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Parere sullo schema di deliberazione dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente – ARERA recante “Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale teleriscaldamento agli utenti domestici in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione del decreto legge 20 febbraio 2026, n. 21” - 7 ottobre 2026 [10308873]

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[doc. web n. 10308873]

Parere sullo schema di deliberazione dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente – ARERA recante “Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale teleriscaldamento agli utenti domestici in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione del decreto legge 20 febbraio 2026, n. 21” - 7 ottobre 2026

Registro dei provvedimenti
n. 743 del 7 ottobre 2026
 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia, componente, e il dott. Luigi Montuori, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati – di seguito, Regolamento);

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito, Codice);

VISTO l’art. 3, commi 9 e 9-bis, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185 (convertito, con modificazioni, dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2), che ha previsto che le famiglie economicamente svantaggiate aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica hanno diritto anche alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale; ciò comprendendo anche i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico con Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 20.000 euro;

VISTO l’art. 57-bis del d.l. 26 ottobre 2019, n. 124 (convertito, con modificazioni, dalla l. 9 dicembre 2019, n. 157), che, tra le altre cose, ha introdotto i cc.dd. bonus sociali, quali prestazioni sociali agevolate (nello specifico, agevolazioni tariffarie) che comportano, per le famiglie in stato di disagio economico-sociale, una compensazione delle spese nella fornitura di energia elettrica, gas e acqua – e, in ogni caso, in tutte le forniture di cui all’art. 3, commi 9 e 9-bis, del menzionato d.l. 185/2008 – nonché per la fruizione del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati, da riconoscersi in via automatica, prevedendo che l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con propri provvedimenti, sentito il Garante, definisca le modalità di trasmissione delle informazioni utili, da parte dell’Istituto nazionale previdenza sociale (INPS), all’ARERA medesima, per il tramite del Sistema informativo integrato (SII, gestito da Acquirente Unico S.p.A. – AU) (cfr. spec. comma 5);

VISTI i provvedimenti dell’ARERA, specialmente: le deliberazioni 63/2021/R/com e 223/2021/R/com, che hanno disciplinato le modalità applicative del regime di riconoscimento automatico agli aventi diritto dei bonus sociali elettrico, gas e idrico e le modalità di trasmissione dall’INPS al SII dei dati a ciò necessari (cfr. il parere espresso dal Garante con provv. n. 279 del 17 dicembre 2020, disponibile sul sito istituzionale www.gpdp.it, doc. web n. 9510819); la deliberazione 355/2025/R/rif e ss.mm., che ha disciplinato il riconoscimento del c.d. bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate (cfr. il parere espresso dal Garante con provv. n. 420 del 17 luglio 2025, doc. web n. 10168366);

VISTO l’art. 1-bis del d.l. 20 febbraio 2026, n. 21 (convertito, con modificazioni, dalla l. 10 aprile 2026, n. 49), che ha esteso, a far data dal 1° gennaio 2026, il beneficio già previsto per i clienti domestici gas anche alle famiglie economicamente svantaggiate, ivi compresi i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, che usufruiscono del teleriscaldamento, introducendo le necessarie modifiche all’art. 3, commi 9 e 9-bis, del d.l. 185/2008;

VISTA la deliberazione 185/2026/R/com con cui l’ARERA ha avviato il procedimento finalizzato all’attuazione del riconoscimento del c.d. bonus sociale teleriscaldamento;

VISTA la nota del 6 agosto 2026 con la quale l’ARERA ha trasmesso al Garante, per l’acquisizione del parere di competenza, lo schema di deliberazione recante “Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale teleriscaldamento agli utenti domestici in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione del decreto legge 20 febbraio 2026, n. 21”, a cui è allegato lo schema di “Testo Unico per la regolazione delle modalità applicative per riconoscimento del bonus sociale teleriscaldamento”; vista, inoltre, la nota del 14 settembre 2026 con la quale l’ARERA ha fornito taluni chiarimenti al riguardo;

RILEVATO che lo schema di deliberazione e lo schema di articolato stabiliscono, in particolare, che:

- il bonus sociale teleriscaldamento sia riconosciuto per dodici mesi e venga erogato in un’unica soluzione per l’intera quota di agevolazione a partire dalla prima fattura utile;

- per quanto riguarda il primo anno di applicazione, l’ARERA invii ai gestori territorialmente competenti, per il tramite del SII, tutti i flussi informativi necessari per l’erogazione della compensazione (relativi all’anno 2026 e ai mesi da gennaio a giugno 2027) entro il 1° luglio 2027; dopodiché, i gestori effettuino le relative verifiche entro il 31 luglio 2027 e, conseguentemente, procedano all’erogazione della compensazione entro il 31 ottobre 2027 e alla successiva rendicontazione all’ARERA, per il tramite del SII, entro il 30 novembre 2027;

- l’INPS trasmetta mensilmente all’ARERA, per il tramite del SII, gestito da AU (che, in tale ipotesi agisce in qualità di responsabile del trattamento dell’ARERA ai sensi dell’art. 28 del Regolamento), una comunicazione contenente l’elenco dei nuclei familiari ISEE, suddiviso nelle seguenti due classi di agevolazione: Dichiarazione sostitutiva unica (di seguito, DSU) aventi nuclei con ISEE minore o uguale a 9.796 euro; DSU aventi nucleo con ISEE compreso tra 9.796 e 25.000 euro e 4 o più figli a carico;

- la trasmissione dall’INPS all’ARERA abbia ad oggetto le medesime informazioni già individuate in precedenza in relazione agli altri bonus sociali vigenti;

