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Procedimento relativo ai ricorsi - Dati comunicati attraverso la consegna della documentazione che li contiene - 9 maggio 2002 [1064818]

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[doc. web. n. 1064818]

Procedimento relativo ai ricorsi - Dati comunicati attraverso la consegna della documentazione che li contiene - 9 maggio 2002

Qualora l´estrazione dei dati personali dell´interessato e la loro messa a disposizione, in forma cartacea o automatizzata, risulti particolarmente complessa o difficoltosa, il titolare del trattamento può riscontrare la richiesta di accesso anche tramite l´esibizione o la consegna in copia della documentazione contenente i dati stessi.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato dalla Sig.a XY

nei confronti di

Sara Assicurazioni S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

La ricorrente, già coinvolta in un sinistro stradale, lamenta di non avere ricevuto riscontro ad una serie di richieste, avanzate ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675, con le quali aveva chiesto di avere conferma dell’esistenza di dati personali che la riguardano, di avere comunicazione in forma intelligibile del loro contenuto e della loro origine, nonché di accedere al "contenuto del fascicolo relativo alla liquidazione del sinistro". Con il ricorso proposto ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996 l’interessata ha quindi ribadito la richiesta di "acquisire copia del fascicolo relativo alla liquidazione del sinistro".

All’invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato il 29 marzo 2002 ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, Sara Assicurazioni S.p.A. ha risposto con nota anticipata via fax il 5 aprile 2002 con la quale ha precisato:

  • che il riscontro alle richieste dell’interessata non è alla stessa pervenuto poiché il centro liquidazione danni di Cagliari aveva provveduto a comunicare il medesimo riscontro all’avvocato che aveva patrocinato l’interessata in ordine alla richiesta di risarcimento del danno;
  • che, peraltro, la disponibilità a consentire l’accesso alla valutazione medico-legale "era stata riferita più volte verbalmente";
  • di allegare comunque copia della richiesta valutazione medico-legale.

Con nota in data 10 aprile 2002 questa Autorità, preso atto dell’assenso delle parti, comunicava, ai sensi dell’art. 20, comma 8, del d.P.R. n. 501/1998, che il termine per la decisione del ricorso veniva prorogato di 20 giorni, invitando nel contempo il titolare del trattamento a fornire un ulteriore riscontro all’interessata, la quale, in data 8 aprile, aveva evidenziato l’incompletezza della documentazione ricevuta.

Con fax in data 17 aprile 2002, Sara Assicurazioni S.p.A. ha inviato una ulteriore memoria nella quale:

  • ha dato conto delle modalità del trattamento dei dati svolto, fornendo altresì copia di una dichiarazione resa dal legale che aveva tutelato la ricorrente nella fase stragiudiziale di risarcimento del danno, a conferma della manifestata disponibilità a far prendere visione del fascicolo relativo al sinistro in questione;
  • ha confermato di aver fornito all’interessata l’informativa ex art. 10 ed ha fornito copia di una nota del predetto legale il quale ha precisato che "la mancata restituzione del documento sottoscritto dalla ricorrente non ha avuto luogo per mera dimenticanza";
  • ha precisato quali ulteriori dati dell’interessata, oltre a quelli già comunicati, sono detenuti negli archivi della società confermando che gli stessi restano "a disposizione dell’interessata per prenderne visione o copia";
  • ha comunicato di aver altresì inviato copia delle notule fiscali, precisando peraltro che "le richieste di rilascio di copie non possono essere avanzate tramite ricorsi ex art. 13", chiedendo in conclusione la "pronunzia di non luogo a provvedere con vittoria di spese".

Con fax in data 19 aprile 2002 l’interessata ha ribadito la legittimità delle proprie richieste che sarebbero giustificate sulla base del "diritto d’accesso ai documenti amministrativi"; ha messo poi in luce una serie di riserve sul comportamento del legale della cui assistenza si era avvalsa nella fase di liquidazione del danno, ed ha manifestato infine la volontà di recarsi presso il centro liquidazione di Cagliari per prendere diretta visione del fascicolo relativo al sinistro.

CIÒ PREMESSO OSSERVA:

Il ricorso verte sulla richiesta di accesso ai dati personali detenuti da una società di assicurazione, con particolare riferimento all’insieme dei dati personali dell’interessata contenuti nel fascicolo relativo ad un sinistro stradale nel quale la stessa era stata coinvolta.

In proposito, vanno preliminarmente richiamate le considerazioni formulate dal Garante in vari provvedimenti circa i peculiari connotati del diritto tutelato dall’art. 13, comma 1, lettera c), n. 1, della legge n. 675/1996 che non deve essere confuso con il diverso diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi di cui alla legge n. 241 del 1990. Nella fattispecie, il richiamo dell’interessata alla legge n. 241 del 1990 appare improprio anche sotto altro profilo, potendo tale diritto essere fatto valere solo nei confronti di pubbliche amministrazioni o di concessionari di pubblici servizi.

Le richieste a suo tempo formulate dall’interessata vanno pertanto qualificate più correttamente come richieste di accesso ai dati personali della stessa detenuti dalla società di assicurazione, in riferimento al sinistro stradale in cui la ricorrente era stata coinvolta e per il quale si é già pervenuti alla liquidazione del risarcimento a favore dell’interessata.

In ordine alla citata richiesta, la società titolare del trattamento ha già messo a disposizione dell’interessata in più riprese (in un primo tempo anche tramite il legale cui la ricorrente si era rivolta nella fase di richiesta del risarcimento del danno) una serie di dati personali (ivi comprese la perizia redatta dal medico legale della società di assicurazione e le notule fiscali), manifestando in più occasioni la disponibilità a permettere la visione e l’eventuale estrazione di copie di tutta la documentazione contenuta nel fascicolo relativo a tale sinistro.

Tale modalità di accesso è conforme al dettato normativo. Il Garante ha in più occasioni ricordato che, qualora l’estrazione dei dati personali dell’interessato e la loro messa a disposizione in forma cartacea o automatizzata, risulti particolarmente complessa, l’accesso ai dati personali richiesti può avvenire anche attraverso la messa a disposizione e/o la fornitura di copia dei documenti nei quali i predetti dati personali sono racchiusi.

In ordine al ricorso può essere pertanto dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Alla luce delle considerazioni soprariportate sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA:

a) non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) compensate le spese fra le parti.


Roma, 9 maggio 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1064818
Data
09/05/02

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso