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Diritto di accesso - Accesso ai dati contributivi e riscontro parziale dell'I.N.P.S. ' 20 marzo 2002 [1063469]

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[doc. web. n. 1063469]

Diritto di accesso - Accesso ai dati contributivi e riscontro parziale dell´I.N.P.S. – 20 marzo 2002

Deve essere parzialmente accolta la richiesta dell´interessato di accesso ai dati personali detenuti dall´I.N.P.S., ove l´Istituto non comunichi tutti i dati in suo possesso (fattispecie in cui l´I.N.P.S. ha fornito l´estratto contributivo dell´interessato fino al 1999, senza specificare l´eventuale trattamento di ulteriori dati personali, con particolare riferimento a quelli di natura contributiva relativi a periodi successivi al 1999).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dalla sig.a XY

nei confronti di INPS - Istituto nazionale previdenza sociale;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il Prof. G. Rasi;

PREMESSO:

1. La ricorrente, già dipendente di Enel S.p.a e attualmente di Acea Distribuzione S.p.A., lamenta di non aver ricevuto idoneo riscontro ad una richiesta avanzata ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675/1996 nei confronti di INPS - Istituto nazionale previdenza sociale, volta ad ottenere l’accesso a tutti i dati personali che la riguardano e, in particolare, a quelli riferiti ai periodi contributivi versati dal 1999 dal datore di lavoro.

Con il ricorso proposto ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675 l’interessata ha ribadito le proprie richieste, in particolare per quanto riguarda i predetti contributi.

A seguito dell’invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 27 febbraio 2002, il titolare del trattamento ha inviato all’interessata l’estratto relativo alla contribuzione fino al 1999, invitandola a presentare presso la competente sede dell’Istituto i "modelli Cud 2000 e 2001" per poter eventualmente attivare il recupero dei contributi successivi al 1999.

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

2. Il ricorso verte su un’istanza di accesso ai dati personali detenuti da INPS - Istituto nazionale previdenza sociale.

In ordine a tale istanza il ricorso deve essere accolto in parte in quanto tale titolare del trattamento ha fornito un riscontro parziale a quanto chiesto dall’interessata.

In particolare l’INPS - Istituto nazionale previdenza sociale ha risposto all’interessata fornendo l’estratto relativo alla contribuzione sino al 1999, senza specificare alcunché circa l’eventuale trattamento di ulteriori dati personali relativi all’interessata.

Più precisamente, ha fornito alla ricorrente ulteriori informazioni concernenti l’eventuale recupero dei contributi versati, ma non ha integrato il riscontro in riferimento ad altri, eventuali dati personali dell’interessata sia per quanto riguarda la vicenda contributiva a decorrere dal 1999 (profilo su cui la ricorrente si è soffermata in modo particolare), sia in termini più generali, giacchè la richiesta di accesso è formulata appunto in termini ampi, in relazione a tutti i dati personali eventualmente detenuti.

L’interessata, infatti, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675/1996, ha diritto di accedere a tutti i propri dati personali detenuti dal titolare del trattamento. Solo quando l’estrazione dei dati risulti particolarmente difficoltosa, l’adempimento della richiesta di accesso può avvenire anche tramite la modalità dell’esibizione e/o della consegna in copia della documentazione, secondo quanto già precisato da questa Autorità (per le particolari modalità utilizzabili in presenza di particolari complessi di dati che rendano difficile l’estrapolazione, v. decisione di questa Autorità del 28 dicembre 2000, in Bollettino n. 16 del gennaio 2001).

Il titolare del trattamento dovrà quindi fornire un preciso riscontro all’interessata confermando se è in possesso di ulteriori dati della ricorrente oltre quelli già comunicati, nei termini predetti, entro un termine che appare congruo fissare al 30 aprile 2002.

3. Considerata infine la mancanza di idoneo riscontro alla richiesta precedentemente avanzata dall’interessata ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675/1996, appare congruo determinare l’ammontare delle spese e dei diritti relativi al presente procedimento ai sensi dell’art. 20, comma 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250,00, di cui euro 25, 82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e alla presentazione del ricorso.

Detto ammontare è posto in misura pari alla sua metà a carico dell’ente resistente, sussistendo giusti motivi, in relazione alla particolarità del caso, per una parziale compensazione.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

  • accoglie parzialmente il ricorso nei termini di cui in motivazione ed ordina a INPS - Istituto nazionale previdenza sociale, di adempiere alle richieste dell’interessata, entro il 30 aprile 2002, dando comunicazione a questa Autorità dell’avvenuto adempimento entro la stessa data;
  • determina, ai sensi dell’art. 20, comma 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250,00 di cui euro 25, 82 per diritti di segreteria, l’ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari alla sua metà, previa parziale compensazione per giusti motivi, a carico di INPS - Istituto nazionale previdenza sociale che dovrà liquidarlo direttamente in favore della ricorrente.


Roma, 20 marzo 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli