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Procedimento relativo ai ricorsi - L'affidatario di un minore può ricorrere al Garante - 2 maggio 2002 [1064906]

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[doc. web. n. 1064906]

Procedimento relativo ai ricorsi - L´affidatario di un minore può ricorrere al Garante - 2 maggio 2002

L´affidatario può compiere nell´interesse del minore gli atti di ordinaria amministrazione riservati alla potestà dei genitori, fra i quali rientra la proposizione di istanze ex art. 13 della legge n. 675/1996 e il successivo ricorso al Garante. 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. XY nei confronti di R.A.I. Radiotelevisione Italiana S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il Prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

1. Il ricorrente, affidatario unitamente al coniuge di due minori, lamenta di non aver ricevuto riscontro ad alcune richieste avanzate ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, nei confronti di R.A.I. Radiotelevisione Italiana S.p.A.

In particolare il ricorrente, venuto a conoscenza della volontà di R.A.I. Radiotelevisione Italiana S.p.A. di effettuare una trasmissione televisiva avente ad oggetto una complessa vicenda relativa ai minori stessi, ha chiesto all´ente televisivo la conferma dell´esistenza di dati personali e la loro comunicazione in forma intelligibile. Ha chiesto poi di conoscerne l´origine, di cancellarli e di non rendere riconoscibili e/o identificabili gli affidatari dei minori ed i minori stessi, in modo diretto o indiretto, anche mediante indicazione nominativa della WK presso la quale i minori dimorano.

Il ricorrente, nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, ha ribadito le richieste ed ha chiesto di "evitare che durante la prevista trasmissione televisiva WY" fossero esposti elementi tali da rendere i predetti minori riconoscibili e/o identificabili, con particolare riferimento alla località nella quale essi risiedono attualmente.


2. A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 19 marzo 2002, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, R.A.I. Radiotelevisione Italiana S.p.A., con note del 27 e del 29 marzo u.s., ha dedotto che:

  • l´istanza ex art. 13 e il ricorso sarebbero stati presentati da soggetti non legittimati in quanto formulati dagli affidatari dei minori, anziché dal loro tutore;
  • quest´ultimo ha partecipato alla trasmissione contestata;
  • dati personali relativi al ricorrente e al proprio coniuge sono stati in particolare forniti direttamente dagli stessi "in occasione del colloquio con la giornalista della redazione di WY…e dalla sentenza in data WZ della Corte Europea dei diritti dell’uomo";
  • "i dati personali relativi ai predetti minori (nome, cognome e stato di affidamento) sono stati acquisiti attraverso le normali fonti giornalistiche e, comunque … sono stati estrapolati dalla predetta sentenza";
  • la trasmissione è stata dedicata ad un tema di rilevante interesse pubblico quale quello della riforma della giustizia minorile, nonché alla discussione su una vicenda (che vede coinvolti gli interessati) per la quale la Corte europea dei diritti dell´uomo di Strasburgo ha pronunciato una sentenza di condanna nei confronti dello Stato italiano;
  • nel corso della puntata in questione, la suddetta WK sarebbe stata citata necessariamente al fine di garantire la completezza dell´informazione, posto che nella predetta sentenza pubblicata vi sono riferimenti alla località in questione;
  • "col programma di cui trattasi è stato legittimamente esercitato il diritto di cronaca, nei limiti dell’essenzialità dell’informazione su fatti di interesse pubblico, ai sensi degli artt. 12 e 20 della legge n. 675/1996 e delle norme del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica e, in particolare, nei limiti di cui all’art. 7 del predetto codice";
  • nel corso della trasmissione non sarebbero stati forniti dati o immagini relativi ai minori e i partecipanti sarebbero stati previamente invitati a non indicare elementi tali da identificarli.

Il ricorrente, con memoria in data 3 aprile 2002, ha invece sostenuto che nella trasmissione "WY" del YW non sarebbero state adottate "le cautele necessarie" per evitare che i minori fossero riconosciuti e che sarebbe "di scarso rilievo la circostanza che si sia trattato di una vicenda già nota perché oggetto di una sentenza della Corte di Strasburgo, commentata su varie riviste specializzate nella materia giuridica e ripresa recentemente da un quotidiano come "KY".

