Provvedimento del 23 luglio 2026 [10281021]
Provvedimento del 23 luglio 2026 [10281021]
VEDI ANCHE Comunicato stampa del 7 agosto 2026
[doc. web n. 10281021]
Provvedimento del 23 luglio 2026
Registro dei provvedimenti
n. 577 del 23 luglio 2026
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia, componente, ed il dott. Luigi Montuori, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);
VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data XX, con il quale il sig. Enrico Ettore Mentana, rappresentato dagli avvocati XX e XX, ha lamentato un indebito utilizzo della propria immagine da parte di R.T.I. - Reti Televisive Italiane S.p.A., in qualità di editore del programma “Striscia la Notizia”, che, a partire dall’XX, ha riprodotto illegittimamente la predetta immagine tramite l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale al fine di creare dei “servizi” – indicati nel dettaglio nel reclamo - di cui “risulta (ignaro) protagonista e nei quali lo stesso viene ripreso nel ruolo che gli è proprio di Direttore del TG di La7 (…) per interpretare un copione scritto dagli autori del programma televisivo di Mediaset, peraltro fregiandosi anche del logo del TG di La7, per rendere ancora più credibile la messa in scena”; il medesimo ha altresì rilevato che i filmati integrali sono stati successivamente caricati nel sito internet e sui canali social del programma televisivo, nonché sulla piattaforma Mediaset Infinity ed ha chiesto la cancellazione di tutte le immagini indebitamente utilizzate;
CONSIDERATO che il reclamante ha in particolare evidenziato che:
a seguito di diffida inviata in data XX sia all’emittente che alla redazione del programma in merito all’utilizzo della propria immagine, i legali della società hanno eccepito che si trattasse di una scherzosa parodia consentita dal diritto di satira e dalle norme che lo garantiscono;
a fronte di tale riscontro, il medesimo ha rilevato che la condotta del titolare sia andata oltre il corretto esercizio del diritto di satira, tenuto conto anche del fatto che moltissime persone hanno creduto che i video, prodotti da Striscia la Notizia e divulgati sul mezzo televisivo e sui social, fossero reali;
R.T.I., pur avendo giustificato il proprio operato, ha provveduto a rimuovere progressivamente dai social i video pubblicati, caricando però le puntate del programma nel sito web del programma Striscia la Notizia su link diversi da quelli segnalati dai difensori nella lettera di diffida;
la diffusione dei filmati, oltre a determinare un illecito sfruttamento commerciale della propria immagine, costituisce una violazione del corretto trattamento dei dati personali ed integra, a tutti gli effetti, i reati di illecito trattamento dei dati, di sostituzione di persona, nonché una condotta diffamatoria aggravata dal mezzo utilizzato e dall’attribuzione di fatti determinati;
non costituisce misura sufficiente a legittimare l’utilizzo distorto della propria immagine l’indicazione nel sito di Striscia la Notizia della circostanza che l’immagine pubblicata sia un deepfake, né tantomeno il fatto di farne menzione di tanto in tanto nel corso della trasmissione;
il messaggio in cui si dà atto dell’utilizzo del deepfake pubblicato nel sito internet può avere efficacia solo rispetto ad un telespettatore attento ed aggiornato che ne conosca il funzionamento, tenendo in conto che vi sono anche spettatori che si trovano a guardare il servizio già avviato;
ai contenuti contestati è stata data ulteriore diffusione tramite la pubblicazione di estratti di essi nei canali social del programma, poi rimossi a seguito della diffida, ma nella maggior parte di tali frammenti non vi è alcuna indicazione dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale e della tecnica del deepfake, affidando alla capacità dell’utente il riconoscimento dell’impiego di tale tecnologia;
i commenti pubblicati da molti utenti con riferimento ai post pubblicati nei canali social del programma – “stupido”, “ignorante”, “ubriaco”, “pagliaccio”, “rosicone”, “vigliacco” – rivelano come molte persone siano convinte che le dichiarazioni siano autentiche, determinando con ciò una gravissima lesione dell’onore, della reputazione e della propria professionalità;
la “nuova rubrica” ideata da Striscia la Notizia, oltre ad utilizzare per fini commerciali e di audience l’immagine dell’esponente, qualificandola come satira, “produce una dilagante disinformazione, in quanto numerosi utenti del web possono visionare il filmato senza che siano chiarite le regole di ingaggio, con effetti gravemente lesivi dell’onore e della reputazione dello scrivente”;
il deepfake è stato utilizzato per fare “spettacolo” e disinformazione, ledendo i propri diritti, nonché il diritto collettivo all’informazione;
nel caso di specie, l’editore non può neppure avvalersi delle prerogative previste per il trattamento di dati in ambito giornalistico in cui non è richiesto il consenso dell’interessato purchè i dati siano raccolti in modo lecito e la diffusione avvenga nel rispetto del principio di essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico;
l’editore ha infatti affermato di avere realizzato una “scherzosa parodia”, quando in realtà è andato ben oltre tenuto conto che la satira è la “rappresentazione simbolica della realtà che si esprime con il paradosso” e che, per essere tale, avrebbe dovuto prendere spunto da un fatto di cronaca in cui il medesimo è protagonista, mentre nel caso in esame è stato utilizzato un falso digitale, nella sua qualità di Direttore del TG, per “lanciare notizie” divulgando idee e pensieri da lui non condivisi;
non vi è alcuna esigenza informativa connessa all’utilizzo della propria immagine, ma la stessa viene adoperata per evidenti fini commerciali con lesione dei propri diritti in violazione anche di quanto previsto dall’art. 97 della legge sul diritto d’autore;
VISTA la richiesta di informazioni del 28 marzo 2025 con la quale l’Autorità, ai sensi dell’art. 157 del Codice, ha chiesto a R.T.I. – Reti Televisive Italiane S.p.A. di fornire osservazioni in merito al contenuto del reclamo;
VISTA la nota del 17 aprile 2025 con la quale la società editrice, rappresentata dagli avvocati XX, XX, XX e XX, ha comunicato che:
tutti i brani audiovisivi oggetto di reclamo sono stati concessi in licenza ad R.T.I. dalla società LA7, in virtù di idoneo contratto sottoscritto tra dette parti in data 9 marzo 2021 e successivamente prorogato;
la stessa LA7, in virtù del contratto, può disporre del diritto di immagine del reclamante - il quale, fino a prova contraria, ha ceduto lo stesso, ivi compreso il relativo sfruttamento al proprio editore – e non ha mai negato l’assenso all’utilizzo degli estratti audiovisivi eccependo la sussistenza di “diritti di terzi che impediscano la concessione della licenza d’uso richiesta”;
LA7 inoltre, proprio in virtù di tale contratto, era a conoscenza del fatto che i brani audiovisivi concessi in licenza sarebbero stati trasmessi all’interno del programma Striscia La Notizia; R.T.I. ha provveduto ad inviare puntuale rendiconto in merito all’utilizzo dei brani audiovisivi trasmessi, a fronte del quale non è pervenuta alcuna contestazione per utilizzo illecito e/o non autorizzato;
l’unica attività realizzata da R.T.I. è stata quella di disporre, con riguardo ai predetti filmati, il doppiaggio del dott. Mentana, con voce diversa dalla sua, attraverso appositi sistemi informativi;
la finalità dei servizi oggetto di reclamo è quella di esercitare il diritto di satira ricorrendo all’imitazione del reclamante, con l’unica differenza che in questo caso, alla luce dell’evoluzione tecnologica, il doppiaggio è avvenuto attraverso sistemi informatici senza ricorrere alla voce di un doppiatore umano;
R.T.I. ha rimosso i contenuti contestati, procedendo poi nuovamente al loro caricamento nella pagina web del programma televisivo “Striscia la notizia” e sulla piattaforma “Mediaset Infinity” al solo fine di informare ulteriormente i telespettatori, con avvertenze aggiuntive, che nei video trasmessi vi erano interventi di intelligenza artificiale, in particolare con riferimento all’alterazione della voce;
la società avrebbe “potuto benissimo non includere tali avvertenze aggiuntive, avendo già ab initio reso edotto il pubblico che certo non era il “vero” Enrico Mentana a parlare” attraverso la pubblicazione, sin dalla messa in onda dei servizi oggetto di reclamo, di un disclaimer sull’utilizzo di tecnologie di intelligenza artificiale, inserendo altresì delle chiare note esplicative sotto ciascuno dei video pubblicati nel sito ufficiale del programma al fine di rendere evidente che gli stessi fossero deepfake;
nel pieno rispetto del principio di trasparenza e della normativa vigente, anche nell’annuncio del programma satirico è sempre stato evidenziato, in maniera chiara ed esplicita, che si trattasse di un deepfake, così come nell’immagine allegata a titolo esemplificativo;
per quanto riguarda la piattaforma Mediaset Infinity, invece, oltre all’indicazione sul titolo, è presente il logo di “Striscia” e di “Canale 5” e “un sottopancia estremamente esplicativo direttamente sul video, che scorrendo in sovraimpressione, chiarisce ulteriormente che quello ritratto non è in alcun modo il vero dott. Mentana”; sul portale di Mediaset Infinity, su tutti i video oggetto di reclamo vi sono indicazioni chiare che si è in presenza di deepfake;
