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Attività giornalistica - Diritto di cronaca e riservatezza ' 14 febbraio 2002 [1064328]

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[doc. web. n. 1064328]

Attività giornalistica - Diritto di cronaca e riservatezza – 14 febbraio 2002

Nel riportare la notizia relativa ad un fatto di cronaca di rilievo pubblico attinente alla commissione di un reato, debbono essere osservati i principi posti dalla legge n. 675/1996 e dal codice deontologico del settore al fine di salvaguardare la dignità della persona offesa, in particolare evitando la pubblicazione di dati idonei alla sua identificazione (fattispecie in cui, nell´articolo, erano riportati sia le generalità della persona offesa, sia il contenuto delle frasi ingiuriose proferite nei suoi confronti, di contenuto tale da poter ingenerare nei lettori il convincimento sulla possibile esistenza di una grave malattia a suo carico).


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la segnalazione presentata dall’avv. XY in nome e per conto della sig.a YZ;

Vista la documentazione in atti;

Visti gli atti d’ufficio e le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

È pervenuta a questa Autorità una segnalazione con cui l’avv. XY, in nome e per conto della sig.a YZ, lamenta una possibile violazione della normativa in materia di tutela dei dati personali con riferimento ad un articolo de Il Messaggero che commentava un fatto di cronaca nel quale la sua assistita era rimasta coinvolta.

In particolare, il quotidiano pubblicava la notizia della condanna per ingiuria formulata a carico dell’ex fidanzato dell’interessata, parte lesa del reato accertato, riportando sia la frase ingiuriosa pronunciata (all’interno della quale, oltre ad un insulto rivolto alla signora YZ, si aggiungeva: "…..mi hai trasmesso l’AIDS"), sia il nome e cognome dell’interessata medesima.

Il legale sostiene che tale forma di pubblicità dell’accaduto sia stata lesiva dell’onore e della riservatezza della sua cliente, anche in considerazione del riferimento a presunte condizioni patologiche della stessa.

OSSERVA

La legge 31 dicembre 1996, n. 675 e il codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica (v. provv. del Garante del 29 luglio 1998, pubblicato in G.U. 3 agosto 1998, n. 179) dettano alcune norme volte a bilanciare il diritto alla riservatezza con il diritto di cronaca e di libera manifestazione del pensiero.

In particolare, gli articoli 12, 20 e 25 della medesima legge e il citato codice di deontologia permettono, nell’ambito dell’esercizio dell’attività giornalistica, di raccogliere e diffondere dati personali, anche in assenza del preventivo consenso dell’interessato. Ciò, tuttavia, nel rispetto di alcuni limiti, tra cui quello dell’"essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico".

Nel caso di specie, la notizia relativa all’esito del giudizio riportata nell’articolo poteva risultare di un certo rilievo pubblico, tenuto conto del contesto e delle modalità in cui l’offesa era avvenuta (i fatti oggetto del procedimento penale risultano fra l’altro essere avvenuti in una piazza centrale del comune in cui risiedevano gli interessati, davanti a diverse persone).

Tuttavia, nel caso oggetto della segnalazione, e avuto riguardo ai contenuti della frase, l’autore dell’articolo e il direttore responsabile avrebbero dovuto operare un vaglio rigoroso dei limiti posti al diritto di cronaca, in ragione delle necessità di salvaguardare la dignità della persona a cui si riferiscono i dati e la frase pubblicati (art. 1, comma 1, legge n. 675/1996).

Il quotidiano, infatti, avrebbe potuto ugualmente documentare i fatti accaduti omettendo i riferimenti idonei ad identificare in modo diretto la persona offesa dal reato anche alla luce dello specifico contenuto ingiurioso idoneo ad ingenerare un convincimento sulla possibile esistenza di una grave malattia e su un contagio. Ciò a prescindere da ogni valutazione in merito all’effettiva presenza della patologia in capo all’interessata.

Pur trattandosi di persona non estranea ad un fatto avvenuto in un luogo pubblico, il principio dell’essenzialità dell’informazione doveva essere tenuto presente anche alla luce della necessità di tutelare la dignità della persona (art. 8 codice deontologico cit.), in specie per quanto riguarda informazioni relative a malattie gravi ipotizzate o ipotizzabili (art. 10, anche in riferimento a quanto previsto a garanzia delle persone affette da infezione da HIV e dall’AIDS, dalla legge 5 giugno 1990, n. 135 -Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l’AIDS-).

Sulla base delle suesposte considerazioni, si deve ritenere che la pubblicazione dei dati personali contenuti nell’articolo non sia avvenuta in modo conforme alle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali.

Va pertanto inviata una conseguente segnalazione all’editore e al direttore responsabile della testata, ai sensi dell’art. 31, comma 1, lett. c), della citata legge. Resta salva la facoltà dell’interessata di esercitare, dinanzi alla competente autorità giudiziaria, l’ipotizzata azione risarcitoria per fare accertare l’esistenza degli eventuali danni subiti a seguito della pubblicazione dell’articolo e per chiederne il relativo risarcimento.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

  • ai sensi dell’art. 31, comma 1, lett. c) della legge 31 dicembre 1996, n. 675, segnala all’editore e al direttore responsabile del quotidiano Il Messaggero la necessità di conformare i trattamenti di dati personali ai principi richiamati nel presente provvedimento e di astenersi dal loro ulteriore trattamento in difformità dai medesimi principi;
  • dispone l’invio di copia della presente decisione al competente Consiglio regionale dell’Ordine dei giornalisti.


Roma, 14 febbraio 2002


IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli