Provvedimento del 20 ottobre 2026 [10313574]
Provvedimento del 20 ottobre 2026 [10313574]
[doc. web n. 10313574]
Provvedimento del 20 ottobre 2026
Registro dei provvedimenti
n. 805 del 20 ottobre 2026
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia, componenti, e il dott. Luigi Montuori, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito “Regolamento”);
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento dell’ordinamento nazionale al citato Regolamento (di seguito “Codice”);
VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione n. 98 del 4 aprile 2019, pubblicato in G.U. n. 106 dell’8 maggio 2019 e in www.gpdp.it, doc. web n. 9107633 (di seguito “regolamento del Garante n. 1/2019”);
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000 (doc. web n. 1098801);
RELATORE il dott. Agostino Ghiglia;
1. FATTO E SVOLGIMENTO DELL’ISTRUTTORIA
1.1. Origine dell’istruttoria preliminare
Con reclamo presentato ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, pervenuto il 29 luglio 2024, l’Avv. XX ha lamentato di aver ricevuto alcune e-mail indesiderate, pervenute su diversi indirizzi a lui riferibili, da parte di Codia Europe S.r.l., con sede legale in Genova, piazzetta Silvano Andorlini n. 1/5A, P.IVA 02898740994 (di seguito, anche “Codia”, la “Società” o il “Titolare”). A seguito di tali comunicazioni indesiderate l’interessato ha esercitato il proprio diritto di accesso ex art. 15 del Regolamento, chiedendo al Titolare di indicare i propri dati personali oggetto di trattamento, la base giuridica in forza della quale fosse stato effettuato il trattamento e l’origine dei dati stessi. Il reclamante ha rappresentato altresì di non aver ricevuto riscontro alcuno alla propria richiesta.
Il 6 febbraio 2025 il reclamante ha trasmesso all’Autorità un’ulteriore comunicazione promozionale ricevuta dalla Codia in pari data.
1.2. Attività svolta
Preso atto delle evidenze emerse a seguito dell’esame del reclamo ricevuto e al fine di verificare il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, con nota del 21 ottobre 2024, l’Ufficio ha invitato la Società, ai sensi dell’art. 157 del Codice, a fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato dal reclamante.
Non essendo pervenuto riscontro nel termine indicato, l’Ufficio ha formulato nei confronti di Codia l’atto di avvio del procedimento (prot. n. 29212 del 5 marzo 2025) per contestare il mancato riscontro alla richiesta del Garante e la conseguente violazione dell’art. 157 del Codice. L’atto è stato notificato dal Nucleo speciale privacy della Guardia di Finanza l’8 aprile 2025.
La Società ha fatto quindi pervenire un riscontro con pec del 6 maggio 2025 fornendo preliminari chiarimenti in merito all’origine dei dati e alla base giuridica adottata.
Con nota del 28 gennaio 2026 (Prot. n. 12292/26), notificata ai sensi dell’art. 166, comma 5 del Codice, l’Ufficio ha quindi avviato il procedimento nei confronti del Titolare del trattamento per contestare le violazioni accertate nel merito della condotta.
Dal momento che gli elementi relativi alle valutazioni istruttorie sono stati acquisiti solo in sede di avvio del procedimento, tenuto conto che tale fase individua come parti solo il Garante e il titolare, le informazioni acquisite sono state trasmesse al reclamante con nota del 30 marzo 2026 invitandolo a formulare osservazioni ove ritenuto opportuno.
Il reclamante, con nota del 7 aprile 2026, ha preliminarmente manifestato il proprio disappunto per la conoscenza tardiva di tali elementi contestando l’individuazione, da parte del titolare, del legittimo interesse quale base giuridica del trattamento e precisando che i dati di contatto utilizzati per l’invio delle email indesiderate non erano pubblicati sul suo profilo Linkedin.
2. AVVIO DELPROCEDIMENTO PER L’ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI CORRETTIVI E SANZIONATORI E DIFESE DELLA PARTE
2.1 Avvio del procedimento (art. 166, comma 5 del Codice)
Come già accennato sopra, è stato formulato l’atto di avvio del procedimento (prot. n. 29212 del 5 marzo 2025) per contestare il mancato riscontro alla richiesta del Garante e la conseguente violazione dell’art. 157 del Codice.
Successivamente, in base all’esame degli elementi acquisiti nel corso delle attività sopra descritte e all’accertamento delle presunte violazioni, con nota del 28 gennaio 2026 (Prot. n. 12292/26), notificata ai sensi dell’art. 166, comma 5 del Codice, l’Ufficio ha avviato il procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2 del Regolamento, nei confronti del Titolare del trattamento, invitando lo stesso a produrre al Garante scritti difensivi o documenti ovvero a chiedere di essere sentito dall’Autorità (art. 166, commi 6 e 7, del Codice, nonché art. 18, comma 1, della l. 24 novembre 1981, n. 689).
In particolare, l’Ufficio ha contestato la presunta violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6, par. 1, lett. a) e 7, par. 1 del Regolamento e dell’art. 130, commi 1, 2 e 3 del Codice per l'invio di comunicazioni promozionali senza consenso e in assenza di altra idonea base giuridica per il trattamento.
2.2. Difese della Parte (art. 166, comma 6 del Codice)
La Società ha presentato proprie memorie difensive il 6 maggio 2025 e il 18 febbraio 2026 nelle quali ha dichiarato che le email inviate avevano unicamente “finalità professionali, nell’ambito di un contatto diretto e puntuale finalizzato a valutare un’eventuale collaborazione” senza alcun intento promozionale e senza che si potesse configurare un invio massivo, trattandosi di un’iniziativa circoscritta. La Società ha altresì specificato di aver acquisito gli indirizzi del reclamante attraverso il servizio di Linkedin Sales Navigator ritenendo di poterli, di conseguenza, utilizzare sulla base del proprio legittimo interesse a intrattenere interlocuzioni commerciali, evidenziando di aver agito in buona fede facendo affidamento sulla tipologia di servizio offerto da Linkedin. La Società ha altresì aggiunto di aver “immediatamente interrotto tale modalità operativa e ha avviato una revisione interna delle proprie procedure in materia di trattamento dei dati personali, al fine di assicurare piena conformità alla disciplina vigente in materia di comunicazioni elettroniche e marketing diretto”.
Infine, la Società ha fatto richiesta di essere audita dal Garante. Nel corso dell’audizione tenuta il 28 aprile 2026, Codia ha preliminarmente chiarito le motivazioni per cui non era stato fornito riscontro alla richiesta di informazioni del Garante rappresentando che, a seguito di modifiche nella compagine societaria, l’attività è stata sospesa per un lungo periodo (da dicembre 2023 a giugno 2024 circa); per tali ragioni non era stata presa visione tempestivamente della richiesta del Garante e dello stesso interessato. La parte si è inoltre riservata di produrre alcuni dati economici e reddituali, trasmessi con successiva pec del 4 maggio 2026; in tale sede, la Società ha allegato una rendicontazione sintetica dei guadagni e dei costi relativi all’anno 2025 con l’impegno di far pervenire il relativo bilancio non appena disponibile. Nessuna altra comunicazione risulta pervenuta all’Autorità e l’ultimo bilancio depositato nel Registro delle imprese è quello relativo al 2023.
3. VALUTAZIONI DELL’AUTORITÀ
Alla luce delle risultanze istruttorie e delle difese formulate dalla Società, si ritiene di confermare le violazioni contestate con l’atto di avvio del procedimento. Le dichiarazioni rese nel corso dell’istruttoria sono state, peraltro, valutate ai sensi dell’art. 168 del Codice, ferma restando la responsabilità del dichiarante in ordine alla loro veridicità.
3.1 Mancato riscontro alla richiesta di informazioni del Garante
L’Ufficio ha avviato l’istruttoria con la richiesta di informazioni del 21 ottobre 2024 alla quale la Società non ha fornito riscontro. È stato pertanto necessario avvalersi del Nucleo Speciale privacy della Guardia di Finanza per notificare l’atto di avvio del procedimento con il quale è stato contestato il mancato riscontro alla richiesta di informazioni e, contestualmente, è stata nuovamente trasmessa la richiesta di informazioni dell’Ufficio.
Con riguardo a tale mancato riscontro, la Società si è giustificata solo dopo la ricezione del secondo atto di avvio del procedimento, notificato via pec il 28 gennaio 2026, con il quale sono state mosse specifiche contestazioni riguardo alla liceità degli invii dei messaggi indesiderati. In tale sede, Codia ha dichiarato che la Società avrebbe avuto un lungo periodo di sospensione delle attività dal dicembre 2023 al giugno 2024, periodo nel quale la casella di posta non sarebbe stata dovutamente presidiata; per tali ragioni non avrebbe fornito riscontro al reclamante e al Garante.
Si prende atto del contesto descritto dalla Società (sebbene sia stato soltanto dichiarato ma non documentato), relativamente alla modifica della compagine societaria e ai conseguenti cambiamenti organizzativi, di cui risulta in parte traccia nel Registro delle imprese dove si rinviene una modifica societaria sottoscritta il 31 ottobre 2024. Tali circostanze tuttavia non paiono sufficienti a giustificare la condotta, tenuto conto che le comunicazioni inviate al reclamante sono pervenute nei mesi di giugno e luglio 2024, oltre a un nuovo invio il 6 febbraio 2025, facendo ipotizzare in tale periodo una completa ripresa dell’attività cui avrebbe dovuto conseguire un regolare controllo della corrispondenza, soprattutto pec.
Si osserva altresì che l’impossibilità di ottenere informazioni in sede istruttoria ha comportato un aggravio dell’attività amministrativa oltre all’impossibilità di coinvolgere tempestivamente il reclamante per la formulazione di eventuali osservazioni riguardo alle dichiarazioni del titolare.
3.2 Invio di comunicazioni promozionali senza consenso
In primo luogo, non può essere condivisa la tesi difensiva della Società secondo cui le comunicazioni inviate al reclamante non avrebbero avuto natura promozionale, ma sarebbero state finalizzate esclusivamente a creare una rete di contatti professionali.
Dall’esame del contenuto delle comunicazioni prodotte agli atti emerge, infatti, che la finalità perseguita era espressamente quella di promuovere i propri servizi. In particolare, nei messaggi, contenenti una presentazione aziendale, si leggeva che l’obiettivo della Società era di “semplificare e velocizzare l'espansione del vostro team tecnico o nel caso desideriate esternalizzare un progetto”, espressione che evidenzia chiaramente l’intento di instaurare un rapporto commerciale con il destinatario e di promuovere l’attività svolta dalla Società.
Con riguardo all’origine dei dati e alla base giuridica scelta dal titolare, si deve osservare quanto segue. Preliminarmente appare opportuno fornire alcune indicazioni sul servizio Sales Navigator di LinkedIn per come presentato sul sito internet della piattaforma, fermi ulteriori eventuali approfondimenti, qualora ne ricorrano i presupposti, nel rispetto dei previsti meccanismi di cooperazione (artt. 56 e 60 e ss. del Regolamento).
Alla pagina internet di LinkedIn https://business.linkedin.com/sales-solutions/compare-plans/advanced-search-filters , LinkedIn Sales Navigator è presentato come uno strumento di vendita B2B basato sull'intelligenza artificiale, con funzionalità che aiutano a trovare acquirenti, creare pipeline e concludere le trattative più velocemente.
