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Procedimento relativo ai ricorsi - Incompleto riscontro da parte del titolare e pagamento delle spese del procedimento - 15 maggio 2002 [1064812]

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[doc. web. n. 1064812]

Procedimento relativo ai ricorsi - Incompleto riscontro da parte del titolare e pagamento delle spese del procedimento - 15 maggio 2002

Il riscontro parziale da parte del titolare del trattamento alle richieste formulate dall´interessato con il ricorso proposta ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 comporta l´obbligo del rimborso al ricorrente di parte delle spese del procedimento.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. Mario Bonesi nei confronti di Poste italiane S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il Prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

1. Il ricorrente lamenta di non aver ricevuto idoneo riscontro ad alcune richieste avanzate ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675/1996 nei riguardi della società resistente. Nel ricorso proposto ai sensi dell’art. 29 della medesima legge l’interessato ha ribadito tali richieste, specificando di voler conoscere tutti i dati personali "con particolare attenzione ai giudizi e alle valutazioni, e ogni altra notizia, informazione o indagine". Ha chiesto poi che le spese relative al procedimento siano poste a carico della società.

A seguito dell’invito ad aderire formulato da questa Autorità, Poste italiane S.p.A. ha inviato una memoria in data 30 aprile 2002 nella quale ha specificato che nel fascicolo personale del dipendente non risulterebbero giudizi e valutazioni che lo riguardano. Ha inviato poi copia dello stato matricolare dove sarebbero contenute le altre notizie e informazioni relative all’interessato detenute dal datore di lavoro.

Nell’audizione delle parti dell’ 8 maggio 2002, la società titolare del trattamento ha ribadito le proprie posizioni, evidenziando che l’interessato non sarebbe stato "mai sottoposto ad alcuna valutazione".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

2. Il ricorso concerne la richiesta di accesso al complesso dei dati personali detenuti dal datore di lavoro.

3. Deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso per quanto riguarda quanto già comunicato dalla società. Nell’audizione delle parti, inoltre, Poste italiane S.p.A. ha poi precisato che nel caso specifico nessuna valutazione è stata svolta riguardo all’interessato, anche relativamente "al periodo pregresso", da parte del dirigente del servizio di appartenenza o delle strutture di appartenenza.


4. Il ricorso va, invece, accolto parzialmente, per quanto concerne le altre richieste.

Il titolare del trattamento, nei riscontri forniti all’interessato alle istanze avanzate ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675/1996 e a seguito dell’invito ad aderire formulato da questa Autorità, ha dapprima inviato copia solo dello stato matricolare dell’interessato nel quale sono riportate alcuni dati personali relativi al ricorrente (dati identificativi, corsi di qualificazione, etc.). A seguito dell’audizione delle parti, la società ha poi inviato a questa Autorità e al ricorrente solo copia di alcune certificazioni attestanti l’assenza dal servizio del ricorrente a seguito di malattia e di talune ordinanze del datore di lavoro attestanti il collocamento temporaneo per aspettativa.

La società non ha quindi comunicato tutte le informazioni di natura personale, riguardanti, ad esempio, richieste di ferie, o certificazioni concernenti presenze giornaliere. La richiesta di accesso è riferita, nel caso di specie, al complesso dei dati personali e la società ha inviato solo alcuni riscontri parziali. Il titolare del trattamento dovrà quindi fornire all’interessato, in aggiunta a quanto indicato, tutti i dati personali detenuti, estraendoli a cura dei responsabili e degli incaricati del trattamento (dal fascicolo personale, da archivi e banche dati e da altri documenti detenuti), e comunicandoli nei modi previsti dall’art. 17, comma 6, del d.P.R. n. 501/1998 (utilizzando, ove del caso, particolari modalità in presenza di particolari complessi di dati che rendano difficile l’estrapolazione: v. in proposito la decisione di questa Autorità del 28 dicembre 2000, in Bollettino n. 16 del gennaio 2001).

5. In relazione, infine, alla richiesta di liquidazione delle spese del procedimento, da porre a carico del titolare del trattamento, la stessa va accolta parzialmente, considerato l’incompleto riscontro fornito anche nel corso del procedimento da Poste italiane S.p.A. Al riguardo, ai sensi dell’art. 20, comma 9, del d.P.R. n. 501/1998, appare preliminarmente congruo determinare l’ammontare di tali spese nella misura forfettaria di € 250,00, di cui € 25, 82 per diritti di segreteria (tenendo conto degli adempimenti connessi alla redazione e alla presentazione del ricorso), da porre a carico della società resistente in misura pari alla metà, sussistendo giusti motivi, in relazione al parziale riscontro già dato e alle peculiarità del caso, per disporre una parziale compensazione delle spese.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

  • dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 con riferimento a quanto già comunicato dalla società resistente;
  • accoglie parzialmente il ricorso in relazione ai restanti dati di carattere personale, nei termini di cui in motivazione;
  • determina, ai sensi dell´art. 20, comma 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di € 250,00, di cui € 25,82 per diritti di segreteria, l’ammontare delle spese del procedimento che, previa parziale compensazione per giusti motivi, pone in misura pari alla metà a carico di Poste italiane S.p.A., la quale dovrà liquidarlo direttamente in favore del ricorrente.

Roma, 15 maggio 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli