazione e ricerca, il divieto andrebbe esteso anche al mero utilizzo di tali dati, ammettendo invece il ricorso a dati sintetici, previa valutazione della rappresentatività degli stessi o, sotto opportune garanzie, di dati reali oggetto di masking o altre forme di pseudonimizzazione.

Per altro verso, la norma si limita a regolare i rapporti di collaborazione sotto il profilo della titolarità dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e di sfruttamento economico dei risultati. Si omette invece di disciplinare (come, del resto, anche all’articolo 10, c.13) gli aspetti relativi alla titolarità/responsabilità dei trattamenti (artt. 24 e 28 del Regolamento). La norma andrebbe, dunque, integrata con indicazioni in merito chiarendo altresì il ruolo, sotto il profilo privacy, dei gestori, promotori e organizzatori di cui all’articolo 10 dello schema di decreto, in ragione delle attività di installazione e manutenzione dei sistemi loro attribuite dal provvedimento.

L’articolo 5 dello schema si limita a richiamare la collaborazione con AgID e ACN ai fini del regolamento che dovrà essere adottato per la definizione delle modalità di coordinamento tra lo spazio di sperimentazione e le attività disciplinate dall’articolo. Per garantire maggiore conformità con l’articolo 57, par. 10 del regolamento IA, la disposizione andrebbe integrata prevedendo che, ove lo spazio di sperimentazione normativa comporti il trattamento di dati personali, il Garante sia associato al relativo funzionamento, potendo così in tale contesto esercitare le proprie prerogative. Peraltro, relativamente alle attribuzioni del Garante quale autorità di vigilanza del mercato negli ambiti di cui all’articolo 74, par. 8 del regolamento IA, gli si potrebbe coerentemente ascrivere il compito di istituire spazi di sperimentazione normativa ai sensi dell’art. 57, parr. 1 e 4 del regolamento IA.

In ordine agli articoli 8, c.3 (e 13, cpv. “Art. 359-ter”, c.3), il riferimento alla “banca dati di riferimento” utilizzata ai fini dell’identificazione, dovrebbe essere integrato con un richiamo a requisiti di qualità dei dati trattati per minimizzare le probabilità di errore e con l’indicazione della natura dell’archivio, se cioè costituito ad hoc per ciascun caso autorizzato – con cancellazione al venir meno dell’esigenza operativa o della validità dell’autorizzazione – oppure stabile, alimentato di volta in volta con i soli dati pertinenti alla specifica finalità, da rimuovere comunque al termine dell’utilizzo autorizzato. In entrambe le ipotesi, è comunque necessario definire – anche con rinvio a una fonte subordinata da adottarsi previo parere del Garante - requisiti minimi relativi alle misure di sicurezza, ai tempi e alle modalità di cancellazione dei dati e alle garanzie di non incrementalità della banca dati, per evitare che ogni nuova autorizzazione comporti un ampliamento progressivo del set di confronto.

Il comma 2 dell’articolo 8 consente, infatti, l’impiego dei sistemi esclusivamente con riferimento a persone “specificamente interessate” e “individuate o individuabili in relazione alla minaccia da prevenire”, mentre ai sensi del comma 5 l’autorizzazione deve indicare espressamente le persone interessate. Il set di confronto deve essere, dunque, specifico per ciascun utilizzo autorizzato, non potendo la banca dati essere alimentata in modo incrementale rispetto alle autorizzazioni precedenti.

Sotto altro profilo, sebbene la disposizione introduca la garanzia dell'autorizzazione giudiziaria preventiva (cc. 4, 5 e 7), permangono tuttavia margini di incertezza circa le deroghe previste in relazione alla cancellazione dei dati acquisiti illegittimamente (c. 8). In questa prospettiva, va evitato che tali dati siano ingiustificatamente conservati in presenza di un’“altra base giuridica” genericamente individuata (con sostanziale depotenziamento delle tutele previste dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51) e assicurare che gli stessi siano, invece, effettivamente cancellati qualora non ricorrano specifici requisiti, da tipizzare normativamente.

L’articolo 9 – nella parte in cui richiama la sola “valutazione di impatto” di cui all’articolo 27 del regolamento IA – va invece integrato con riferimento al distinto adempimento di cui agli articoli 23 e 24 del d.lgs n. 51 del 2018, in analogia peraltro a quanto previsto dall’articolo 10 del provvedimento.

Con riferimento all'articolo 10, c.3, la previsione di un trattamento automatizzato dei dati biometrici di tutte le persone che accedono a determinati luoghi o eventi non appare coerente con l’articolo 26, par. 10, del regolamento IA, che legittima l’uso del riconoscimento facciale a posteriori esclusivamente per ricerche mirate ex post di persone sospettate o condannate per aver commesso un reato. Conseguentemente, l'elaborazione dei dati biometrici non dovrebbe avvenire automaticamente e indiscriminatamente al momento della ripresa video da parte dei sistemi di videosorveglianza, ma solo sulle tracce registrate, in ragione di una specifica esigenza operativa.

Il riferimento ampio a “luoghi o eventi rispetto ai quali sussistono esigenze di ordine e sicurezza pubblica” può, inoltre, includere contesti eterogenei (stadi, concerti, manifestazioni, stazioni, grandi eventi, aree urbane), con il rischio di legittimare una raccolta massiva e preventiva di dati biometrici, non proporzionata e potenzialmente in contrasto con la fonte unionale.

L’elaborazione dei dati biometrici non dovrebbe, dunque, avvenire automaticamente al momento della ripresa, ma solo successivamente e limitatamente alle tracce registrate, in presenza di una specifica esigenza operativa, sulla base di criteri che potranno essere indicati nell’ambito del decreto di cui al comma 11, il cui oggetto andrebbe dunque esteso, in parte qua.

Per altro verso il comma 9 dell’articolo 10 pur riprendendo, correttamente, il divieto unionale di basare decisioni con effetti giuridici negativi unicamente sui risultati del riconoscimento biometrico, è carente di un rinvio espresso alle ulteriori garanzie, anche di natura antidiscriminatoria, di cui all’articolo 8 del d.lgs. n. 51 del 2018, che sarebbe invece opportuno introdurre nella forma di una clausola di salvaguardia.

L’articolo 13, invece, dovrebbe essere integrato con la previsione – speculare a quella di cui all’articolo 8– relativa al divieto espresso di utilizzo di banche dati ottenute mediante tecniche di scraping non mirato o in violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali. E’, dunque, opporrtuno riprodurre il divieto anche in tale disposizione, sì da renderne coerente il testo con il regolamento IA e con lo stesso articolo 8. 

IL GARANTE

ai sensi dell’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, esprime parere favorevole sullo schema di decreto legislativo con le condizioni, esposte nel “Ritenuto”, relative all’esigenza di:

a) sostituire, all’articolo 3, comma 4, la locuzione: “revisione umana qualificata”, con quella di “sorveglianza umana”;

b) all’articolo 4: estendere il divieto previsto al comma 2 all’ utilizzo di dati operativi sensibili per attività di ricerca e sperimentazione, prescrivendo in loro sostituzione il ricorso a dati sintetici o a dati reali oggetto di masking o pseudonimizzazione e integrare il comma 3 (al pari del comma 12 dell’articolo 10) con riferimento ai ruoli svolti, nell’ambito del trattamento dei dati personali, dai soggetti coinvolti nel flusso informativo;

c) integrare l’articolo 5 prevedendo l’associazione dell’Autorità al funzionamento degli spazi di sperimentazione normativa che comportino il trattamento di dati personali, valutando l’opportunità di ascriverle il compito di istituire tali spazi di sperimentazione limitatamente alle attribuzioni di cui all’articolo 74, p.8, del regolamento IA;

d) modificare l’articolo 8:

1) prevedendo, al comma 3, requisiti di qualità dei dati per la “banca dati di riferimento”, chiarendone la natura e definendo — anche con rinvio a fonte subordinata, previo parere del Garante — misure di sicurezza, tempi di cancellazione e garanzie di non incrementalità del set di confronto per ogni singolo utilizzo autorizzato;

2) circoscrivendo le deroghe, di cui al comma 8, all’obbligo di cancellazione dei dati acquisiti illegittimamente, alla ricorrenza dei soli presupposti di liceità individuati dalla norma e assicurando che tali dati siano effettivamente cancellati qualora non ricorrano specifici requisiti, normativamente previsti;

e) integrare l’articolo 9, comma 1, con riferimento all’obbligo di effettuare la valutazione di impatto sulla protezione dei dati di cui agli articoli 23 e 24 del d.lgs 51 del 2018;

f) all’articolo 10, precisare, al comma 3, che l'elaborazione dei dati biometrici deve avvenire esclusivamente ex post sulle tracce registrate a fronte di specifiche esigenze operative sulla base di criteri che potranno essere indicati nell’ambito del decreto di cui al comma 11; inserire, al comma 9, un richiamo espresso alle garanzie e ai limiti di cui all’articolo 8 del d.lgs. n. 51 del 2018;

g) integrare l’articolo 13, con riferimento al divieto di utilizzo di banche dati ottenute mediante tecniche di scraping non mirato o in violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Roma, 14 luglio 2026

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Cerrina Ferroni

IL SEGRETARIO GENERALE
Montuori