i deepfake, sulla base di quanto previsto dal Regolamento europeo sull’Intelligenza Artificiale, non costituiscono, di per sé, una pratica vietata, pur essendo previsti degli obblighi informativi specifici in capo ai creatori di contenuti di questo tipo al fine di rendere noto all’utenza che si tratti di contenuti manipolati, precisando che tali obblighi sono ridotti laddove il contenuto faccia parte di un’opera o di un programma palesemente artistici, creativi, satirici o fittizi;
R.T.I., al fine di garantire massima trasparenza nelle informazioni trasmesse al pubblico dei telespettatori, ha puntualmente ottemperato a tale obbligo informativo rafforzandolo, pur in una situazione normativa che non la obbligava, tenuto anche conto che l’obbligo normativo diventerà applicabile a partire dal 2 agosto 2026;
le espressioni contenute all’interno dei video e presenti anche prima degli interventi migliorativi implementati dall’editore - rispetto a quelli basilari già presenti, ma sufficienti allo scopo - sarebbero idonee a rendere edotto il pubblico dei telespettatori che si tratta di video che nulla hanno a che vedere con il dott. Mentana;
sono utilizzate espressioni – peraltro citate nello stesso reclamo, quali “il direttore del TG LA7 in versione deepfake”; “telespettatori del tg satirico”; “Mentana-deepfake” – le quali, unitamente alle note caratteristiche del programma, rendono evidente la natura satirica dell’attività realizzata;
i video in questione sono idonei a far emergere in capo a qualsiasi telespettatore, anche il più disattento, il sospetto circa l’attendibilità dei contenuti trasmessi, cogliendone subito la reale natura sia per la contemporanea presenza del logo di La7 e di quello di Striscia la Notizia, sia in considerazione delle affermazioni iperboliche ed eccessive divulgate dall’avatar del dott. Mentana; le due trasmissioni, peraltro, andavano in onda quasi contemporaneamente;
chiunque conosce la serietà e la preparazione professionale del reclamante e, tenuto conto del fatto che tali tecniche sono già state a lungo utilizzate anche nei confronti di altri personaggi, si reputa che nessuno possa realmente aver pensato di essere di fronte al reale Enrico Mentana, come emerge anche dall’esame di diversi commenti effettuati dagli utenti riguardo ai post pubblicati;
le deroghe e le esenzioni previste dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali con riguardo ai trattamenti effettuati nell’ambito della libertà di manifestazione del pensiero, trovano applicazione non solo con riguardo al diritto di cronaca, richiamato dal reclamante, ma anche con riguardo ad altre manifestazioni del pensiero, quali il diritto di satira nell’esercizio del quale può prescindersi dal consenso se correttamente esercitato come avvenuto nel caso di specie;
la satira ha peraltro limiti molto più ampi non solo rispetto al diritto di cronaca, ma anche a quello di critica in quanto è caratterizzata dal paradosso e dalla provocazione, trasformando la severità della cronaca e della critica in burla; per questa ragione è sottratta all'obbligo di riferire fatti veri, in quanto per definizione ha i connotati dell'inverosimiglianza e dell'iperbole;
Striscia la Notizia non è un telegiornale o un documentario, ma una trasmissione notoriamente sarcastica, di denuncia sociale e di satira e chiunque ne vede le puntate è consapevole del fatto che si tratti di un telegiornale satirico; per questa ragione a nessuno può essere sfuggito che il Mentana dei servizi andati in onda non fosse quello vero, come confermato anche da costante giurisprudenza del giudice di legittimità secondo cui “la satira - estrinsecazione del diritto di critica attraverso l'enfatizzazione e la deformazione della realtà - è sottratta al requisito di verità, in quanto esprime un giudizio ironico su un fatto con l'inverosimiglianza e l'iperbole e anche attraverso l'uso di espressioni o immagini lesive dell'altrui reputazione” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 14/03/2024, n. 6960);
l’evoluzione tecnologica consente anche all’espressione artistica di mutare, infatti prima dell’intelligenza artificiale l’imitazione caricaturale di un personaggio noto presupponeva abili capacità trasformative di un attore e/o di un sosia, mentre ora si può prescindere da queste ultime per esercitare il diritto di satira;
la prova che si tratti di parodia e satira è nella storia del programma che è stato il primo ad utilizzare il deepfake in funzione sarcastica in Italia, con differenti tecniche, fin dal 2019 “con personaggi del calibro di XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, etc.”, nessuno dei quali se ne è mai lamentato;
con riferimento all’asserita violazione del diritto all’immagine di cui all’art. 10 c.c., si tratta di un profilo che esorbita dalla competenza dell’Autorità e occorre comunque considerare anche quanto previsto dall’art. 97 della legge sul diritto d’autore che non richiede il consenso della persona ritratta per la diffusione della relativa immagine in una serie di fattispecie, tra le quali non può non rientrare anche il diritto di satira;
VISTA la nota del 22 aprile 2025 con la quale l’interessato, replicando al riscontro fornito dal titolare del trattamento, ha rappresentato quanto segue:
il titolare del trattamento ha affermato, pur non producendone copia, l’esistenza di un contratto tra la stessa società e l’emittente televisiva del TG diretto dal medesimo che disciplinerebbe il diritto non esclusivo di utilizzare brani audiovisivi estratti da “library La7” e del quale egli non è parte;
si tratta, evidentemente, di un comune contratto di cessione di filmati che normalmente disciplina i rapporti tra le varie emittenti televisive, quando le stesse utilizzino spezzoni di trasmissioni altrui, pur dovendosi rilevare che se La7 può senz’altro cedere estratti audiovisivi relativi a propri programmi televisivi ad altre emittenti, non può certamente “autorizzare” la loro modifica a danno dei soggetti protagonisti degli stessi;
R.T.I. ha infatti divulgato un filmato ben diverso da quello originale, modificando il dato originario con lo strumento dell’intelligenza artificiale;
contrariamente a quanto asserito da RTI, tantissime persone hanno creduto che “Striscia la Notizia” avesse ripreso pezzi di filmato autentici del TG La7, tanto che al medesimo è stato chiesto conto da un alto numero di utenti delle cose apparentemente da lui pronunciate e riportate dal programma;
il risultato dei montaggi del programma appare come una sorta di “blob” in cui si riportano spezzoni audio e video di programmi tv andati in onda, spesso di errori commessi da personaggi televisivi che vengono riproposti, rendendo con ciò estremamente difficile per il telespettatore distinguere il reale dall’artificiale;
se il falso operato da Striscia la Notizia fosse stato tanto grossolano, non ci sarebbe stata ragione per l’emittente di inserire, successivamente alla diffida da lui inviata e per ogni spezzone, ulteriori indicazioni sulla tecnica utilizzata tenuto conto che, prima di tale momento, i profili social del programma erano densi di filmati in cui era assente qualsiasi indicazione circa il fatto che si trattasse di un deepfake;
il termine deepfake non è un termine di uso comune noto alla generalità delle persone, né il programma è un contenitore di esclusive deepfake in quanto pubblica soprattutto immagini reali e servizi di cronaca tutt’altro che falsi;
nel caso di specie, non può essere invocato il diritto di cronaca e neppure il diritto di satira in quanto il Direttore del TG LA7 non è il protagonista di fatti di cronaca che vengono rappresentati in modo grottesco, ma la sua immagine viene utilizzata per presentare dei fatti di cronaca, nuovi e/o mai accaduti, dei quali lui a tutti gli effetti non è parte;
secondo le “più recenti pronunce giurisprudenziali la satira è la rappresentazione simbolica della realtà che si esprime con il paradosso, la metafora caricaturale e surreale, estrinsecazione del diritto di critica attraverso l’enfatizzazione e la deformazione della realtà, è la rappresentazione ironica di un fatto, la quale, per essere legittima, deve essere soggetta al limite della continenza e della funzionalità delle espressioni adoperate rispetto allo scopo di denuncia sociale perseguito”;
la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che nella formulazione del giudizio critico e tanto più in quello satirico, possono essere utilizzate espressioni di qualsiasi tipo, anche lesive della reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato (Cass. Sez. 1, 20/03/2018 n.6919; Cass. Sez. 6-3, 17/09/2013, n. 21235; Cass. Sez. 3, 28/11/2008, n. 28411; Cass. Sez. 3, 08/11/2007 n. 23314; Cass. Sez. 3, 29/05/1996 n. 4993);
il medesimo non è il protagonista delle notizie oggetto di “satira”, ma colui che è stato scelto dalla redazione del programma come presentatore di notizie selezionate ed inventate “che si risolvono in frasi stupide, volgari ed imbarazzanti. In effetti, con gli spezzoni contestati, la trasmissione vuole proprio dare l’idea al telespettatore che costui si sia perso queste uscite “pazzesche” effettivamente esternate dal Direttore durante il TGLA7”;