Si evidenzia che con decisione del 5 settembre 2023, la Commissione europea ha designato Microsoft quale gatekeeper ai sensi dell’art. 3, par. 1, punto b) del Regolamento (Ue) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2022 relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (Regolamento sui mercati digitali-DMA), in particolare per “Microsoft’s online social networking service LinkedIn” che include specifiche funzionalità quali appunto LinkedIn Sales Navigator.
Sales Navigator è un servizio Premium a pagamento di LinkedIn che dispone di una sofisticata funzione di filtri di ricerca in base numerosi attributi e parametri specifici.
Il servizio offre poi la possibilità di inviare ai lead e agli account individuati delle InMail ossia “messaggi privati che […] permettono di contattare chiunque su LinkedIn senza bisogno di presentazione o informazioni di contatto. Per garantire la qualità e la personalizzazione dei messaggi, l’invio di messaggi in blocco non è disponibile e i messaggi InMail devono essere inviati singolarmente a ciascun destinatario “.
Con riferimento ai servizi Premium offerti agli abbonati, l’informativa privacy predisposta per gli utenti della piattaforma indica che “Vendiamo Servizi Premium che offrono ai nostri clienti e abbonati funzionalità e strumenti di ricerca personalizzati (inclusi messaggistica e avvisi di attività) nell’ambito delle nostre soluzioni di ricerca talenti, marketing e vendita. Questi abbonati possono esportare informazioni limitate dal Suo profilo, quali il nome, il sommario, l’azienda attuale, la qualifica attuale e la località generale (ad es. Dublino), ad esempio per gestire lead o talenti, a meno che non rifiuti tale opzione. Non forniamo informazioni di contatto ai clienti nell’ambito di tali Servizi Premium senza il Suo consenso)”(cfr. puto 2.2 https://it.linkedin.com/legal/privacy-policy/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_feed%3Bn79nddpiT4G%2BuhvZ2TeQ0w%3D%3D ).
Per tutto quanto sopra, si osserva, da un lato, che gli utenti non commerciali di LinkedIn sono informati del fatto che i loro dati possono essere trattati dai cd. Partner di LinkedIn attraverso i servizi premium offerti dalla medesima piattaforma, ferma restando la possibilità di opporsi, ma è comunque chiarito che Linkedin non fornirà informazioni di contatto agli utenti premium e dunque non si può ritenere che la ricezione di comunicazioni promozionali via email sia un trattamento che un iscritto a Linkedin può ragionevolmente attendersi; tale operazione di trattamento resta peraltro assoggettata alla specifica disciplina di cui all’art. 130 del Codice.
Al riguardo, giova ribadire che l’iscrizione ad un social network comporta l’adesione ai termini di servizio dallo stesso stabiliti e sulla base di tali condizioni contrattuali si basano le aspettative degli interessati relativamente all’utilizzo che di tale strumento verrà fatto da parte anche degli altri utenti. Pertanto le comunicazioni effettuate e ricevute all’interno di tali piattaforme sono finalizzate unicamente a quanto stabilito nelle condizioni di utilizzo del servizio stesso. LinkedIn, in particolare, è una piattaforma che ha come finalità quella di mettere in contatto individui che condividono gli stessi interessi professionali per favorire lo scambio di conoscenze o le opportunità lavorative. Non è invece previsto che gli utenti (a vario titolo) di LinkedIn possano utilizzare la piattaforma per inviare messaggi ad altri utenti con lo scopo di vendere prodotti o servizi (cfr. provv. del Garante n. 316 del 16 settembre 2021, disponibile in www.gpdp.it doc. web n. 9705632).
