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Procedimento relativo ai ricorsi - Tutela dinanzi all'autorità giudiziaria e successivo ricorso al Garante ' 27 febbraio 2002 [1063631]

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[doc. web. n. 1063631]

Procedimento relativo ai ricorsi - Tutela dinanzi all´autorità giudiziaria e successivo ricorso al Garante – 27 febbraio 2002

Ove l´interessato agisca davanti all´autorità giudiziaria per la tutela del diritto alla riservatezza (che nella specie si asseriva leso dal contenuto di una trasmissione televisiva), gli è preclusa la possibilità di proporre successivamente, nei confronti del medesimo titolare del trattamento, un ricorso al Garante che abbia lo stesso oggetto (art. 29, comma 1, legge n. 675/1996). Tale ricorso va dichiarato quindi inammissibile.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dall’on. Cesare Previti, rappresentato e difeso dall’avv. Pieremilio Sammarco

nei confronti di

RAI, Radiotelevisione Italiana S.p.A rappresentata e difesa dall’avv. Federico Sorrentino;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

1. Il ricorrente lamenta che RAI S.p.A. non abbia fornito positivo riscontro ad una istanza avanzata ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675/1996. Con specifico riferimento alla trasmissione "Sciuscià, edizione straordinaria", andata in onda il 7 dicembre 2001, l’interessato aveva chiesto la conferma dell’esistenza e la comunicazione dei propri dati personali, si era opposto "alla prosecuzione del trattamento dei dati personali" riferiti alla sua persona "perché raccolti in modo contrario alla legge", chiedendo altresì "la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali" in questione.

Secondo il ricorrente il trattamento di tali dati si sarebbe svolto "in aperta e palese violazione del diritto alla riservatezza" e della legge n. 675. Né potrebbero essere invocate a giustificazione delle asserite violazioni della sfera personale e familiare del ricorrente le specifiche norme della citata legge n. 675 volte a bilanciare la tutela del diritto alla riservatezza con l’esercizio della professione giornalistica. Inoltre le modalità di realizzazione del servizio in questione avrebbero violato l’art. 2 del c.d. codice deontologico dei giornalisti che impone al cronista il dovere di "evitare artifici e raggiri".

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996, il ricorrente ha ribadito le proprie richieste, sottolineando il rischio di una reiterazione dei comportamenti censurati, anche attraverso la riproposizione di "spezzoni" della trasmissione in oggetto nell’ambito di altri programmi televisivi.

2. All’invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 1° febbraio 2002, RAI S.p.A. ha risposto dapprima con nota dell’8 febbraio 2002 e, successivamente, con memoria depositata il 13 febbraio 2002.

In tali atti la società titolare del trattamento ha rilevato che:

  • il ricorso sarebbe inammissibile mancando nello stesso l’indicazione del responsabile del trattamento "da individuarsi nel direttore della seconda rete della RAI";
  • il ricorso sarebbe comunque "improcedibile" ai sensi dell’art. 29, comma 1, della legge n. 675 "per essere già stato introdotto, dallo stesso ricorrente, giudizio dinanzi al Tribunale civile di Roma, avente il medesimo oggetto e tra le stesse parti";
  • nel merito il ricorso sarebbe infondato in quanto la trasmissione sarebbe stata messa in onda nel rispetto dei limiti al diritto di cronaca, ricorrendo la triplice condizione dell’utilità sociale dell’informazione, della realtà dei fatti divulgati, della continenza formale dell’esposizione dei fatti e della loro valutazione.

Le posizioni del ricorrente, ribadite con memoria del 12 febbraio 2002 sono state riconfermate, in contraddittorio con la controparte, nel corso dell’audizione tenutasi il 14 febbraio scorso.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

3. Va preliminarmente accolta l’eccezione della società resistente relativa al giudizio pendente dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria.

Dalla documentazione acquisita è emerso che anteriormente alla proposizione del ricorso in esame, il ricorrente ha instaurato un’ulteriore controversia dinanzi al Tribunale di Roma sempre nei confronti di RAI S.p.A., nonché di titolari di alcune delle relative strutture.

L’atto di citazione dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria è stato notificato a RAI S.p.a. in data 23 gennaio 2002, prima del deposito del ricorso a questa Autorità avvenuto il 29 gennaio 2002.

L’art. 29, comma 1, ultima parte, della legge n. 675/1996, prevede che "il ricorso al Garante non può essere proposto qualora, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, sia stata già adita l’autorità giudiziaria".

E’ quindi necessario verificare se, nella fattispecie, sussiste il presupposto dell’identità delle parti e dell’oggetto dei due procedimenti.

L’esame degli atti evidenzia in proposito un caso di sostanziale litispendenza, ravvisandosi quella particolare forma di continenza, tra la controversia instaurata dinanzi al Garante e quella introdotta davanti al Tribunale, prefigurata dal citato art. 29, comma 1.

4. Per quanto attiene alle parti, sia la citazione, sia il ricorso sono stati proposti entrambi dall’odierno ricorrente nei confronti di RAI S.p.A.

Tale circostanza assume quindi rilevanza ai fini dell’applicazione del predetto art. 29, comma 1, sebbene l’atto di citazione dinanzi al giudice ordinario risulti altresì rivolto, oltre che a RAI S.p.a., anche ad alcune persone fisiche che ricoprono incarichi direttivi di testate o di strutture dirigenziali del medesimo ente.


5. Ad analoga conclusione deve pervenirsi per quanto riguarda l’oggetto.

Dal confronto del ricorso al Garante con l’atto di citazione emerge infatti che le questioni relative alla liceità e alla correttezza dello stesso trattamento di dati personali, sottoposte all’esame di questa Autorità, sono prospettate anche dinanzi al tribunale.

In relazione alle attribuzioni di questa Autorità, il ricorso al Garante è incentrato su questioni relative alla protezione dei dati personali, sollevate dall’interessato facendo valere i diritti richiamati dall’art. 13 della legge n. 675/1996 rispetto alla liceità e correttezza del trattamento di dati personali.

Nell’atto di citazione di fronte al giudice ordinario è chiesto un analogo accertamento di illiceità del comportamento di RAI S.p.a. rispetto a "tutti i diritti della personalità" - come premessa per una conseguente richiesta di risarcimento- esteso ad alcuni profili connessi, ritenuti denigratori e diffamatori.

Nella citazione (p. 7, 11, 12, 13, 14 e 15 e ss.) l’interessato rileva infatti in più punti che la contestata attività di raccolta dei dati e la successiva trasmissione avrebbero violato la propria vita privata, "calpestando il suo diritto alla riservatezza".

Al pari del ricorso dinanzi al Garante, l’atto di citazione reca diversi riferimenti a disposizioni legislative e deontologiche in materia di protezione dei dati personali e in più parti ne prospetta l’inosservanza, ponendole espressamente come parametro, sia pure non esclusivo, ma comunque rilevante, per stabilire se le condotte contestate siano illecite (v, ad esempio, p. 7, lett. e), p. 13, punto 5 e p. da 15 a 19 dell’atto di citazione prodotto in atti).

Più precisamente, anche la medesima citazione prospetta l’esistenza di pedinamenti, appostamenti, riprese video non autorizzate o effettuate di nascosto, artifizi nella sostituzione di persona; contesta la diffusione di immagini attinenti ad una abitazione privata e a beni mobili del ricorrente, la registrazione di chiamate telefoniche al personale di segreteria, le interviste incentrate sulla vita privata e lo stato di salute dell’odierno ricorrente, l’esistenza dei presupposti del diritto di cronaca, la violazione dell’art. 2 del codice di deontologia dell’attività giornalistica.

6. Ai sensi degli artt. 29, comma 1, della legge n. 675/1996 e 19 del d.P.R. n. 31 marzo 1998, n. 501, l’accertata continenza preclude al Garante ogni esame delle altre questioni in rito e nel merito ad esse sottoposte con il ricorso, il cui esame potrà proseguire dinanzi al giudice ordinario senza alcun pregiudizio per le parti.

In ragione della specificità delle questioni esaminate sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA:

  • ai sensi dell’art. 19 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501 l’inammissibilità del ricorso per effetto dell’accertata continenza, nei termini di cui in motivazione;
  • compensate le spese tra le parti.

Roma, 27 febbraio 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli