Provvedimento del 23 settembre 2026 [10307873]
Provvedimento del 23 settembre 2026 [10307873]
[doc. web n. 10307873]
Provvedimento del 23 settembre 2026
Registro dei provvedimenti
n. 758 del 23 settembre 2026
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia, componente, e l’avv. Luigi Montuori, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);
VISTE le Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica” di cui all’art. 139 del Codice e al relativo allegato 1 (di seguito “Regole deontologiche”);
VISTO il reclamo presentato dai sigg. XX e XX in data 14 luglio 2025, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, con cui è stata lamentata una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali da parte di XX;
ESAMINATA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. Agostino Ghiglia;
PREMESSO
1. Premessa
Con provvedimento d’urgenza n. 411 dell’11 luglio 2025 il Garante ha disposto, in via d’urgenza, il divieto di trattamento delle immagini afferenti all’esame autoptico del corpo di Chiara Poggi, vittima di omicidio a Garlasco il 13 agosto 2007, rese disponibili agli iscritti al canale www... in data XX. Con nota dell’11 luglio 2025 è stato trasmesso il provvedimento all’indirizzo di residenza del Sig. XX risultante dal certificato di residenza AIRE e alla mail resa disponibile sul canale You Tube citato.
In data 14 luglio 2025 il Sig. XX, tramite l’Avv. Federico Federico, ha comunicato la sospensione della utilizzazione del predetto materiale fotografico nel citato canale.
2. Il reclamo pervenuto.
Al provvedimento, adottato d’ufficio dal Garante, ha fatto seguito la formale presentazione di un reclamo in data 14 luglio 2025 da parte i signori XX e XX, genitori della vittima, i quali – assistiti dal proprio legale - hanno lamentato una violazione della vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali in relazione al suddetto trattamento.
I reclamanti, in particolare, hanno evidenziato come la messa in onda di quelle immagini – che ritraggono il corpo martoriato della figlia deceduta – «non aveva alcuna utilità al fine di far comprendere (o meglio comprendere) al telespettatore il contenuto del servizio, ma aveva con ogni evidenza un esclusivo intento “sensazionalistico”».
I reclamanti ritengono che siffatto trattamento abbia determinato una grave violazione della dignità della vittima e loro, in qualità di genitori, nonché una violazione del principio di essenzialità dell’informazione, quali richiamati dagli artt. 1 e 137 del Codice.
3. L’attività istruttoria
Con nota dell’8 agosto 2025 il Garante ha chiesto al titolare del trattamento di fornire osservazioni in merito a quanto lamentato nel reclamo.
Con nota del 9 settembre 2025 il titolare ha fornito riscontro scritto rappresentando che:
- la ricezione del provvedimento è avvenuta in data 23 luglio 2025, cioè undici giorni dopo la sua pubblicazione e a partire da tale data è pertanto divenuta esecutiva l’inibitoria ivi contenuta, emergendo uno scarto temporale rispetto al comunicato stampa emesso dall’Autorità il 12 luglio 2025 il quale annunciava la misura adottata da quest’ultima;
- la procedura di notifica del provvedimento sconta quindi irregolarità e ritardi ed inoltre il provvedimento non indica l’attività istruttoria alla base della sua adozione;
- il provvedimento e il comunicato stampa inducono erroneamente a ritenere che le immagini siano state diffuse e/o utilizzate a scopo commerciale, invece sono state utilizzate per un tempo limitato a scopi didattici, nell’ambito di alcune lezioni tenute da persona di comprovata esperienza in ambito investigativo e nella valutazione del materiale probatorio;
- riguardo ai contenuti del reclamo, in esso si fa impropriamente riferimento ad un “video” di approfondimento laddove invece si tratta di “masterclass” che «hanno riguardato l’intero materiale probatorio a disposizione dell’autorità giudiziaria all’epoca in cui si svolse il processo per l’omicidio di Chiara Poggi e, solo incidentalmente, hanno comportato l’esame di n. 4 fotografie del volto della ragazza. Il video è stato poi inviato ai soli corsisti e, proprio al fine di impedire la diffusione a terzi delle immagini, XX ha sovraimpresso le fotografie rendendole non utilizzabili»; la cautela adottata è dimostrata dalla circostanza che la visione delle fotografie, è stata resa possibile solo «durante la lezione live, con partecipazione dal vivo, in remoto e in ambiente riservato (equiparabile ad un’aula)» e l’utilizzo era esclusivamente a scopo didattico sulle tecniche investigative;
- l’attività contestata nel reclamo è finalizzata a dare un contributo di valutazione sulle evidenze investigative la cui regolarità risulta messa in discussione dalla riapertura delle indagini e, in questo contesto, l’analisi delle fotografie tratte dall’autopsia della vittima risulta utile e funzionale “all’approccio scientifico/operativo” offerto nel corso delle lezioni il cui scopo è quello di fornire nuovi elementi di valutazione per garantire alla vittima « il diritto di vedere assicurati alla giustizia tutti i responsabili del suo omicidio»
- «Ai sensi articolo 9, paragrafo 2, del GDPR il trattamento del dato personale è legittimo se ha ad oggetto atti processuali pubblici, resi tali in quanto inerenti un processo penale passato in giudicato»;
- il trattamento è conforme al principio di necessità di cui all’art. 5 del Regolamento in ragione delle finalità didattiche perseguite («esaminare la compatibilità dell’accertamento giudiziale, e della versione dei fatti ad esso collegata, con le lesioni presenti sul corpo della vittima, indicative di una aggressione subita da più persone») nonché al principio di proporzionalità, in ragione del limitato arco temporale e circoscritto contesto di visione delle immagini commentate sempre con approccio tecnico, scientifico e nel massimo rispetto;
- «in ragione dell’inibitoria del 11/07/2025, notificata il successivo 23/07/2025» l’utilizzazione delle fotografie è stata fermata a partire dal 14 luglio 2025.
