Parere su istanza di accesso civico [10286843]
Parere su istanza di accesso civico [10286843]
[doc. web n. 10286843]
Parere su istanza di accesso civico - 6 agosto 2026
Registro dei provvedimenti
n. 588 del 6 agosto 2026
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia, componente, e il dott. Claudio Filippi, vice segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27/4/2016, «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito “RGPD”);
VISTO l’art. 154, comma 1, lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali - d. lgs. 30/6/2003, n. 196 (di seguito “Codice”);
VISTO l’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14/3/2013, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
VISTA la Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), adottata d’intesa con il Garante, intitolata «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013», in G.U. Serie Generale n. 7 del 10/1/2017 e in https://www.anticorruzione.it/-/determinazione-n.-1309-del-28/12/2016-rif.-1 (di seguito “Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico”);
VISTO il provvedimento del Garante n. 521 del 15/12/2016, contenente la citata «Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico», in www.gpdp.it, doc. web n. 5860807;
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il prof. Pasquale Stanzione;
PREMESSO
Con la nota in atti il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRiM) ha chiesto al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013, nell’ambito del procedimento relativo a una richiesta di riesame su provvedimento di diniego di un’istanza di accesso.
Dall’istruttoria risulta che, nell’ambito della procedura per la selezione di un componente del Consiglio di amministrazione del predetto Istituto, è stata presentata un’istanza, contemporaneamente, di accesso civico generalizzato e di accesso documentale ai sensi – rispettivamente dell’art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013 e degli artt. 22 ss. della l. n. 241 del 7/8/1990 – avente a oggetto:
«1. Verbali integrali di tutte le sedute del Comitato di Selezione […];
2. Documento contenente i criteri di valutazione e i punteggi (o giudizi) prestabiliti dal Comitato per la valutazione dei profili scientifici vs gestionali;
3. Schede di valutazione individuale o giudizi analitici relativi a ciascuno dei 5 candidati inclusi nella rosa, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito di “elevata qualificazione scientifica” e “contributo nel settore della metrologia” (Punto 3.d dell’Avviso);
4. Atto di formazione e validazione della rosa finale sottoposta alla procedura elettorale.
5. Ogni altro atto o documento, anche se non espressamente menzionato, che risulti presupposto, connesso, consequenziale o comunque coordinato alla procedura di selezione in oggetto[, comprese] eventuali note istruttorie, pareri tecnici o legali, comunicazioni intercorse tra il Comitato di Selezione e gli uffici dell’Ente (o il Ministero vigilante) e […] ogni allegato ai verbali, al fine di consentire la piena ricostruzione dell'iter logico-giuridico che ha condotto all’individuazione della rosa dei candidati e alla verifica della coerenza dei profili professionali (scientifici e tecnologico-gestionali) con i requisiti di cui all'art. 11 del D.Lgs. 213/2009 e all'art. 7 dello Statuto INRiM».
Nell’istanza di accesso è precisato che l’«interesse ostensivo consiste nella necessità di verificare la legittimità del procedimento e la coerenza tra i profili professionali ammessi e i requisiti stringenti previsti dall’Art. 11 del D.Lgs. 213/2009, con particolare riguardo alla distinzione tra profili di ricerca scientifica e profili tecnico-gestionali, al fine di tutelare la corretta rappresentanza della comunità scientifica in seno all’Organo di Governo dell’Ente».
L’amministrazione ha rifiutato l’accesso, richiamando fra l’altro motivi di protezione dei dati personali dei partecipanti alla selezione non eletti.
Il soggetto istante, ritenendo il provvedimento non corretto, ha presentato una richiesta di riesame del provvedimento di rifiuto al RPCT, insistendo nelle proprie richieste. In particolare, lo stesso ha, fra l’altro, rappresentato che l’Istituto «avrebbe dovuto procedere all’oscuramento dei dati personali eventualmente non pertinenti (es. recapiti, dati sensibili) e consentire l’accesso alle informazioni cruciali per la trasparenza della selezione, quali i criteri di valutazione, i giudizi comparativi e i punteggi attribuiti».
