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Camere di commercio

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


SOGGETTI PUBBLICI > Operazioni di trattamento dei dati > Comunicazione e diffusione > Casi particolari > Camere di commercio

Le richieste di accesso presentate alle Camere di commercio dalle parti interessate alle procedure di gara per appalti d´opera o di fornitura (in specie, alle singole offerte) debbono essere valutate con riferimento alla legge n. 241/1990 (che riconosce il diritto di accesso ai documenti amministrativi a chi è titolare di un interesse personale e concreto in relazione alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti) e alla specifica normativa vigente in materia di appalti (d.lg. n. 358/1992 e d.lg. n. 157/1995), che contempera il principio di trasparenza del procedimento con il principio di pertinenza e non eccedenza affermato dalla legge n. 675/1996 (art. 9).

  • Garante 8 giugno 1998, in Bollettino n. 6, pag. 10 [doc. web n. 40185]


Ai sensi dell´art. 1 della legge n. 77/55, la competenza relativa alla pubblicazione ufficiale dell´elenco dei protesti cambiari è attribuita alle camere di commercio che vi provvedono, a norma dell´art. 3-bis della legge n. 480/1995 (come modificato dalla legge n. 235/2000), mediante il relativo registro informatico, nel quale la notizia di ciascun protesto levato è conservata per cinque anni dalla data di registrazione. Il regolamento recante le modalità di attuazione del registro informatico dei protesti (d.m. n. 316 del 9 agosto 2000) prevede, inoltre, la cessazione della pubblicazione del bollettino cartaceo allo scadere del termine di centottanta giorni dall´entrata in vigore del regolamento. Ne consegue che, a partire dal 15 maggio 2001, le camere di commercio potevano fornire notizie in merito ai protesti unicamente attraverso il sistema operativo previsto per il registro informatico.

  • Garante 30 ottobre 2002 [doc. web n. 1138468]


Nel caso in cui si accerti che la Camera di commercio, che gestisce a norma dell´art. 2188 c.c. il registro delle imprese, ha provveduto ad aggiornare i dati relativi ad un fallimento inserendo le informazioni sulla chiusura dello stesso e sull´intervenuta sentenza di riabilitazione, il trattamento da questa operato è legittimo e va respinta, pertanto, la domanda di cancellazione proposta nei suoi confronti. Tale declaratoria non preclude, tuttavia, all´interessato la possibilità di chiedere al titolare di altri archivi informatizzati accessibili tramite Internet (quale quello gestito da Cerved S.p.A.) la cancellazione di dati ivi trattati.

  • Garante 12 novembre 2003 [doc. web n. 1084292]