il perimetro della legittimità della critica e della satira è stato ampiamente superato in quanto non vi è continenza, nè interesse pubblico e la propria immagine è stata creata per fini meramente speculativi, ossia la creazione di una rubrica condotta da un “avatar” identico al medesimo, sfruttandone la popolarità;
non ha mai prestato il consenso all’utilizzo della propria immagine e della propria voce a “Striscia la Notizia” che ne ha preso il controllo divulgando idee e pensieri da lui non condivisi, ledendo non solo della privacy, ma anche la reputazione ed onorabilità;
R.T.I. si sofferma inoltre sull’evoluzione tecnologica e sul fatto che oggi gli imitatori possano essere sostituiti dall’intelligenza artificiale non rendendosi conto della gravità delle affermazioni rese perché, per quanto bravo possa essere un imitatore, lo stesso non utilizza immagini carpite e non si appropria di dati personali del soggetto rappresentato, stravolgendoli, ma fa proprie le caratteristiche più peculiari del soggetto imitato, “scimmiottandone i connotati, la voce e le movenze”;
la tecnica del “deepfake” sfrutta l’intelligenza artificiale per creare immagini, audio e video realistici e l’aggettivo “fake” si riferisce proprio allo scopo che viene attribuito a questi contenuti, ovvero indurre in errore chi ne fruisce, rendendo l’immagine totalmente credibile agli occhi ed alle orecchie degli utenti;
il deepfake non è vietato in senso assoluto, ma non può ritenersi lecito il suo utilizzo malevolo per fini meramente speculativi e denigratori;
nel caso in esame si è consumata anche una violazione del diritto di immagine, tenuto conto del fatto che la notorietà di un personaggio non legittima perciò solo l’uso indiscriminato della stessa;
VISTA la nota dell’Ufficio del 22 settembre 2025 con la quale, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, è stato comunicato al titolare del trattamento l’avvio del procedimento per l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, rilevando la presunta violazione degli artt. 5, par. 1 lett. a), b) e c), 6 e 25 del Regolamento, nonché dell’art. 137 del Codice;
VISTA la memoria difensiva del 22 ottobre 2025 con la quale la società editrice, nel richiamare integralmente il contenuto della memoria precedente chiedendo altresì di essere audìta dall’Autorità, ha precisato che:
la società ha sin dall’inizio reso edotti gli utenti che i video contestati non fossero opera del “vero” Enrico Mentana, corredando “sia i titoli del programma Striscia la Notizia, sia i singoli servizi mandati in onda, di tutti gli avvertimenti informativi necessari, pur non sussistendo questa necessità, specie in considerazione del fatto che è notorio che il programma televisivo in questione è prettamente satirico, così come riconosciuto più volte anche dalla giurisprudenza”, e che l’obbligo informativo previsto dal Regolamento UE 2024/1689 (AI Act) diverrà tale a partire dal 2 agosto 2026;
già prima della diffida del reclamante del XX, la società ha diramato un comunicato stampa per avvertire il pubblico dei telespettatori che nella puntata del XX sarebbe andato in onda un deepfake satirico del dott. Mentana - che ha avuto ampia diffusione in tutte le principali testate giornalistiche e non solo, rendendo la notizia di pubblico dominio in modo tale da non ingenerare in alcun modo “false aspettative” – ed ha pubblicato, sin dalla messa in onda dei servizi oggetto di reclamo, il disclaimer sull’utilizzo di tecnologie di intelligenza artificiale, oltre a chiare note esplicative nel titolo e sotto ciascuno dei video pubblicati nel sito ufficiale del programma al fine di rendere del tutto manifesto che i video trasmessi fossero deepfake; infine, anche nell’annuncio del programma satirico, RTI ha esplicitato in maniera chiara la presenza di deepfake;
con riferimento alla piattaforma Mediaset Infinity, invece, oltre all’indicazione nel titolo, è presente sia il logo di “Striscia” e di “Canale 5” che un sottopancia estremamente esplicativo direttamente nel video che scorre in sovraimpressione, chiarendo ulteriormente che quello ritratto non è il vero dott. Mentana;
occorre inoltre tenere presente che il TG di La7 e il TG satirico di Striscia la Notizia vengono trasmessi in contemporanea e non sarebbe pertanto possibile per il dott. Mentana essere contemporaneamente in diretta su due canali televisivi differenti;
