g-docweb-display Portlet

Operazioni di finanziamento

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


DIRITTI DELL´INTERESSATO > Diritto di accesso > Casi particolari > Operazioni di finanziamento

Ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, l´interessato ha il diritto di chiedere direttamente alle società finanziarie e agli istituti di credito quali informazioni che lo riguardano siano state raccolte in relazione al trattamento dei dati connesso a richieste o concessioni di finanziamenti. Nel caso di mancata risposta nel termine di cinque giorni (v. art. 29, comma 2 della legge n. 675/1996), o di rifiuto all´accesso o all´esercizio di uno degli altri diritti elencati nel citato art. 13, l´interessato può ricorrere alla magistratura ordinaria o, alternativamente, al Garante, con le modalità previste dall´art. 29 della legge.

  • Garante 10 giugno 1998, in Bollettino n. 5, pag. 18 [doc. web n. 40955]


Ai sensi della legge n. 675/1996, costituiscono dati personali del soggetto che chiede un finanziamento le valutazioni sulla sua affidabilità economica che una società finanziaria pone a base della decisione di rigetto della domanda. Tali motivazioni, quindi, possono essere oggetto dell´istanza di accesso prevista dall´art. 13 della legge e del successivo ricorso al Garante proposto ai sensi dell´art. 29.

  • Garante 25 ottobre 2001, in Bollettino n. 23, pag. 91 [doc. web n. 40305]


La società finanziaria è tenuta a comunicare all´interessato tutte le informazioni che lo riguardano relative ad una richiesta di finanziamento, anche ove non accolta.

  • Garante 12 giugno 2002, in Bollettino n. 29, pag. 21 [doc. web n. 1065506]


L´interessato ha diritto di accedere al contenuto di informazioni "negative", registrate anche in forma di classificazioni o punteggi specifici derivanti dall´applicazione di particolari parametri, poste a base del rifiuto opposto da una società finanziaria alla sua richiesta di finanziamento. Al contrario, non gli è consentito di conoscere le motivazioni che hanno originato detto rifiuto – legittimamente deciso dal titolare nella sfera della propria libertà contrattuale –, trattandosi di informazioni che non costituiscono dati personali dell´interessato, ma che attengono ai criteri di politica del credito rispetto alle attività svolte dal titolare del trattamento.

  • Garante 12 febbraio 2003 [doc. web n. 1067961]