4. La notifica delle violazioni e le memorie difensive.
Alla luce degli elementi istruttori, tenuto conto che il titolare del trattamento risiede in XX (come risulta dal certificato di residenza AIRE) e che, quindi, il termine per la notifica delle presunte violazioni è di 360 giorni dall’accertamento delle stesse (cfr. Regolamento del Garante n. 2/2019, Tabella B, n. 2), il Garante ha provveduto a notificare al titolare del trattamento, con nota del 6 marzo 2026, l’atto di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice in relazione alla violazione dell’art. 5, par. 1 e dell’art. 85 del Regolamento, degli art. 136 ss. e, in particolare, dell’art. 137 del Codice, nonché degli artt. 6 e 8 delle Regole deontologiche e, conseguentemente, dell’art. 2 quater del Codice che dispone che il rispetto delle Regole deontologiche costituisce «condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento».
Il titolare del trattamento ha inviato, in data 28 aprile 2026, i propri scritti difensivi, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 689/1981, con cui ha ribadito le proprie argomentazioni difensive in ordine alla irregolarità di notifica del provvedimento dell’11 luglio 2025 e, nel merito delle contestazioni, in particolare che:
- «XX non ha mai reso disponibile agli iscritti al suo canale YouTube alcuna fotografia di Chiara Poggi»; come già precisato nelle precedenti memorie difensive le fotografie delle ferite «sono state utilizzate in via del tutto incidentale, all’interno di lezioni con focus molto più ampio, in limitatissime occasioni, in un contesto privato e di approfondimento didattico» nell’ambito di «lezioni a pagamento, preesistenti ed autonome rispetto al richiamato materiale fotografico»; non vi è stata quindi alcuna diffusione né vendita a pagamento delle immagini;
- contrariamente a quanto affermato dal Garante, il materiale fotografico riveste utilità e rilevanza in quanto viene oggi utilizzato per una rilettura dei fatti omicidiari, come dimostra l’ampio risalto mediatico sulle nuove indagini, rilettura «della quale [il sig. XX] è stato oggettivamente precursore», ciò che ne esclude un’utilizzazione per scopi sensazionalistici;
- non è necessaria l’adozione di alcun provvedimento correttivo da parte dell’Autorità poiché le lezioni contenenti lo studio delle lesioni sul corpo di Chiara Poggi tenute da XX si sono svolte in ambiente privato e sono state già rese indisponibili a far data del 12 luglio 2025;
- il Garante non ha chiarito quali fossero le immagini acquisite agli atti, alla base del provvedimento d’urgenza;
- la documentazione istruttoria evidenzia che prima della presentazione del reclamo dei sigg.ri XX e XX, il loro legale ha avuto contatti con l’Ufficio del Garante, circostanza che dimostra che «il contatto ha avuto ad oggetto l’anticipazione (e l’esposizione in via informale) di quanto si sarebbe poi trasmesso (fatto inconsueto e anomalo) e [...]. già sapeva chi lo avrebbe ricevuto ed esaminato (fatto ancor più inconsueto ed anomalo)»;
5. L’esito dell’istruttoria.
In via preliminare si evidenzia che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”.
Ciò premesso, all’esito dell’esame delle dichiarazioni rese all’Autorità nel corso del procedimento nonché della documentazione acquisita, si osserva quanto segue.
5.1. Profili procedurali.
I rilievi formulati dal Sig. XX, congiuntamente al legale che lo assiste, in ordine alla irregolarità della adozione e notifica del provvedimento d’urgenza non trovano fondamento.
