Parere sullo schema di decreto del Ministro della salute recante...
Parere sullo schema di decreto del Ministro della salute recante “Sistema Informativo per il monitoraggio del personale che opera nel SSN (SIPER) - PNRR - M6C2 - 1.3.2.1 - quinquies” e sull’allegato recante il relativo disciplinare tecnico - 6 agosto 2026 [10286679]
[doc. web n. 10286679]
Parere sullo schema di decreto del Ministro della salute recante “Sistema Informativo per il monitoraggio del personale che opera nel SSN (SIPER) - PNRR - M6C2 - 1.3.2.1 – quinquies” e sull’allegato recante il relativo disciplinare tecnico - 6 agosto 2026
Registro dei provvedimenti
n. 579 del 6 agosto 2026
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia, componente, e il dott. Claudio Filippi, vice segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati – di seguito, Regolamento);
VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito, Codice);
VISTO l'art. 117 della Costituzione, che attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria»;
VISTI gli artt. 58 e 60 del titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il decreto del Ministro della salute del 2 aprile 2015, n. 70 “Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera” pubblicato in G.U., n. 127 del 4 giugno 2015;
VISTO il decreto del Ministro della salute del 23 maggio 2022, n. 77 “Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale” pubblicato in G.U. Serie Generale, n.144 del 22 giugno 2022;
VISTO il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 196, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”, pubblicato nella G.U. Serie Generale, n. 295 del 19 dicembre 2023, che all’art. 15 assegna alla Direzione generale competente in materia di programmazione sanitaria l’attività di monitoraggio della rete dell’offerta sanitaria;
VISTO il decreto del Ministro della salute 19 dicembre 2022, recante “Valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l'accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie”, pubblicato nella G.U. Serie Generale, n. 305 del 31 dicembre 2022
VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 che prevede alla Missione 6, Componente 2, interventi per il rafforzamento e il potenziamento dei sistemi informativi per garantire una migliore erogazione e un miglioramento della capacità di monitoraggio dei Livelli Essenziali di assistenza (LEA) e un miglior governo delle risorse umane del SSN e, in particolare, l'Investimento 1.3.2 Infrastruttura tecnologica del MdS, analisi di dati e modello predittivo per garantire i LEA;
VISTO che l’investimento 1.3.2 Infrastruttura tecnologica del MdS, analisi di dati e modello predittivo per garantire i LEA» ricompreso nella componente 2 della missione 6 del PNRR è ulteriormente articolato nelle seguenti: la sub misura M6C2I1.3.2.1 Rafforzamento infrastrutture e strumenti di Data Analysis del Ministero della Salute anche per le finalità di progettazione e costruzione del modello predittivo e la sub misura M6C2I1.3.2.2 Reingegnerizzazione NSIS a livello locale;
VISTO il Piano Operativo del 29 luglio 2025 della sub misura M6C2I1.3.2.1quinquies “Sviluppo del sistema informativo per il monitoraggio e il governo del personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale (SIPER)” e del “Sistema informativo dell’edilizia sanitaria (SIES)” approvato dal Dipartimento della programmazione, dei dispositivi medici, del farmaco e delle politiche in favore del servizio sanitario nazionale, il quale evidenzia “[…]l’esigenza di disporre di un flusso informativo che tracci il personale sanitario impiegato ai diversi livelli e a vario titolo nel Sistema Sanitario Nazionale, anche a supporto delle finalità connesse al monitoraggio delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie e a supporto dei compiti previsti dagli art. 1, 2, 3 e 5 del Decreto Legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito dalla Legge 29 luglio 2024, n. 107”;
VISTO che la sub misura M6C2I1.3.2.2 Reingegnerizzazione NSIS a livello locale, a sua volta, prevede l’ulteriore sub misura M6C2 1.3.2.2.1 Adozione da parte delle Regioni di 4 flussi informativi nazionali (Consultori di famiglia, Ospedali di Comunità, Servizi di riabilitazione Territoriale e Servizi di Cure Primarie) e nell’ambito di tale sub misura, l’intervento M6C2 1.3.2.2.1bis Adozione da parte delle Regioni dei nuovi flussi informativi nazionali "Sistema informativo per il monitoraggio e il governo del personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale (SIPER)” e “Sistema informativo dell’edilizia sanitaria (SIES)”, di nuova introduzione;
VISTO il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 24 gennaio 2023, recante adozione della metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, e il relativo documento AGENAS “Metodo per la determinazione del fabbisogno di personale del SSN (Prot. n. 2022/0005733 del 10/06/2022)”;
VISTA la nota del Ministero della Salute del 16 luglio 2026, con cui è stato trasmesso all’Autorità, ai fini dell’acquisizione del parere di competenza, lo schema di decreto recante “Sistema Informativo per il monitoraggio del personale che opera nel SSN (SIPER) - PNRR - M6C2 - 1.3.2.1 – quinquies”, unitamente al relativo disciplinare tecnico;
RILEVATO che il predetto schema di decreto disciplina il Sistema Informativo per il monitoraggio del personale che opera nel SSN (SIPER), realizzato e gestito dal Ministero della Salute e finalizzato alla rilevazione delle consistenze, degli assunti e dei cessati e delle ore lavorate del personale impiegato nelle strutture del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e, nello specifico, nelle strutture e nelle unità finali ospedaliere pubbliche e private, con particolare riferimento a quelle previste dal D. M. n. 70 del 2 aprile 2015, nonché nelle strutture e nelle unità finali territoriali pubbliche e private accreditate con accordi contrattuali relativi all’esercizio dell’attività sanitaria, con particolare riferimento a quelle previste dal D. M. n. 77 del 23 maggio 2022 (artt. 1 e 2, comma 1, dello schema), prevedendo, in particolare, che:
- le Regioni e le Province autonome mettano a disposizione del NSIS, presso il Ministero della salute, secondo le modalità riportate nel disciplinare tecnico allegato allo schema di decreto e con cadenza trimestrale, le seguenti informazioni di natura aggregata riguardanti la consistenza del personale totale, dei nuovi assunti e dei cessati e le ore lavorate nel trimestre per ciascuna unità finale: ruolo, area contrattuale, profilo professionale, specialità di assunzione, incarico ricoperto, tipologia di contratto, tempo di impiego, sesso anagrafico e unità finale, secondo i tracciati definiti nel disciplinare tecnico allegato allo schema di decreto (artt. 2 e 3);
- le informazioni contenute nel SIPER siano consultabili dalle unità organizzative competenti delle Regioni e delle Province autonome, del Ministero della Salute e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in qualità di titolari del trattamento, nel quadro delle finalità istituzionali di rispettiva competenza, nonché dalle unità organizzative competenti dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), in qualità di responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento, nell’interesse e per conto del Ministero della Salute, ciascuno nei limiti degli specifici profili di autorizzazione previsti in capo ad essi, come definito dal disciplinare tecnico allegato allo schema di decreto (art. 4);
- le strutture del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) sopra menzionate trasmettano le informazioni rilevate dal SIPER alle aziende sanitarie di competenza, che provvedono a trasmetterle alla Regione o Provincia autonoma sulla base delle indicazioni regionali e provinciali (art. 5, commi 1 e 2);
- la trasmissione delle informazioni al SIPER avvenga secondo le modalità tecniche definite nel disciplinare tecnico allegato allo schema di decreto e le specifiche tecniche rese disponibili sul sito internet del Ministero della salute (www.nsis.salute.gov.it) nonché in conformità alle regole tecniche del Sistema pubblico di connettività (SPC) mediante protocollo sicuro, con ricorso all’autenticazione bilaterale fra sistemi basata su certificati digitali emessi da autorità di certificazione ufficiale (art. 5, commi 3 e ss.);
- i dati rilevati con il flusso SIPER siano aggregati a livello annuale e storicizzati trascorso un anno dall’ultimo trimestre di rilevazione e, sulla base di specifiche valutazioni svolte, vengano cancellati trascorsi cinque anni dalla data di storicizzazione; i dati rilevati con cadenza trimestrale vengano cancellati successivamente alla storicizzazione (art. 8);
CONSIDERATO, in via preliminare, che il trattamento effettuato nell’ambito del SIPER ha ad oggetto “dati personali” ai sensi dell’art. 4, n. 1), del Regolamento, ancorché non direttamente identificativi, che vengono aggregati secondo i criteri individuati dal predetto schema di decreto, atteso che la combinazione tra gli stessi, anche in considerazione del relativo grado di dettaglio e tenuto conto delle specificità e delle dimensioni di ciascuna realtà organizzativa, può permettere di risalire all’identità dei singoli lavoratori impiegati presso le strutture del SSN, in tal modo consentendone la re-identificazione in via indiretta;
CONSIDERATO che lo schema di decreto in esame tiene conto delle osservazioni fornite dall’Ufficio nell’ambito delle interlocuzioni informali intercorse con i rappresentanti del Ministero della Salute per rendere conformi i trattamenti ivi disciplinati alla normativa in materia di protezione dei dati personali e assicurare, in pari tempo, il coordinamento con la disciplina di settore applicabile, tenendo conto dei rischi che caratterizzano il trattamento nello specifico contesto in esame; ciò, in particolare, al fine di assicurare un trattamento lecito, corretto e trasparente, limitato, anche sotto il profilo della profondità temporale dei dati trattati, alle finalità determinate, esplicite e legittime (art. 5 del Regolamento), con riferimento ai seguenti profili rilevanti:
- la puntuale individuazione del ruolo svolto, in relazione al trattamento dei dati personali nell’ambito del SIPER, dal Ministero della Salute, dalle Regioni e dalle Provincie autonome, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e da AGENAS, con indicazione del perimetro dei dati a cui ciascuno dei predetti soggetti accede in ragione della finalità di trattamento perseguita nonché, nel caso delle Regioni e delle Province autonome, in ragione del relativo ambito territoriale di competenza, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, di limitazione della finalità e di minimizzazione dei dati (artt. 5, par. 1, lett. a), b) e c), del Regolamento);
- l’introduzione di previsioni intese a disciplinare la trasmissione dei dati da parte delle strutture del SSN alle aziende sanitarie di competenza, che provvedono a loro volta a trasmetterle alla Regione o Provincia autonoma sulla base delle indicazioni regionali e provinciali, nella prospettiva di rafforzare le garanzie di qualità e accuratezza dei dati trattati, nel rispetto del principio di esattezza (art. 5, par. 1, lett. d), del Regolamento);
- l’introduzione, nell’ambito del disciplinare tecnico allegato allo schema di decreto, di specifiche misure tecniche ed organizzative intese ad assicurare la complessiva sicurezza del trattamento (artt. 5, par. 1, lett. f), e 32 del Regolamento), anche in coerenza con le misure già indicate nell’ambito di precedenti pareri resi dal Garante in riferimento ad altri trattamenti facenti capo al Ministero della Salute; tanto, in particolare, relativamente ai seguenti profili: le misure di sicurezza fisica e logica idonee a garantire la protezione dei dati, in particolare sotto il profilo della relativa integrità e riservatezza (par. 4.1.2 del disciplinare tecnico) con la previsione di un servizio SIEM (Security Information and Event Management) e un servizio SOAR (Security orchestration, automation and response), che realizzano le attività di logging, monitoraggio e correlazione degli eventi di sicurezza; la tracciatura delle operazioni effettuate sul sistema in appositi file di log, al fine di evidenziare eventuali anomalie o utilizzi impropri, anche tramite specifici alert (par. 4.1.3 del disciplinare tecnico); le procedure di autenticazione e autorizzazione degli utenti preposti ad accedere al SIPER, i quali devono essere debitamente istruiti e autorizzati al trattamento dei dati personali ivi contenuti (parr. 4.2., 4.2.1. e 4.2.2 del disciplinare tecnico);
CONSIDERATO, inoltre, che lo schema di decreto, anche a valle delle richiamate interlocuzioni con l’Ufficio del Garante e alla luce degli ulteriori chiarimenti fatti pervenire dal Ministero della Salute con la nota esplicativa annessa alla richiesta di parere, disciplina il trattamento nell’ambito del SIPER limitandolo ai soli dati personali riferiti al personale impiegato presso le strutture del SSN, con esclusione, quindi, di quelli riferiti al personale impiegato presso strutture private non rientranti nel SSN (v., in particolare, art. 1, comma 1, dello schema di decreto), in conformità a quanto stabilito dalle norme cui è chiamato a dare attuazione, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza e minimizzazione dei dati (art. 5, par. 1, lett. a) e c), del Regolamento); ciò fermo restando, in ogni caso, l’obbligo per i soggetti coinvolti – ognuno per quanto di propria competenza – di adottare misure tecniche e organizzative che assicurino che i trattamenti effettuati per gli scopi di cui al presente decreto abbiano ad oggetto informazioni riconducibili ai soli interessati (dipendenti, professionisti, ecc.) che, prestando servizio presso strutture private accreditate, eroghino prestazioni rientranti nei rapporti convenzionali con il SSN;
RITENUTO, pertanto, di poter esprimere parere favorevole sullo schema di decreto in esame, tenuto conto, in ossequio ai principi di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita di cui all’art. 25 del Regolamento, delle misure ivi previste volte ad attuare in modo adeguato i principi di protezione dei dati e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (artt. 5, par. 1, lett. a) e c), 25, 28, 29 e 32 del Regolamento);
VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
VISTA la documentazione in atti;
Relatore il dott. Agostino Ghiglia;
TUTTO CIO’ PREMESSO, IL GARANTE
ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b), del Regolamento, esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro della salute recante “Sistema Informativo per il monitoraggio del personale che opera nel SSN (SIPER) - PNRR - M6C2 - 1.3.2.1 – quinquies” e sull’allegato recante il relativo disciplinare tecnico.
Roma, 6 agosto 2026
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Ghiglia
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Filippi
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