OSSERVA
1. Introduzione
Il Consiglio di Amministrazione (CDA) è l’organo di indirizzo strategico e di governo dell’INRiM. Ai sensi dello Statuto dell’INRiM il CDA è costituito da tre membri, di cui uno designato «dalla comunità scientifica e disciplinare di riferimento mediante selezione effettuata da un apposito Comitato di Selezione composto da cinque personalità, esterne all’INRiM, di chiara fama e competenza nei settori ricompresi nel perimetro della ricerca costitutiva della metrologia» (art. 7, comma 3, lett. b). Il Comitato di Selezione a sua volta «individua una rosa di candidati, non inferiore a tre e non superiore a cinque, tra i quali verrà effettuata la scelta del Consigliere mediante una procedura elettorale trasparente, il cui elettorato attivo è costituito dal personale di ruolo dell’INRiM in organico alla data di nomina del Comitato di Selezione» (ibidem).
In tale quadro, il Comitato di Selezione ha approvato specifico avviso pubblico con cui sono state definite le modalità e i termini per la presentazione delle candidature per la formazione della rosa dei nominativi da sottoporre alla procedura elettorale ai fini dell’individuazione del componente del CDA designato dalla comunità scientifica e disciplinare di riferimento, in attuazione dell’art. 7, comma 3, lettera c), dello Statuto dell’INRiM.
In relazione a tale procedura, è stata presentata, contestualmente, una domanda di accesso civico e documentale agli atti per la selezione della rosa dei candidati (criteri, verbali, schede di valutazione individuale o giudizi analitici, note istruttorie, pareri tecnici o legali, comunicazioni intercorse tra il Comitato di Selezione e gli uffici dell’Ente o il Ministero vigilante e ogni allegato ai verbali), al fine di consentire la piena ricostruzione dell’iter logico-giuridico che ha condotto all’individuazione della rosa dei candidati e alla verifica della coerenza dei profili professionali (scientifici e tecnologico-gestionali) con i requisiti previsti dalla disciplina di settore.
2. Profili riguardanti l’accesso documentale
Occorre precisare in via preliminare che, come indicato anche da ANAC nelle Linee guida in materia di accesso civico, «L’accesso generalizzato deve essere […] tenuto distinto dalla disciplina dell’accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (d’ora in poi “accesso documentale”). La finalità dell’accesso documentale ex l. 241/90 è, in effetti, ben differente da quella sottesa all’accesso generalizzato ed è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà – partecipative e/o oppositive e difensive – che l’ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari. Più precisamente, dal punto di vista soggettivo, ai fini dell’istanza di accesso ex lege 241 il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un “interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”» (par. 2.3).
Nelle medesime Linee guida è precisato che «Tenere ben distinte le due fattispecie è essenziale per calibrare i diversi interessi in gioco allorché si renda necessario un bilanciamento caso per caso tra tali interessi. Tale bilanciamento è, infatti, ben diverso nel caso dell’accesso 241 dove la tutela può consentire un accesso più in profondità a dati pertinenti e nel caso dell’accesso generalizzato, dove le esigenze di controllo diffuso del cittadino devono consentire un accesso meno in profondità (se del caso, in relazione all’operatività dei limiti) ma più esteso, avendo presente che l’accesso in questo caso comporta, di fatto, una larga conoscibilità (e diffusione) di dati, documenti e informazioni» (ibidem).