numerosi articoli di stampa nazionale anteriori alla diffida inviata dal reclamante, riferendosi a delle specifiche puntata del programma, hanno chiarito che non fosse il “vero Mentana” a parlare, ma la sua versione deepfake, così come “la quasi totalità degli utenti anche sui canali social a ribadire che i video pubblicati sono creati per finalità satiriche”, allegandone alcuni a titolo esemplificativo;
di contro ci sono invece casi, riportati anche da notizie di cronaca, in cui i deepfake vengono utilizzati con finalità illecite (ad esempio per truffa) uno dei quali ha avuto per protagonista proprio il dott. Mentana; in queste fattispecie, “la serietà delle affermazioni rese e l’effettiva verosimiglianza ad una notizia vera, così come l’impossibilità di fare riferimento alla fonte (non come nel caso che oggi ci occupa che vede i video diffusi da “Striscia la Notizia”, tg notoriamente satirico) possono effettivamente instillare nel pubblico dei telespettatori un ragionevole dubbio sull’identità reale o fittizia dei personaggi ripresi, tanto da poter cadere in truffe con connesse perdite economiche e conferimento di dati personali ai criminali”;
R.T.I. è stata ed è tra le prime società in Italia ad aver intrapreso, già da oltre due anni, collaborazioni con la Polizia Postale, nonché azioni innanzi le autorità giudiziarie e amministrative per combattere il fenomeno dei deepfake illeciti, effettuando anche attività di sensibilizzazione sul tema proprio con il programma satirico Striscia La Notizia già dal 2020;
le immagini del TG diretto dal reclamante sono state acquistate da La7 S.p.A. che ha rilasciato regolare fattura, a seguito del corrispettivo ricevuto previa rendicontazione dell’utilizzo effettuato nella quale sono state specificate le modalità in cui ciò era avvenuto, e che “alcun genere di contestazione è mai giunto da parte della società concedente (né risultano iniziative del dott. Mentana contro La7, altro aspetto alquanto significativo)”;
le deroghe alla disciplina generale - che l’art. 85 del Regolamento prevede che possano essere introdotte dalla legislazione degli Stati membri con riguardo al trattamento dati effettuato per finalità giornalistiche - trovano applicazione anche a forme di manifestazione del pensiero diverse dal diritto di cronaca, tra le quali rientra il diritto di satira, pertanto quando si esercita quest’ultimo si può prescindere sia dal consenso che dalle altre basi giuridiche di cui all’art. 6 del Regolamento medesimo; l’utilizzo del deepfake con tale finalità, di per sé lecita, non può pertanto integrare pertanto un trattamento illecito di dati;
“la satira è sottratta al parametro della verità dei fatti, purché l’inverosimiglianza e l’iperbole – come nel caso di specie - risultino immediatamente percepibili dal pubblico”; l’unica attività posta in essere è stata quella di procedere “con il doppiaggio del dott. Mentana con voce diversa dalla sua, attraverso sistemi informatici, e questo su filmati che ha acquisito in licenza e ha regolarmente pagato”;
l’unica finalità dei servizi oggetto di reclamo è quella di esercitare il diritto di satira ricorrendo all’imitazione, con l’unica differenza che in questo caso, alla luce dell’evoluzione tecnologica, il doppiaggio è avvenuto attraverso sistemi informatici, senza ricorre alla voce di un doppiatore;
con riferimento alla contestata presunta violazione dell’art. 25 del Regolamento, si precisa che “il pubblico dei telespettatori avesse a disposizione sin da subito tutte le informazioni necessarie per comprendere che i video pubblicati non mandassero in onda il vero Mentana, ma solo un suo deepfake”; i commenti negativi degli utenti della rete prodotti dal reclamante a fondamento delle proprie richieste, oltre ad essere inferiori di numero rispetto ad altri dai quali si intuisce la consapevolezza che non si tratti del vero direttore del TGLa7, “sono chiaramente opera di utenti che, abituati a rilasciare commenti con estrema facilità, non prestano troppa attenzione all’effettiva sostanza del contenuto pubblicato”;
non appare verosimile che, considerato il tipo di pubblico di Striscia la Notizia che conosce il carattere principalmente satirico della trasmissione e della notorietà della matrice del programma, qualcuno possa avere davvero dubitato del fatto che non si fosse in presenza del “vero” Mentana; tale circostanza si sarebbe forse potuta verificare tale utilizzo fosse stato fatto in altri contesti, quali TG1 o dal TG5, ma non nell’ambito di “una trasmissione che chiunque sa bene essere improntata al sarcasmo, alla satira e all’iperbole”;