Si osserva, inoltre, con riguardo all’utilizzo dei dati pubblicati on line o sui social network, che il Garante ha più volte ricordato che essi non sono liberamente utilizzabili per finalità promozionali per il solo fatto di essere resi pubblici, poiché deve essere sempre rispettata la finalità di utilizzo in base alla quale i dati sono stati originariamente raccolti in accordo con le legittime aspettative degli interessati (cfr. provv.ti del 16 settembre 2021, doc. web n. 9705632, 17 maggio 2023, doc web n. 9899880; provvedimento 18 luglio 2023 doc web n. 9939507; provvedimento 4 luglio 2024, doc. web n. 10070284; provvedimento 18 dicembre 2025 doc web 10209888; provvedimento del 17 aprile 2026, doc. web n. 10252188). È quindi coerente ritenere che travalichi le legittime aspettative degli interessati la raccolta di alcuni loro dati pubblici e la successiva operazione di enrichment degli stessi al fine di dedurne i dati di contatto per il perseguimento di finalità promozionali.
Ciò premesso, con riguardo alla prospettata possibilità di utilizzare la base giuridica del legittimo interesse, oltre a qualificare il trattamento descritto come non riconducibile alle legittime aspettative degli interessati, si deve ricordare che tale base giuridica non è contemplata tra i presupposti che possono legittimare l’invio di comunicazioni via email.
La condotta oggetto del presente procedimento deve infatti essere ricondotta alla disciplina dettata dal combinato disposto dei commi 1 e 2 dell’art. 130 del Codice, il quale consente l’utilizzo della posta elettronica per finalità di “invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale” esclusivamente previo consenso dell’interessato, fatta salva la ricorrenza di specifiche eccezioni che, nel caso di specie, non risultano sussistenti.
Le giustificazioni prospettate dal Titolare non possono, pertanto, essere accolte.
Tutto ciò premesso, si osserva che, nel caso di specie, risulta accertato che gli indirizzi di posta elettronica del reclamante sono stati utilizzati per l’invio di comunicazioni di natura promozionale in assenza del consenso dell’interessato e senza che il Titolare abbia individuato un’altra idonea base giuridica ai sensi dell’art. 6 del Regolamento.
4. CONCLUSIONI
4.1 Sul mancato riscontro alla richiesta di informazioni del Garante
Alla luce di tali considerazioni, risultano confermati i profili oggetto di contestazione con l’atto di avvio del procedimento di cui all’art. 166 del Codice adottato il 5 marzo 2025 e notificato l’8 aprile 2025, in quanto le dichiarazioni rese e le difese addotte non sono idonee a superare i rilievi formulati dall’Ufficio e non ricorre alcuno dei casi previsti dall’art. 11 del regolamento n. 1/2019.
Pertanto, rilevato l’omesso riscontro alla richiesta di informazioni del Garante, si conferma la violazione dell’art. 157 del Codice.
4.2 Sull’invio di comunicazioni indesiderate
Alla luce di tali considerazioni, risultano altresì confermati i profili oggetto di contestazione con l’atto di avvio del procedimento di cui all’art. 166 del Codice notificato il 28 gennaio 2026, in quanto le dichiarazioni rese e le difese addotte non sono idonee a superare i rilievi formulati dall’Ufficio e, peraltro, non ricorre alcuno dei casi previsti dall’art. 11 del regolamento n. 1/2019.
Pertanto, l’Autorità rileva l’illiceità della condotta posta in essere dal titolare del trattamento, per aver inviato al reclamante delle e-mail promozionali su diversi indirizzi in assenza di idonea base giuridica, in violazione degli artt, 6, par. 1, lett. a) e 7 del Regolamento nonché dell’art. 130, commi 1 e 2 del Codice.
Al fine di adottare una misura correttiva che sia proporzionata e dissuasiva si deve avere riguardo alle diverse circostanze del caso tenendo conto che l’art. 83, par. 2 del Regolamento, impone all’Autorità di valutare una serie di elementi al momento di decidere “se” infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria e di fissarne l'ammontare.
Se dunque un intervento dell’Autorità si rende necessario, in chiave correttiva, per chiarire al titolare i limiti e le conseguenze del trattamento posto in essere al fine di interrompere una condotta scorretta nonché per prevenire ulteriori utilizzi dei dati non conformi alle norme, si deve comunque tenere in considerazione il più ampio contesto in cui la condotta si è verificata.
Sotto tale profilo, assume rilievo in senso attenuante la portata limitata della condotta, atteso che il titolare ha dichiarato di avere effettuato un numero molto limitato di contatti e tenuto conto che non risultano pervenute altre analoghe doglianze al Garante.
Assume inoltre rilievo in senso attenuante il fatto che il titolare, che all’epoca dei fatti aveva da poco iniziato la propria attività nella fornitura di servizi informatici, ha fatto affidamento, errando nell’interpretazione, sul fatto che il servizio Sales Navigator potesse essere utilizzato per realizzare liste di contatti cui inviare messaggi promozionali (erroneamente qualificati, in una prima fase, come mere interazioni professionali). Si prende atto, inoltre, del fatto che il titolare ha dichiarato di aver interrotto tale tipo di attività promozionale e di aver avviato una revisione interna delle proprie procedure in materia di trattamento dei dati personali.
Rilevano poi l’assenza di elementi idonei a dimostrare un concreto pregiudizio subito dall’interessato, nonché l’assenza di analoghi precedenti a carico della Società.
Infine, occorre tenere conto dei risultati economici registrati dalla Società e il carattere di micro impresa della stessa.
Per tali ragioni, sebbene si ravvisino le violazioni sopra richiamate, le circostanze descritte inducono a qualificare il caso come “violazione minore”, ai sensi dell’art. 83, par. 2, e del considerando 148 del Regolamento e si ritiene di poter soprassedere dall'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria non ravvisandosi i requisiti di necessità, proporzionalità e dissuasività di tale misura (cfr. CGUE 26 settembre 2024, C-768/21).
5. MISURE CORRETTIVE
Si ritiene che, relativamente al caso in esame - con riguardo all’invio di comunicazioni indesiderate via email senza il consenso dell’interessato - occorra ammonire il titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. b), del Regolamento, dal momento che la condotta è stata posta in essere in violazione delle norme sopra indicate.
Considerando che tale condotta ha esaurito i suoi effetti e che la Società ha dichiarato di aver interrotto, in via generale, tale tipo di attività, non ricorrono i presupposti per l’adozione di ulteriori misure correttive di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento.
Con riguardo invece al mancato riscontro alla richiesta di informazioni del Garante, tenuto conto delle circostanze descritte, quale misura effettiva, proporzionata e dissuasiva, si ritiene necessario infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. i) del Regolamento.
[OMISSIS]
PER QUESTI MOTIVI
ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f) del Regolamento, nei confronti Codia Europe S.r.l., con sede legale in Genova, piazzetta Silvano Andorlini n. 1/5A, P.IVA 02898740994:
a) si dichiara l’illiceità del trattamento di dati personali per la violazione degli artt. 6, par. 1, lett. a) e 7 del Regolamento e dell’art. 130 commi 1 e 2 del Codice, nei termini di cui in motivazione; di conseguenza ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. b), del Regolamento, rivolge al titolare un ammonimento dal momento che la condotta è stata posta in essere in violazione delle norme sopra indicate;
b) si accerta la violazione dell’art. 157 del Codice, nei termini di cui in motivazione; di conseguenza ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. i), del Regolamento, ingiunge al titolare il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria.
[OMISSIS]
SI DISPONE
- ai sensi dell’art. 154-bis, comma 3, del Codice e dell’art. 37 del regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Garante;
- ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione delle violazioni e delle misure adottate in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento nel registro interno dell’Autorità previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento.
Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato presso il tribunale ordinario del luogo individuato nel medesimo art. 10, a pena di inammissibilità, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento ovvero entra sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 20 ottobre 2026
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Ghiglia
IL SEGRETARIO GENERALE
Montuori
Scheda
10313574
20/10/26
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