Tenuto presente quanto sopra, si rileva che nella domanda di riesame il soggetto istante ha richiamato, fra l’altro, l’esistenza di proprio interesse qualificato che dovrebbe portare all’accoglimento dell’istanza di accesso ai documenti richiesti. Ai sensi della disciplina di settore, tuttavia, questa Autorità non è competente a pronunciarsi sull’eventuale esistenza di tale interesse e sul connesso diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo la l. n. 241/1990. La valutazione riguardante l’effettiva sussistenza, alla luce di quanto riportato dal soggetto istante, di «un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso» resta di competenza dell’amministrazione adita ed è sindacabile di fronte alle competenti autorità ai sensi dell’art. 25 della citata legge. Come previsto dal Codice, infatti, i «presupposti, le modalità, i limiti per l’esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso» (art. 69, comma 1).
3. Profili riguardanti l’accesso civico
Quanto invece all’accesso civico alla documentazione richiesta, il RPCT ha tramesso al Garante ai fini istruttori i documenti detenuti dall’amministrazione di seguito elencati:
- a. Verbale n. 1 del Comitato di selezione relativo alla Riunione preliminare e contenente l’approvazione dell’Avviso Pubblico di selezione;
- a1. Avviso pubblico di selezione (richiamato dal Verbale n. 1);
- b. Verbale n. 2 del Comitato di selezione relativo alla valutazione delle candidature;
- c. e-mail del 20/3/2026, con la quale, tra l’altro, si informa l’elettorato attivo dell’avvenuta pubblicazione sulla Intranet dell’Istituto dei curricula dei candidati.
Il RPCT ha rappresentato al riguardo che «Non risultano agli atti ulteriori documenti che possano integrare la richiesta di accesso dell’istante, neppure con riferimento al punto 5, sopra non citato, con il quale veniva richiesto ogni ulteriore atto o documento presupposto, connesso, consequenziale o comunque coordinato alla procedura di selezione in oggetto, nonché note, pareri e quant’altro utile alla ricostruzione dell’iter logico-giuridico che ha condotto all’individuazione della rosa dei candidati».
Dall’esame dei documenti trasmessi sopra elencati, risulta che gli stessi contengono limitati dati personali, quali il nominativo dei componenti del Comitato di selezione e quello del funzionario responsabile della procedura che coadiuva il predetto Comitato, nonché – ma esclusivamente nel documento di cui sopra alla lett. b) – i nominativi dei soggetti che hanno presentato la propria candidatura di cui solo uno è stato successivamente eletto.
L’amministrazione ha rifiutato l’accesso civico a tutti i documenti, richiamando fra l’altro motivi di protezione dei dati personali dei partecipanti alla selezione non eletti.
In tale quadro, si ricorda che questa Autorità si è già espressa in passato sulla questione dell’accesso civico a “manifestazioni di interesse” inviate a pp.aa. per partecipare a un avviso pubblico o a dati personali riferiti a soggetti che hanno solo presentato la candidatura, ma non sono stati selezionati per l’incarico, evidenziando la sussistenza del limite all’accesso civico derivante dalla protezione dei dati personali (cfr. pareri contenuti nei provvedimenti di seguito indicati: n. 162 del 30/3/2017, in www.gpdp.it, doc. web n. 6393422; n. 222 dell’1/6/2023, ivi, doc. web n. 9908447. Vd. anche provv. n. 65 del 6/2/2026, ivi, doc. web n. 10222830; n. 156 del 17/9/2020, ivi, doc. web n. 9464939; n. 162 del 30/3/2017, ivi, doc. web n. 6393422; n. 200 del 7/11/2019, ivi, doc. web n. 9196072).
Occorre infatti avere presente che nelle valutazioni da effettuare in ordine alla possibile ostensione di dati personali (o documenti che li contengono) tramite l’istituto dell’accesso civico, deve essere tenuto in considerazione che – a differenza dei documenti a cui si è avuto accesso ai sensi della l. n. 241/1990 – i dati e i documenti che si ricevono a seguito di una istanza di accesso civico divengono «pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’articolo 7», sebbene il loro ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013). Di conseguenza, è anche alla luce di tale amplificato regime di pubblicità dell’accesso civico che va valutata l’esistenza di un possibile pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali dei soggetti controinteressati, in base al quale decidere se rifiutare o meno l’accesso ai dati, informazioni o documenti richiesti.
La circostanza di avere solo presentato una candidatura e di non essere stato selezionato è un’informazione di tipo personale che non sempre si desidera portare a conoscenza di soggetti estranei e la cui ostensione, anche considerando il particolare regime di pubblicità dei dati e delle informazioni ricevuti tramite l’istituto dell’accesso civico (cfr. art. 3, comma 1, d. lgs. n. 33/2013), può determinare un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà dei soggetti controinteressati non selezionati – che peraltro non risultano essere stati coinvolti nel procedimento riguardante l’accesso civico impedendogli di presentare un’eventuale opposizione motivata – arrecando a questi ultimi proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013 (art. 5, par. 1, lett. b e c, del RGPD).
Tenendo conto della tipologia dell’informazione personale oggetto di possibile conoscenza generalizzata, un eventuale accoglimento dell’accesso civico generalizzato ai nominativi di coloro che non sono stati eletti a componente del Consiglio di amministrazione (ma hanno solo presentato una domanda per la candidatura) potrebbe determinare ripercussioni negative sul piano professionale, personale, sociale e relazionale, sia all’interno che all’esterno dell’ambiente lavorativo dei controinteressati, tenendo anche conto di eventuali possibili prospettive di carriera. Bisogna, inoltre, tener conto delle ragionevoli aspettative di confidenzialità di questi ultimi in relazione al trattamento dei propri dati personali al momento in cui questi sono stati raccolti dall’amministrazione, nonché della non prevedibilità, al momento della raccolta dei dati, delle conseguenze derivanti dalla eventuale conoscibilità da parte di chiunque dei dati richiesti tramite l’accesso civico (cfr. par. 8.1 delle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, cit.).
Ciò chiarito, dagli atti non emergono, invece, elementi che possano consentire di ritenere che l’accesso civico agli altri dati personali contenuti nei documenti sopradescritti, quali i nominativi dei componenti del Comitato di Selezione o del soggetto successivamente eletto come membro del CDA possa essere rifiutato per l’esistenza del pregiudizio di cui all’art. 5-bis, comma 2, lett. a). Ciò anche considerando il regime di pubblicità previsto dalla disciplina statale in materia di trasparenza per le Commissioni di concorso o per i soggetti titolari di indirizzo politico (cfr. artt. 14, 15 e 19 del d. lgs. n. 33/2013). Quanto invece al nominativo del funzionario responsabile della procedura che coadiuva il predetto Comitato – come evidenziato nelle Linee guida di ANAC in materia di accesso civico – si ritiene che «in generale e salvo ogni diversa valutazione nel caso concreto, anche in ragione del contenuto dell’atto, sulla base dei parametri illustrati nelle […] Linee guida, non osti in linea di principio all’ostensione di un documento la sola presenza, sullo stesso, dell’indicazione nominativa del funzionario o del dirigente che l’ha adottato, essendo la conoscibilità esterna di questi dati personali normalmente connaturata allo svolgimento della funzione pubblica di volta in volta esercitata» (par. 8.1, nota n. 18).
Facendo seguito a tutto quanto sopra osservato, si invita pertanto l’amministrazione – ai sensi della normativa vigente e delle indicazioni contenute nelle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico (par. 8.1.) – a riesaminare la motivazione contenuta nel provvedimento di diniego dell’accesso civico generalizzato, valutando la possibilità di fornire un accesso civico parziale ai documenti detenuti oggetto dell’istanza, previo oscuramento dei nominativi dei candidati non eletti, tenendo al riguardo presente che la disciplina statale di settore prevede che, se i limiti all’accesso civico «riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l’accesso agli altri dati o alle altre parti» (art. 5-bis, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013).
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
esprime parere nei termini suesposti in merito alla richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRiM), ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013.
Roma, 6 agosto 2026
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Stanzione
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Filippi
Scheda
10286843
06/08/26
Argomenti
Tipologie
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