Provvedimento del 23 settembre 2026 [10307852]
Provvedimento del 23 settembre 2026 [10307852]
[doc. web n. 10307852]
Provvedimento del 23 settembre 2026
Registro dei provvedimenti
n. 759 del 23 settembre 2026
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia, componente, e l’avv. Luigi Montuori, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);
VISTE le Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica” di cui all’art. 139 del Codice e al relativo allegato 1 (di seguito “Regole deontologiche”);
VISTO il reclamo presentato dai sigg. XX e XX in data 27 marzo 2026 ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, con cui è stata lamentata una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali da parte di Cairo Editore S.p.a.
ESAMINATA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il prof. Pasquale Stanzione;
1. FATTO E SVOLGIMENTO DELL’ISTRUTTORIA
In data 27 marzo 2026 i signori XX e XX – assistiti dal proprio legale - hanno presentato un reclamo relativo alla pubblicazione sul XX - edizione n. 13 del 26 marzo 2026 – di una «immagine in chiaro del cadavere della povera Chiara adagiato sugli scalini ricoperti di abbondanti macchie di sangue (immagine oscurata solo nella parte raffigurante il viso della vittima)».
I reclamanti, in particolare, hanno affermato che nel servizio giornalistico sono stati «affrontati degli argomenti che non hanno la benché minima attinenza con la scena cruda e raggelante raffigurata nella fotografia» e che pertanto la pubblicazione «ha leso la dignità i) della memoria della povera Chiara […] e ii) dei suoi genitori, che sono rimasti, com’è immaginabile, molto turbati dalla vista di quella immagine del corpo della figlia pubblicata su di una rivista settimanale a larga diffusione».
I reclamanti hanno altresì evidenziato l’impatto doloroso della visione di siffatta immagine e ritengono che la sua pubblicazione configuri una violazione della dignità della vittima e loro, in qualità di genitori, nonché una violazione del principio di essenzialità dell’informazione
2. AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L’ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI CORRETTIVI E SANZIONATORI E DIFESE DELLA PARTE
2.1. Avvio del procedimento (art. 166, comma 5)
In base alle evidenze documentali e al conseguente accertamento delle presunte violazioni, il Garante ha provveduto a notificare alla Società in data 11 giugno 2026 l’avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice in relazione alla violazione dell’art. 5, par. 1 e dell’art. 85 del Regolamento, degli art. 136 ss. e, in particolare, dell’art. 137, comma 3, del Codice, nonché degli artt. 6 e 8 delle Regole deontologiche di cui all’allegato A1 del Codice e, conseguentemente, dell’art. 2-quater del Codice che dispone che il rispetto delle Regole deontologiche costituisce «condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento».
2.2. Difese della Parte (art. 166, comma 6, del Codice)
La Società, in data 9 luglio 2026, ha inviato i propri scritti difensivi ai sensi dell’art. 18 della legge n. 689/1981, dai quali emergono le seguenti argomentazioni:
- gli articoli «oggetto di contestazione si inseriscono in un contesto di rinnovato esignificativo interesse pubblico relativo alla nota vicenda giudiziaria dell'omicidio di Garlasco, riemerso a seguito della decisione della Procura competente di riaprire le indagini», pertanto «la trattazione giornalistica si è collocata nell'ambito di un dibattito pubblico ampio e attuale, alimentato da nuovi sviluppi investigativi, dalla rivalutazione di elementi probatori già acquisiti e dall'emersione di nuove ipotesi ricostruttive della dinamica delittuosa». In questo contesto, «l'attività giornalistica svolta dalla testata ha perseguito esclusivamente finalità informative, esercitando il diritto di cronaca costituzionalmente garantito e tutelato, nel rispetto dell'art. 136 del Codice Privacy e dell'art. 85 del Regolamento (UE) 2016/679, che riconoscono e tutelano il diritto di cronaca quale espressione della libertà di informazione»;
- inoltre è stato obiettato che l’Autorità nelle sue conclusioni avrebbe presupposto «una valutazione della fotografia isolatamente considerata, senza tener conto del contesto editoriale nel quale essa è stata pubblicata, della funzione informativa concretamente assolta dall'immagine e del particolare momento storico e investigativo nel quale il servizio giornalistico è stato realizzato», dal momento che il principio di essenzialità dell'informazione «non introduce un divieto assoluto di pubblicazione di immagini suscettibili di incidere sulla sfera personale degli interessati, ma impone una valutazione concreta e proporzionata della loro effettiva funzione informativa nel contesto del servizio giornalistico» e, pertanto, non è richiesto che «ogni singolo elemento descrittivo sia strettamente indispensabile in senso assoluto, bensì che esso presenti un collegamento funzionale con la notizia e contribuisca alla rappresentazione dei fatti di interesse pubblico oggetto dell'informazione»;
- dal momento che «sono state scoperte nuove tracce» e sono stati «riscritti gli orari dell’omicidio, il movente e la dinamica», avrebbe dovuto essere considerata «la rilevanza delle immagini del cadavere che, peraltro, già in passato erano state rese note da diversi organi di stampa», circostanza evidenziata per giunta anche da altri articoli e servizi di cronaca proprio a supporto della ricostruzione di piste alternative, citando quale esempio anche il caso della trasmissione “XX”;
- peraltro, è stato altresì osservato che la fotografia contestata «raffigura il luogo stesso nel quale si erano verificati gli eventi oggetto della ricostruzione degli inquirenti. Le nuove consulenze e le ipotesi investigative illustrate nell’articolo riguardavano, infatti, la dinamica dell'aggressione, la successione delle azioni attribuite all'autore del delitto, nonché proprio la posizione del corpo della vittima e la ricostruzione delle modalità attraverso le quali il fatto si sarebbe svolto»; pertanto «l'immagine pubblicata era funzionalmente collegata alla notizia e contribuiva alla rappresentazione del contesto materiale nel quale gli accertamenti investigativi trovavano il proprio fondamento»;
- d’altro canto è stato affermato che, «sostenere che tale fotografia sia del tutto priva di funzione informativa significherebbe ridurre il giudizio di essenzialità ad un parametro meramente astratto, fondato sulla sola possibilità teorica di comprendere il testo dell'articolo anche in assenza dell'immagine. È evidente come in ambito giornalistico - e soprattutto in casi eclatanti ove si pone in dubbio una sentenza di condanna passata in giudicato – l'informazione non si esaurisca nella mera trasmissione di dati testuali, ma comprende anche la rappresentazione visiva dei fatti, nella misura in cui essa contribuisca a rendere intellegibile il contesto della notizia e non si traduca in una gratuita esposizione della sofferenza o della dignità della persona»; ciò, in quanto «la fotografia non è stata pubblicata allo scopo di suscitare emozioni morbose o di indulgere in una spettacolarizzazione della violenza. Essa è stata inserita all'interno di un servizio giornalistico dedicato all'analisi dei nuovi sviluppi investigativi e costituiva parte integrante delia ricostruzione dei luoghi e delle modalità dell'omicidio»;
- è stato sostenuto, altresì, che l’impatto emotivo della fotografia non può essere l’unico parametro per valutare l’eccedenza dei limiti del diritto di cronaca e, di conseguenza, l’illiceità della sua pubblicazione, poiché altrimenti, la pubblicazione di qualunque rappresentazione fotografica di un grave fatto di cronaca, specie se concernente un omicidio, sarebbe sempre illecita in quanto suscettibile di provocare un turbamento emotivo nel lettore; ne conseguirebbe una censura sotto mentite spoglie di ogni fotografia di guerra, o di fotografie che hanno segnato la storia della cronaca giudiziaria italiana e che pur tutt’oggi sono liberamente fruibili;
- al contrario, la pubblicazione di tali fotografie, benché connotate da particolare crudezza, sarebbe da considerare lecita in quanto esse avrebbero un’autonoma e rilevante portata formativa; il trattamento de quo rimarrebbe dunque nell’alveo della libertà editoriale garantita dall’art. 21 della Costituzione, dall’art. 10 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e dall'art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;
- in particolare, è stato argomentato che la soglia della manifesta violazione dei principi che regolano il trattamento dei dati personali nell'attività giornalistica nel caso di specie non sia stata affatto superata, poiché «l'immagine contestata (come detto già oggetto di pubblicazione da parte di altre testate), infatti, era strettamente inserita nel contesto dell'articolo, risultava funzionalmente collegata ai fatti narrati ed era stata oggetto di specifici accorgimenti diretti a limitarne l'impatto visivo. In effetti, l'immagine era stata pixellata per tutta la parte del corpo, e non solo il particolare del volto. Dunque, la pubblicazione è avvenuta con l'adozione di accorgimenti volti a contenere l'impatto dell'immagine. La scelta di oscurare parzialmente la fotografia dimostra che la pubblicazione non mirava a ledere la dignità della persona, ma costituisce la prova del bilanciamento, concretamente operato, tra l'interesse informativo e la tutela della riservatezza, limitando l'impatto visivo e la riconoscibilità degli elementi più sensibili»;
- oltre alla sussistenza dei requisiti di essenzialità agli scopi di informazione pubblica e continenza dell’immagine in questione, è stato ritenuto carente, ai fini dell'irrogazione della sanzione, il requisito dell’elemento soggettivo in capo alla Società: infatti il giornale avrebbe agito ritenendo di operare entro il perimetro della disciplina speciale prevista per l’attività giornalistica;
- la pubblicazione contestata costituisce «il risultato di una valutazione editoriale effettuata nell'ambito di una materia caratterizzata da inevitabili margini di apprezzamento. La testata ha operato nella ragionevole convinzione della liceità del trattamento, ritenendo che la fotografia fosse funzionalmente collegata ai fatti narrati e conforme ai limiti del diritto di cronaca. Non risulta pertanto configurabile alcuna volontà di violare la disciplina in materia di protezione dei dati personali. Parimenti deve escludersi qualsiasi profilo di colpa qualificata. L'attività editoriale è stata preceduta da una valutazione della pertinenza dell'immagine rispetto al contenuto dell'articolo, nonché dall'adozione di specifiche cautele tecniche volte a limitarne l'impatto rappresentativo»;
- infine, ai fini dell’eventuale commisurazione della sanzione, viene evidenziato che «la natura esclusivamente giornalistica del trattamento, effettuato nell'ambito dell'esercizio della libertà di informazione; l'eccezionale interesse pubblico della vicenda trattata; la buona fede della Società e la ragionevole convinzione circa la liceità della pubblicazione; l'adozione di accorgimenti tecnici volti a limitare l'impatto dell'immagine; la piena collaborazione prestata nel corso dell'istruttoria; l'assenza di qualsiasi trattamento contestato; l'adozione di un Modello Organizzativo Privacy, di procedure interne dedicate alla protezione dei dati personali, di un Codice Etico aziendale, già allegate nei precedenti scritti di cui è procedimento; la tempestiva implementazione di ulteriori misure organizzative finalizzate a rafforzare il controllo preventivo sui contenuti editoriali concernenti vittime di reato. Cairo Editore, a dimostrazione della propria sensibilità al tema, ha recentemente diffuso a tutte le redazioni una circolare in cui richiama tutti gli operatori al rigoroso rispetto della normativa, con particolare riferimento ai dati delle vittime di reato»;
- da ultimo, è stata richiesta l’applicazione della sanzione nella misura minima, nella migliore applicazione del principio di proporzionalità in ragione sia della situazione economica del prodotto editoriale “XX”, come comprovato dall’ultimo bilancio di esercizio, sia, in particolare, della diffusione del numero in questione, non più reperibile dall’aprile 2026 e venduto in circa 33 mila copie.
3. VALUTAZIONI DELL’AUTORITÀ
Occorre premettere che l’Autorità è chiamata a pronunciarsi su un caso sul quale l’attenzione mediatica è stata - ed è - tale da andare ben oltre l’esercizio del diritto e dovere di cronaca, degradando verso una «continua e morbosa spettacolarizzazione», in contrasto con il principio di essenzialità dell’informazione; ciò, a partire dalle prime indagini e rinnovandosi più recentemente con la loro riapertura. Circostanza che il Garante si è trovato a dover stigmatizzare più volte, rivolgendosi alla generalità degli organi di informazione e richiamando al doveroso rispetto della persona, della sua dignità, quale limite e garanzia nei confronti non solo della vittima e dei familiari ma anche degli indagati e delle persone a vario titolo coinvolte nella vicenda giudiziaria (provvedimento n. 490 del 3 luglio 2026 [doc. web n. 10273026]; comunicati stampa del 14 dicembre 2007, 24 agosto 2007, 30 gennaio e 15 maggio 2026 [doc. web nn. 1469751, 1435264, 10215207, 10250954]).
È in tale quadro che sono stati posti all’attenzione dell’Autorità alcuni specifici trattamenti di dati personali sui quali l’Autorità è stata formalmente chiamata ad esprimersi, come nel provvedimento n. 490 del 3 luglio 2026 [doc. web n. 10273026], concernente anche la trasmissione “XX” – quest’ultima, tra l’altro, richiamata nelle memorie difensive della Società –.
Ebbene, sulla base degli elementi acquisiti e dei fatti emersi a seguito dell’attività istruttoria svolta dall’Ufficio risulta che sul XX n. 13 del 26 marzo 2026, a pag. 10, è stata diffusa una immagine ritraente il luogo del ritrovamento del cadavere di Chiara Poggi, con piena evidenza del corpo della giovane riverso sulle scale – seppur parzialmente “pixelato” – circondato da copiosa quantità di sangue.
Relativamente a quanto fin ora esposto, si evidenzia che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”.
Ciò premesso, si rammenta che l’art. 85 del Regolamento stabilisce che il diritto degli Stati membri deve conciliare la protezione dei dati personali con il diritto alla libertà di espressione e di informazione, “incluso il trattamento a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria”.
In particolare, ai fini del trattamento effettuato per tali scopi, il medesimo articolo dispone che siano gli Stati membri a prevedere “esenzioni o deroghe rispetto ai capi II (principi), III (diritti dell'interessato), IV (titolare del trattamento e responsabile del trattamento), V (trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali), VI (autorità di controllo indipendenti), VII (cooperazione e coerenza) e IX (specifiche situazioni di trattamento dei dati) qualora siano necessarie per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali e la libertà d'espressione e di informazione”.
In ragione di ciò, l’art. 136 del Codice stabilisce che ai trattamenti effettuati “nell’esercizio della professione di giornalista e per l’esclusivo perseguimento delle relative finalità” ovvero “dai soggetti iscritti nell’elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti” ovvero finalizzati “esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell'espressione accademica, artistica e letteraria” si applichi una disciplina speciale ai sensi dell’art. 85 del Regolamento.
Rispetto alla diffusione dei dati per le finalità di cui sopra, l’art. 137, comma 3, dispone specificamente che “restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del Regolamento e all'articolo 1 del […] codice e, in particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico”.
Inoltre, si rammenta anche che con delibera del Garante n. 491 del 29 novembre 2018, in G.U. 4 gennaio 2019, n. 3, sono state adottate le Regole deontologiche relative ad attività giornalistiche, allegato A.1 al Codice.
L’art. 6 delle Regole deontologiche stabilisce che la divulgazione “di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l’informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell’originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti”.
Inoltre, l’art. 8 delle Regole deontologiche prevede che, salva l’essenzialità dell’informazione, il giornalista non fornisca notizie o non pubblichi immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né si soffermi su “dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia odell’immagine”.
Orbene, alla luce di quanto fin ora rammentato, il combinato disposto dell’art. 85 del Regolamento, degli artt. 136 ss. del Codice e delle Regole deontologiche, rappresenta la condizione di liceità dei trattamenti di dati personali effettuati a scopo giornalistico.
Qualora, infatti, il trattamento non venga ricompreso nella particolare deroga prevista per l’ambito giornalistico, in assenza di un’altra valida base giuridica, va considerato illecito.
Infatti, le esenzioni e le deroghe rispetto alla disciplina generale sul trattamento dei dati personali non esonerano tuttavia chi tratta i dati nell’esercizio della libertà di espressione e di informazione dal rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (artt. 1 par.2 e 85 del Regolamento, artt. 1, 136 -139 del Codice) e lo vincolano all’osservanza di alcuni principi, tra i quali quello dell’“essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico” (art. 137, comma 3 del Codice). Detto principio - esplicazione del più generale principio di minimizzazione dei dati (art.5 lett. c) del Regolamento - trova specificazione nelle Regole deontologiche la cui osservanza costituisce «condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento» (art. 2 quater del Codice).
Proprio le Regole deontologiche, d’altra parte, pongono espressamente un limite alla divulgazione di dettagli di violenza o di immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca che possano rivelarsi lesive della dignità della persona (art. 8).
Come più volte ribadito dal Garante, anche precedentemente al fatto di cronaca di attuale attenzione, si tratta di garanzie che non vengono meno con il decesso della persona e che possono essere invocate anche dai familiari a tutela della memoria e della dignità della persona deceduta (art. 2-terdecies del Codice e, ex pluribus, provv. n.701 del 23 ottobre 2025, doc. web n. 10218967).
Venendo alla fattispecie di cui al presente provvedimento, pur riconoscendo che il caso del delitto di Garlasco ha dato luogo a una delle vicende giudiziarie più discusse e controverse della storia recente della cronaca nera italiana, si deve rilevare che la diffusione, a distanza di lungo tempo dall’accaduto, delle immagini raffiguranti il luogo del ritrovamento del cadavere di Chiara Poggi imbrattato di sangue e delle inquadrature parziali sul corpo riverso sulle scale, nulla aggiunge alle notizie sulla vicenda né risulta indispensabile a descrivere i modi particolari con cui si sono svolti i fatti o a qualificarne i protagonisti.