- il SII effettui la verifica di unicità del bonus con riferimento ai nuclei familiari agevolabili, nonché escluda quelli che, in possesso anche di una fornitura gas, già beneficino del bonus sociale gas;

- i gestori territorialmente competenti si iscrivano al SII entro il 30 aprile 2027. Ai fini dell’individuazione del gestore territorialmente competente, nei casi in cui il territorio comunale in cui si trova la casa di abitazione del nucleo familiare agevolabile sia servito da più gestori, il SII trasmette a ciascun gestore territorialmente competente coinvolto l’informazione relativa all’indirizzo della casa di abitazione del nucleo (senza ulteriori dati identificativi) affinché quest’ultimo ne verifichi l’appartenenza al proprio ambito di competenza e dia al SII il relativo esito positivo o negativo;

- il gestore territorialmente competente verifichi il rispetto delle condizioni oggettive di ammissibilità con riferimento all’utenza agevolabile, tra le quali: la coincidenza di codice fiscale e nominativo dell’intestatario dell’utenza con quelli di uno dei componenti maggiorenni appartenenti al nucleo familiare agevolabile; l’uso domestico dell’utenza; lo stato attivo dell’utenza. Qualora ravvisi che l’utenza è condominiale, lo comunichi al SII ai fini dell’erogazione mediante bonifico domiciliato;

- eventuali variazioni della numerosità del nucleo familiare ISEE e della zona climatica, prima del termine del periodo di agevolazione, vengano considerate a partire dal successivo periodo di agevolazione;

- il gestore territorialmente competente metta a disposizione del SII, mensilmente, per ciascun nucleo familiare agevolato, le informazioni concernenti l’erogazione del bonus; il SII comunichi alla CSEA, mensilmente, le informazioni necessarie per la messa in pagamento dei bonifici domiciliati, nonché, con riferimento alle utenze dirette, quelle necessarie ai fini del monitoraggio delle agevolazioni erogate e di una corretta applicazione dei meccanismi perequativi;

- i gestori territorialmente competenti trasmettano all’Anagrafica territoriale teleriscaldamento e teleraffrescamento (ATTTT) le informazioni relative ai Comuni, e alle reti alle quali sono allacciati i propri clienti, per la successiva trasmissione all’AU per la gestione operativa del bonus sociale teleriscaldamento; tali informazioni riguardino unicamente i dati personali del rappresentante legale e dei referenti operatori persone giuridiche (nonché i Comuni serviti da ciascun operatore), con esclusione di alcun dato personale relativo a clienti degli operatori;

- con riferimento ai ruoli assunti nel trattamento: l’ARERA sia titolare del trattamento con particolare riferimento all’erogazione del bonus sociale teleriscaldamento, alla postalizzazione delle comunicazioni, all’emissione dei bonifici domiciliati relativi alle utenze indirette e alla conseguente rendicontazione al Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), alla comunicazione dei dati dei beneficiari ai gestori territorialmente competenti e alla gestione dei reclami; AU agisca da responsabile del trattamento per conto di ARERA nello svolgimento di parte delle predette attività; i gestori territorialmente competenti siano titolari del trattamento in relazione alle attività di riconoscimento, compensazione e rendicontazione all’Autorità dei bonus; la CSEA sia titolare del trattamento in relazione all’attività di verifica sugli importi riconosciuti dai gestori e per l’attività di compensazione degli importi erogati dagli stessi ai beneficiari dell’agevolazione, mentre assuma le vesti di responsabile per conto dell’ARERA in relazione all’emissione dei bonifici domiciliati relativi alle utenze indirette; l’INPS sia titolare del trattamento in relazione all’attività di comunicazione all’ARERA dei dati dei potenziali beneficiari, ferme restando le competenze attribuitegli dall’ordinamento in materia di ISEE;

- ciascun titolare adempia agli obblighi informativi previsti in merito ai trattamenti posti in essere;

- i dati personali relativi all’erogazione siano conservati per dieci anni dall’effettivo riconoscimento o compensazione, al fine di consentire l’eventuale recupero in caso di indebite percezioni, fatta salva una conservazione più lunga nei casi di recupero amministrativo o giudiziario di somme indebitamente percepite;

- l’ARERA svolga le attività di monitoraggio del bonus sociale teleriscaldamento, con il supporto di AU e CSEA, mediante l’utilizzo di dati aggregati con modalità tali da non consentire la reidentificazione, neanche indiretta, degli interessati;

CONSIDERATO che gli schemi di deliberazione e di articolato in esame, sui quali l’Ufficio ha svolto approfondimenti nel corso di interlocuzioni informali con l’ARERA, disciplinano trattamenti di dati personali, e le relative misure a garanzia dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati, analoghi a quelli già vagliati dal Garante in precedenza per altri bonus sociali; 

RITENUTO, per le ragioni su esposte, di esprimere parere favorevole sullo schema di deliberazione recante “Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale teleriscaldamento agli utenti domestici in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione del decreto legge 20 febbraio 2026, n. 21”, comprensivo del relativo allegato;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Pasquale Stanzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 58, e par. 3, lett. b), del Regolamento, nonché dell’art. 57-bis, comma 5, del d.l. ottobre 2019, n. 124, esprime parere favorevole sullo schema di deliberazione dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente – ARERA recante “Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale teleriscaldamento agli utenti domestici in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione del decreto legge 20 febbraio 2026, n. 21”.

Roma, 7 ottobre 2026

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Montuori