La Cassazione conferma la correttezza dell'operato del Garante privacy
La Cassazione conferma la correttezza dell'operato del Garante privacy
La Cassazione conferma la correttezza dell'operato del Garante privacy
Respinti due ricorsi contro le sanzioni per la pubblicazione di dati che rendevano identificabili soggetti estranei a una vicenda giudiziaria: la Suprema Corte dà ragione all'Autorità sia sui tempi del procedimento, sia nel merito
La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità dell'azione del Garante per la protezione dei dati personali, respingendo, con le sentenze nn. 24861/2026 e 22791/2026, i ricorsi proposti avverso le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità - rispettivamente di 20.000 euro alla Società Editoriale Il Fatto S.p.A. e di 2.000 euro a Chiarelettere S.r.l. (oggi incorporata in Garzanti S.r.l.) - per la pubblicazione di un articolo, successivamente ripreso in un libro, contenente informazioni idonee a rendere identificabili i figli di una persona coinvolta in una vicenda giudiziaria.
Sul piano procedurale, la Suprema Corte ha chiarito che il procedimento avviato a seguito di un reclamo e quello volto all'eventuale applicazione di una sanzione amministrativa sono autonomi e distinti. Il termine previsto dall'articolo 143, comma 3, del Codice in materia di protezione dei dati personali per la decisione sul reclamo è posto a tutela del diritto del reclamante a ottenere una risposta in tempi ragionevoli: il suo superamento, pertanto, non determina la decadenza del potere sanzionatorio del Garante, che resta soggetto ai soli termini, previsti dalla legge n. 689 del 1981, per la contestazione della violazione e per la prescrizione quinquennale - termini che, nei casi esaminati, risultavano rispettati.
Anche nel merito i ricorsi sono stati respinti. La Cassazione ha condiviso la valutazione già compiuta dai giudici di primo grado (Tribunale di Roma e Tribunale di Milano), secondo cui la pubblicazione dei nomi dei figli, unitamente al titolo di studio e all'attività professionale svolta, ha ecceduto il limite dell'essenzialità dell'informazione rispetto ai fatti di interesse pubblico narrati, trattandosi di soggetti privi di notorietà pubblica e non protagonisti della vicenda giudiziaria oggetto della narrazione.
Le due pronunce ribadiscono un principio cardine dell'attività di vigilanza dell'Autorità: l'interesse pubblico alla conoscenza di una vicenda giudiziaria non giustifica la diffusione di informazioni ulteriori rispetto a quelle effettivamente essenziali per comprenderla, specialmente quando i dati diffusi riguardano soggetti terzi, estranei ai fatti narrati. Il Garante prosegue nella propria attività di bilanciamento tra il diritto di cronaca e di informazione, da un lato, e la tutela della riservatezza delle persone coinvolte, anche indirettamente, in vicende giudiziarie altrui, dall'altro.
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