Trattandosi, del resto, di fatti e dinamiche già note da tempo, a cui non occorre aggiungere ulteriori rappresentazioni al fine di chiarirne la descrizione, la pubblicazione enfatica delle suddette immagini su un settimanale dedicato alla cronaca di attualità deve essere considerata, a fronte della rilevanza sociale dell’immagine e della notizia che intendeva supportare, come un dettaglio di violenza ingiustificato lesivo della dignità della defunta Chiara Poggi.
In altri termini, pur rilevando che il trattamento di cui si discute si inserisce in una cornice di grande attenzione e dibattito sulla attività investigativa effettuata in seguito alla morte di Chiara Poggi, l’intento di fare luce su alcune ulteriori dinamiche del delitto – anche alla luce della riapertura delle indagini –è da ritenersi comunque non proporzionato in rapporto agli effetti pregiudizievoli che determina sul diritto al rispetto della dignità della vittima e della sua memoria; diritto che anche ai genitori spetta tutelare.
Pertanto, in virtù di quanto fin ora esposto in fatto e in diritto, la pubblicazione sul XX, n. 13 del 26 marzo 2026, di immagini ritraenti il cadavere adagiato sugli scalini ricoperti di abbondanti macchie di sangue (immagine oscurata solo nella parte raffigurante il viso) risulta in contrasto con la disciplina in materia di protezione dei dati personali.
Infatti, la diffusione di tali immagini, seppur da inquadrarsi nel contesto di una ricostruzione giornalistica avente ad oggetto un caso di cronaca di rinnovata ampia risonanza, non appare conforme al principio di “essenzialità dell’informazione” di cui all’art. 6 delle Regole deontologiche e lesive della dignità della persona ai sensi dell’art. 8 delle Regole deontologiche, posto che le ricostruzioni ipotizzate nell’articolo avrebbero potuto essere illustrate senza l’impiego delle immagini lamentate, anche tenuto conto della natura delle stesse, idonee a dare evidenza a dettagli della violenza posta in essere ai danni della giovane.
Inoltre, si rileva che la diffusione delle immagini ritraenti l’area in cui è stato rinvenuto il corpo di Chiara Poggi, dando particolare evidenza al sangue nonché delle immagini ritraenti il cadavere della vittima o, comunque di sue parti, comporta la violazione del principio di minimizzazione dei dati di cui all’art. 5, par. 1, lett. c), alla stregua del quale i dati devono essere “adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati”, di cui l’essenzialità dell’informazione rappresenta, come già osservato, un’esplicazione.
Invero, il Garante, nel bilanciare il diritto alla riservatezza con il diritto alla libera manifestazione del pensiero di cui all’art. 21 Cost., da cui discendono sia il diritto di informare che il diritto di essere informati, ha concluso che le immagini delle macchie di sangue e delle gambe del cadavere di Chiara Poggi sono ingiustamente lesive della dignità personale della vittima e della sua famiglia senza nulla aggiungere, una volta di più, alla narrazione dei fatti e delle vicende legate al caso giudiziario che il settimanale si propone di raccontare. Non vi è infatti alcuna informazione ulteriore che può essere tratta dalla visione di tali immagini né a beneficio di coloro che contribuiscono al racconto pubblico della vicenda né dei cittadini che intendano informarsi sui fatti e le circostanze del delitto.
Le immagini in questione non concorrono, per altro verso, neanche a conferire profili di originalità alle notizie riportate, in quanto non si tratta di particolari “nuovi” rispetto a quanto già raccontato abbondantemente in precedenza. Né può riconoscersi alle stesse immagini oggetto di reclamo una rilevanza socio-culturale, politica o di denunzia quale quella attribuibile ad altre immagini citate nelle memorie difensive della Società (es. le foto di Aldo Moro) né appaiono assimilabili ad altri casi di cronaca pure menzionati dalla difesa (il decesso di David Rossi).
Assume, invece, rilievo nel caso di specie il diritto dei reclamanti, in quanto genitori della vittima, a proteggere la memoria e la dignità della figlia defunta, stante anche quanto disposto dall’art 2 terdecies del Codice, e, per giunta, anche la pubblicazione delle immagini degli ambienti della casa di famiglia imbrattata di sangue non può essere giustificata sotto il profilo dell’essenzialità dell’informazione, in quanto tale diffusione ha concretato una grave violazione della dignità della vittima e della sua famiglia.
D’altra parte, appare invero che il legittimo esercizio del diritto e dovere di cronaca su una vicenda di indubbio interesse pubblico abbia spinto in questo caso il titolare (ma è con tutta evidenza una tendenza generalizzata) ad attribuire all’utente (spettatore o lettore) un ruolo di “tecnico” al quale affidare la valutazione di dati “scientifici” emersi delle indagini giudiziarie, alla stregua di immagini forensi. Tale approccio tuttavia esula dai compiti dell’attività giornalistica e finisce inevitabilmente per spostare i confini e i presupposti di liceità della sua azione.
La pubblicazione delle immagini del sangue e del cadavere della vittima, o di sue parti, non supera, pertanto, il test di proporzionalità in quanto il sacrificio della dignità e della riservatezza richiesto non si giustifica alla luce dei benefici informativi che la proiezione di tali immagini ha apportato al dibattito pubblico e ai cittadini. Proprio questa circostanza avrebbe dovuto far propendere i giornalisti, nell’ambito del c.d. margine di apprezzamento editoriale, ad optare per la non pubblicazione di tali immagini sui due numeri del settimanale.
Alla luce di quanto fin ora esposto, si deve concludere che la diffusione delle immagini del cadavere della vittima sul numero 13 del 2026 è avvenuta in violazione dell’art. 5, par. 1, lett. a) e c) e dell’art. 85 del Regolamento, degli art. 136 ss. e, in particolare, dell’art. 137 del Codice, nonché degli artt. 6 e 8 delle Regole deontologiche di cui all’allegato A1 del Codice e, conseguentemente, dell’art. 2 quater del Codice.
4. CONCLUSIONI
Per i suesposti motivi, l’Autorità ritiene che le dichiarazioni, la documentazione e le ricostruzioni fornite dal titolare del trattamento nel corso dell’istruttoria non consentono di superare i rilievi notificati dall’Ufficio con l’atto di avvio del procedimento e che risultano pertanto inidonee a consentire l’archiviazione del presente procedimento, non ricorrendo peraltro alcuno dei casi previsti dall’art. 11 del Regolamento del Garante n. 1/2019.
Il trattamento posto in essere dalla società, risulta infatti illecito, nei termini su esposti, in relazione agli artt. 5, par. 1, lett. a) e c) e 85 del Regolamento, agli art. 136 ss. e, in particolare, all’art. 137, del Codice, nonché agli artt. 6 e 8 delle Regole deontologiche di cui all’allegato A1 del Codice e, conseguentemente, all’art. 2 quater del Codice.
5. MISURE CORRETTIVE
Alla luce di quanto esposto, si ritiene di disporre, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), il divieto di trattamento delle immagini in questione.
Pertanto, ai sensi dell’art. 58, par.2 lett. f del Regolamento si dispone il divieto di ulteriore diffusione delle immagini delle macchie di sangue e di parti del corpo della vittima quali indicate nell’atto di contestazione ai sensi dell’art. 58, par.2, lett. f) del Regolamento.
Si rappresenta, inoltre, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante.
[OMISSIS]
PER QUESTI MOTIVI
ai sensi degli artt. 57 e 83 del Regolamento, si dichiara l’illiceità del trattamento effettuato da Cairo Editore S.p.a., con sede legale in Milano, via Angelo Rizzoli, n. 8, P.I. 00507210326, ai sensi dell’art. 143 del Codice, per la violazione artt. 5, par. 1, lett. a) e c) e 85 del Regolamento, agli art. 136 ss. e, in particolare, all’art. 137, del Codice, nonché agli artt. 6 e 8 delle Regole deontologiche di cui all’allegato A1 del Codice e, conseguentemente, all’art. 2 quater del Codice;
ai sensi dell’art. 58, par.2, lett. f) del Regolamento, si dispone il divieto di ulteriore diffusione delle immagini relative alle macchie di sangue e a parti del corpo della vittima quali indicate nell’atto di contestazione, pubblicate sul XX, n. 13 del 2026;
[OMISSIS]
SI DISPONE
- ai sens i dell’art. 154-bis, comma 3, del Codice e dell’art. 37 del regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Garante;
- ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione delle violazioni e delle misure adottate in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento nel registro interno dell’Autorità previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento.
Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli articoli 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo individuato nel medesimo art. 10, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
Roma, 23 settembre 2026
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Stanzione
IL SEGRETARIO GENERALE
Montuori
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