né si comprende quale possa essere il pregiudizio derivante all’interessato considerata la sua notorietà e la sua incontestabile qualifica di “personaggio pubblico”, in virtù delle quali è ragionevole ritenere che il reclamante si aspetti che i propri dati personali possano essere utilizzati per finalità satiriche;
in merito, infine, alla contestata presunta violazione dell’art. 137 del Codice, con particolare riferimento al principio di essenzialità dell’informazione, le notizie divulgate in modalità satirica dal deepfake del dott. Mentana “prendono spunto da fatti di cronaca realmente accaduti o da questioni di pubblico interesse e di attualità, per poi trasformarsi, come la satira richiede, in affermazioni iperboliche che, seppur nel rispetto del principio della continenza espositiva, non potranno mai essere intese come vere”; alla luce di tale precisazione, R.T.I. non può essere ritenuta responsabile della violazione della norma citata;
VISTO il verbale dell’audizione svoltasi in data 27 febbraio 2026 nella quale la società editrice ha reiterato alcune osservazioni difensive, precisando che il diritto di satira non è fatto solo sul personaggio, ma anche per il suo tramite e che il programma ha reso ampiamente noto l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale a tali fini sia attraverso una conferenza di presentazione del programma per l’anno XX che attraverso appositi disclaimer inseriti in sede di presentazione dei servizi contenenti il deepfake di Enrico Mentana; il titolare ha inoltre ribadito che le immagini utilizzate non sono state reperite tramite web scraping, ma sono state oggetto di cessione a titolo oneroso da parte di La7 S.p.A., ricordando anche l’attività di sensibilizzazione posta in essere con riferimento all’uso malevolo di deepfake;
CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;
CONSIDERATO che il trattamento oggetto del presente provvedimento debba essere ricondotto a quelli effettuati nell’esercizio della libertà di espressione e che pertanto ad esso trovano applicazione gli artt. 136-139 del Codice relative al trattamento di dati nell’ambito dell’attività giornalistica e delle altre forme di manifestazione del pensiero, tra le quali rientra anche il diritto di satira;
RILEVATO che – come più volte sostenuto dall’Autorità – al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati nell’ambito della libertà di manifestazione del pensiero, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e ss. e art. 102, comma 2, lett. a), del Codice);
RILEVATO che:
la doglianza avanzata dall’interessato attiene all’uso, ritenuto improprio, della propria immagine professionale di giornalista al fine di introdurre, nel corso di alcune puntate del programma “Striscia la notizia”, servizi costruiti prendendo come spunto fatti che hanno coinvolto diversi personaggi pubblici e accompagnandoli con commenti di vario genere pronunciati dal deepfake del reclamante doppiato con sistemi di intelligenza artificiale;
nel caso in questione è stata utilizzata l’immagine reale del reclamante, ripresa peraltro all’interno dello studio televisivo da cui il medesimo dirige un telegiornale di fascia serale, alterandone la genuinità attraverso un doppiaggio effettuato con strumenti tali da non rendere chiaramente percepibile l’esistenza della predetta alterazione;
a ciò si aggiunga che le dichiarazioni attribuite al reclamante, e riferite alle vicende di cronaca oggetto dei singoli servizi, appaiono, ad una visione immediata, veritiere non risultando caratterizzate, contrariamente a quanto affermato dal titolare del trattamento, da quel grado di esagerazione tale da rendere evidente che si tratti di un “falso”;
occorre inoltre considerare anche il contesto “reale” in cui è inserito l’interessato nella sua qualità di giornalista professionista, ovvero lo studio dal quale va in onda quotidianamente il telegiornale che dirige, circostanza idonea a rendere il trattamento particolarmente insidioso con riferimento all’identità personale del medesimo, amplificando altresì il rischio di farne veicolo di disinformazione per il pubblico, come confermato dai numerosi messaggi di scherno e/o di offesa ricevuti via social dal reclamante;
un simile utilizzo dei dati di quest’ultimo non appare rispondente al principio di correttezza sancito nel Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, in virtù del quale i titolari del trattamento sono chiamati a tenere conto, nella progettazione di un trattamento di dati personali, del rischio di pregiudizio che detto trattamento, o le modalità prescelte per porlo in essere, possono causare in capo all’interessato anche alla luce dell’impatto che, come nel caso di specie, questo può avere in rapporto ai fruitori di esso;
