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Richiesta di autorizzazione al trasferimento di dati personali all'estero - 22 luglio 1997

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Roma, 22 luglio 1997
Prot. n. 252/GAR

Spett.le (...)



OGGETTO: Richiesta di autorizzazione al trasferimento di dati personali all´ estero

Si fa riferimento alla lettera del 23 giugno 1997, con la quale è stata richiesta l´autorizzazione al trasferimento di dati personali verso Paesi non appartenenti all´Unione europea, ai sensi dell´art. 28 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Si osserva che il trasferimento di dati all´estero, che deve essere notificato al Garante anche quando vi sia un trasferimento infracomunitario di dati sensibili, è consentito in ogni caso qualora ricorra taluno dei presupposti previsti dalle lettere da a) ad f) del comma 4 dello stesso art. 28 (ad esempio, laddove l´interessato abbia espresso il consenso al trasferimento, oppure quando quest´ultimo risulti necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto).

Nelle medesime situazioni, quindi non occorre richiedere l´autorizzazione che può essere rilasciata dal Garante "sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell´ interessato, prestate anche con un contratto" (l´art. 28, comma 4, lett. g), né attendere il decorso del termine previsto dal comma 2 dello stesso articolo.

Si rileva, inoltre, che alcuni dei dati indicati nella richiesta attengono a persone giuridiche, enti ed associazioni e che a tali dati non si applicano le disposizioni di cui all´art. 28 (si veda, in proposito, l´art. 26, comma 2).

Si invita, pertanto, a rivalutare l´ effettiva necessità di un´autorizzazione e, in ogni caso, ad integrare la richiesta, precisando quali garanzie s´intendano adottare, anche a livello contrattuale per la tutela dei soggetti interessati, avendo particolare riguardo alle modalità del trasferimento, alla natura dei trattamenti previsti nei Paesi destinatari, alle relative finalità, alla natura dei dati e alle misure di sicurezza. La prestazione di tali garanzie è essenziale nei casi in cui lo Stato di destinazione o di transito non assicuri un livello adeguato di tutela delle persone, nei termini previsti dal comma 3 dell´art. 28.

IL GARANTE