L’Autorità ha il potere di intervenire d’ufficio e d’urgenza con un provvedimento di limitazione del trattamento, avente effetto immediato, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), del Regolamento, quando la natura dei dati trattati e gli effetti pregiudizievoli che ne derivano siano incompatibili con la previa notifica del procedimento (art. 166, comma 5, del Codice). Nessuna “anomalia” inoltre è da ravvisarsi nel fatto che una richiesta tempestiva di intervento venga anticipata mediante una segnalazione informale all’Autorità, utilizzando i canali di contatto che quest’ultima mette a disposizione al pubblico, e che la stessa venga indirizzata al Dipartimento competente per materia.
Nel caso di specie la natura dei dati trattati - di fortissimo impatto visivo ed emotivo - imponeva un intervento tempestivo, legato anche ad una possibile circolazione delle immagini in virtù di una loro possibile agevole acquisizione mediante semplice iscrizione alla “lezione” e pagamento del relativo costo; di qui la necessità di dare ampia e immediata conoscenza dei contenuti del provvedimento, il quale conteneva anche un monito nei confronti di chi fosse venuto in possesso del materiale, non essendo improbabile che alle “lezioni” vi partecipassero diverse figure, tra cui anche dei giornalisti. A ciò si aggiunga che stante la mancata indicazione e individuazione di un recapito di ricezione certa e tempestiva del provvedimento, oltre all’invio del provvedimento alla mail indicata sulla pagina del canale You Tube del sig. XX, sì è dovuto procedere alla notifica anche mediante posta raccomandata (AIRE), con evidente allungamento dei tempi di consegna.
5.2. Profili di merito.
Occorre premettere che l’Autorità è chiamata a pronunciarsi su un caso sul quale l’attenzione mediatica è stata - ed è - tale da andare ben oltre l’esercizio del diritto e dovere di cronaca, degradando verso una «continua e morbosa spettacolarizzazione», in contrasto con il principio di essenzialità dell’informazione; ciò, a partire dalle prime indagini e rinnovandosi più recentemente con la loro riapertura. Circostanza che il Garante si è trovato a dover stigmatizzare più volte, rivolgendosi alla generalità degli organi di informazione e richiamando al doveroso rispetto della persona, della sua dignità, quale limite e garanzia nei confronti della vittima, dei familiari, degli indagati e delle persone a vario titolo coinvolte nella vicenda giudiziaria (comunicati stampa del 14 dicembre 2007, 24 agosto 2007, 30 gennaio e 15 maggio 2026, [doc. web nn. 1469751, 1435264, 10215207, 10250954]).
È in tale quadro che sono stati posti all’attenzione dell’Autorità alcuni specifici trattamenti di dati personali, tra i quali quelli relativi alle immagini tratte dall’autopsia di Chiara Poggi, sui quali l’Autorità è stata formalmente chiamata ad esprimersi.
Tra queste, anche quelle riconducibili all’attività svolta dal Sig. XX e oggetto del presente procedimento, rispetto alle quali si è reso necessario un primo intervento d’urgenza (provv. n.411 dell’11 luglio 2025, doc.web. 10149350).
Ciò premesso, l’esito della successiva attività istruttoria conferma quanto già rilevato nel predetto provvedimento in ordine all’illiceità del trattamento delle suddette immagini.
Come noto, il Regolamento e il Codice hanno previsto una disciplina speciale volta a contemperare il diritto alla protezione dei dati personali e la libertà di espressione e di informazione. Le esenzioni e le deroghe rispetto alla disciplina generale sul trattamento dei dati personali non esonerano tuttavia chi tratta i dati nell’esercizio della libertà di espressione e di informazione dal rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (artt. 1 par.2 e 85 del Regolamento, artt. 1, 136 -139 del Codice) e lo vincolano all’osservanza di alcuni principi, tra i quali quello dell’“essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico” (art. 137, comma 3 del Codice). Detto principio - esplicazione del più generale principio di minimizzazione dei dati (art.5 lett. c) del Regolamento - trova specificazione nelle Regole deontologiche la cui osservanza costituisce «condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento» (art. 2 quater del Codice).
Le disposizioni e i principi qui ricordati operano con riferimento non solo all’attività giornalistica in senso stretto, ma a «qualunque trattamento» finalizzato alla «pubblicazione anche occasionale di articoli saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell’espressione accademica, artistica e letteraria» (art.136 del Codice che riprende l’ambito delle finalità indicato dall’art. 85 del Regolamento).
Proprio le Regole deontologiche, d’altra parte, pongono espressamente un limite alla divulgazione di dettagli di violenza o di immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca che possano rivelarsi lesive della dignità della persona (art. 8).