unitamente ai rilievi di cui sopra, occorre considerare che il trattamento effettuato con le caratteristiche descritte – idonee, di per sé, a far percepire veritieri i servizi trasmessi – non risulta accompagnato dall’uso di disclaimer sufficientemente chiari, quanto meno con riferimento alle conoscenze tecnologiche di un pubblico medio o comunque poco attento;
i dati di contesto, unitamente ai contenuti pronunciati dal deepfake di un noto giornalista, avrebbero infatti richiesto l’utilizzo di comunicazioni più esplicite, rendendole maggiormente evidenti nei vari momenti di messa in onda dei servizi in modo da intercettare anche gli utenti meno attenti o quelli che si fossero collegati a programma già iniziato;
RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, che il trattamento descritto configuri una violazione dei principi di liceità, correttezza e trasparenza nel trattamento dei dati di cui all’art. 5 del Regolamento, nonché dell’art. 25 relativo alla protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita in relazione alla mancata adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad attuare in modo efficace i principi generali di protezione dei dati e a tutelare i diritti degli interessati;
RITENUTO di dover disporre nei confronti di R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A., ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), del Regolamento, la misura del divieto di ulteriore trattamento dei dati del reclamante con le modalità sopra descritte, eccettuata la mera conservazione degli stessi ai fini di un loro eventuale utilizzo in sede giudiziaria;
RICORDATO che, in caso di inosservanza della misura del divieto di trattamento disposta dal Garante, può trovare applicazione la sanzione penale di cui all’art. 170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento;
RITENUTO, rispetto alle violazioni accertate - trattandosi di una questione giuridica caratterizzata da novità in quanto nascente dall’applicazione di strumenti tecnologici di recente introduzione i cui contorni, specie con riferimento al loro utilizzo all’interno di programmi di intrattenimento e dunque riconducibili all’espressione artistica - di dover ritenere proporzionata, ai sensi di cui all’art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento, la misura dell’ammonimento da rivolgere al titolare del trattamento per l’inosservanza delle disposizioni previste in materia di trattamento dei dati con particolare riguardo alle misure da adottare per assicurare il rispetto dei principi generali di liceità, correttezza e trasparenza;
RITENUTO che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie nei confronti di R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A. in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento;
a) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f) del Regolamento, dispone il divieto di ulteriore trattamento dei dati del reclamante con le modalità sopra descritte, eccettuata la mera conservazione degli stessi ai fini di un loro eventuale utilizzo in sede giudiziaria;
b) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), del Regolamento, dispone, con riguardo alle violazioni accertate nel corso del procedimento, la misura dell’ammonimento nei confronti di R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A. per l’inosservanza delle disposizioni previste in materia di trattamento dei dati con particolare riguardo alle misure da adottare per assicurare il rispetto dei principi generali di liceità, correttezza e trasparenza;
c) ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, dispone l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle misure adottate nei confronti di R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A. in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo.
Il Garante invita, ai sensi degli artt. 157 del Codice e 58, par. 1, lett. a), del Regolamento, R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A. entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, a comunicare quali iniziative siano state intraprese, al fine di dare completa attuazione a quanto ivi prescritto. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui agli artt. 166 del Codice e dell’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento (UE) 2016/679.
Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 23 luglio 2026
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Cerrina Feroni
IL SEGRETARIO GENERALE
Montuori
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