Come più volte ribadito dal Garante, si tratta di garanzie che non vengono meno con il decesso della persona e che possono essere invocate anche dai familiari a tutela della memoria e della dignità della persona deceduta (art. 2-terdecies del Codice e ex pluribus provv. n.701 del 23 ottobre 2025, doc. web n. 10218967; cfr anche, ex pluribus, Trib. Roma, sez. VIII, ord. 10 febbraio 2022).
Il quadro normativo appena delineato trova dunque applicazione anche con riferimento ad attività di tipo informativo/didattico quale quelle che il Sig XX dichiara di esercitare attraverso il proprio canale You Tube che, d’altra parte, hanno ad oggetto fatti di cronaca, di cui egli commenta non solo gli approcci investigativi ma anche quelli giornalistici.
In particolare, pur rilevando che il trattamento di cui si discute si inserisce in una cornice di grande attenzione e dibattito sulla attività investigativa effettuata in seguito alla morte di Chiara Poggi, la finalità dichiarata dal Sig. XX di fare luce su alcune dinamiche del femminicidio in ragione dell’esperienza professionale da lui maturata, non giustifica l’esposizione ad un pubblico indiscriminato – seppur “selezionato” in base all’iscrizione alla lezione – delle immagini oggetto di doglianza, le quali mostrano, in tutta la loro crudezza, la violenza usata nei confronti della vittima; scelta che, nel quadro del richiamato necessario bilanciamento tra libertà di informazione e salvaguardia dei diritti fondamentali delle persone interessate, è da ritenersi comunque non proporzionata in rapporto agli effetti pregiudizievoli che determina sul diritto al rispetto della dignità della vittima e della sua memoria, diritto che anche ai genitori spetta tutelare.
6. Conclusioni.
Per i suesposti motivi, risultano confermati i profili oggetto di contestazione con l’atto di avvio del procedimento di cui all’art. 166 del Codice, in quanto le dichiarazioni rese nel corso dell’istruttoria e le difese addotte non sono idonee a superare i rilievi formulati dall’Ufficio e, peraltro, non ricorre alcuno dei casi previsti dall’art. 11 del regolamento n. 1/2019.
Pertanto, l’Autorità rileva l’illiceità della condotta posta in essere dal titolare del trattamento, sig. XX, relativamente all’esposizione delle immagini autoptiche di Chiara Poggi sul canale You Tube XX, in data XX. Nello specifico il trattamento configura una violazione dei principi generali di liceità e correttezza nonché di minimizzazione dei dati personali di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) e c) del Regolamento, quali poi declinati − con riferimento ai trattamenti effettuati nell’esercizio della libertà di espressione − nell’art. 137, comma 3 del Codice e nelle Regole deontologiche (artt. 6 e 8), la osservanza delle quali Regole costituisce «condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento» (art. 2 quater del Codice).
7. Misure Correttive
Ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), l’Autorità conferma nei confronti di XX - residente in XX - il divieto di ulteriore diffusione delle predette immagini, restando salva la mera conservazione della stessa ai fini di un eventuale utilizzo in sede giudiziaria.
Ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, l’Autorità dispone l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle misure adottate nei confronti di XX in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo.
[OMISSIS]
PER QUESTI MOTIVI, IL GARANTE
a) ai sensi degli artt. 57 e 83 del Regolamento, dichiara l’illiceità del trattamento effettuato da XX – residente in [OMISSIS] - per la violazione dei principi generali di liceità e correttezza nonché di minimizzazione dei dati personali di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) e c) del Regolamento, quali poi declinati − con riferimento ai trattamenti effettuati nell’esercizio della libertà di espressione − nell’art. 137, comma 3 del Codice e nelle Regole deontologiche (artt. 6 e 8), la osservanza delle quali Regole costituisce «condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento» (art. 2 quater del Codice);
b) prende atto delle misure adottate dal titolare del trattamento in data 14 luglio con le quali è stata impedita l’ulteriore visione delle immagini oggetto di contestazione;
c) ai sensi dell’art. 58, par. 2 lett. f) del Regolamento conferma il provvedimento di divieto adottato in via d’urgenza in data 11 luglio 2025, n.411.
[OMISSIS]
DISPONE
- ai sensi dell’art. 154-bis, comma 3 del Codice e dell’art. 37 del Regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità;
- ai sensi dell’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione delle violazioni e delle misure adottate in conformità all’art. 58, par. 2 del Regolamento, nel registro interno dell’Autorità previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u) del Regolamento.
Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli articoli 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo individuato nel medesimo art. 10, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
Roma, 23 settembre 2026
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Ghiglia
IL SEGRETARIO GENERALE
Montuori
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