Nel corso dell´audizione delle parti dell’11 aprile 2002 il ricorrente ha poi affermato che il titolare del trattamento avrebbe fornito un riscontro parziale alla richiesta di conoscere l´origine dei dati.

R.A.I. Radiotelevisione Italiana S.p.A. ha replicato che il nome della cooperativa è stato utilizzato nel programma in quanto oggetto di pubblicazione sui mezzi di informazione già prima della messa in onda della trasmissione e che lo stesso é riportato anche nella sentenza della Corte europea dei diritti dell´uomo "pubblicata sul sito internet della stessa WZW e su altri siti".

Nel corso della predetta audizione, le parti, ai sensi dell´art. 20, comma 8, del d.P.R. n° 501/1998, hanno espresso il proprio assenso alla proroga del termine di venti giorni per l´esame del ricorso.

Nella successiva memoria pervenuta a questa Autorità in data 18 aprile 2002, il titolare del trattamento ha fatto presente che il ricorso dovrebbe essere dichiarato inammissibile in quanto mancherebbe l´indicazione del responsabile del trattamento.

Le posizioni delle parti sono state ribadite nelle ulteriori memorie del ricorrente in data 18 aprile 2002 e dalla R.A.I. Radiotelevisione Italiana S.p.A. in data 22 aprile 2002.

CIO’ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

3. Vanno preliminarmente disattese alcune eccezioni di inammissibilità formulate dalla società resistente.

Per quanto concerne la mancata indicazione del "responsabile" designato, va evidenziato che l´art. 13, comma 1, lett. c), della legge n. 675 prevede che l´interessato possa esercitare nei confronti " del titolare o del responsabile" del trattamento i diritti di cui alla medesima lettera. E’ pertanto ammissibile un ricorso proposto solo nei confronti del titolare del trattamento, tenendo conto anche della natura facoltativa della designazione del responsabile (art. 8 legge n° 675).

E’ altresì ammissibile la presentazione del ricorso al Garante da parte dell´affidatario di un minore. L´art. 5 della legge 4 maggio 1983, n. 18 e successive modificazioni e integrazioni prevede che l´affidatario debba provvedere al mantenimento, all´educazione ed all’istruzione del minore e che a tal fine si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all´articolo 316 del codice civile relative all´esercizio della potestà dei genitori. Fra gli atti di ordinaria amministrazione che un genitore, anche disgiuntamente dall´altro, può compiere rientrano la proposizione di istanze ai sensi del citato art. 13 nonché dei successivi ricorsi a questa Autorità. Nel caso di specie il ricorso è appunto proposto da uno degli affidatari (su questi temi vedi anche decisione del Garante del 14 marzo 2001 pubblicata in Bollettino 18, pag. 15).

Vi è infine un corretto sviluppo tra l´istanza presentata ai sensi dell´art. 13 (chiaramente richiamata nel ricorso e contenente già una diffida a rendere identificabili i minori in trasmissione) ed il ricorso presentato il 12 marzo 2002.

4. Va poi dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso per quanto riguarda le richieste dell’interessato volte ad ottenere la conferma dell’esistenza dei dati e la conoscenza dei medesimi dati, nonché della loro origine.

In ordine a tali richieste, contrariamente a quanto eccepito dal ricorrente, la resistente ha infatti fornito idonei riscontri chiarendo, in particolare, le fonti dalle quali i dati personali dell’interessato e dei minori in affidamento sono stati ricavati.

5. E’ infine infondata la richiesta dell´interessato volta ad ottenere la cancellazione dei dati trattati e ad opporsi al trattamento di dati che rendano identificabili i minori.

La cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati personali possono essere infatti chieste nel caso in cui i dati siano trattati in violazione di legge o non sia più necessaria la loro conservazione rispetto agli scopi per i quali essi sono stati raccolti ed utilizzati (art. 13, comma 1, lett. c), n. 2), legge n. 675).

Dalla documentazione acquisita nel corso del procedimento non sono invece emersi elementi che facciano ritenere illecito il trattamento dei dati svolto da R.A.I. Radiotelevisione Italiana S.p.A.

La resistente ha trattato i dati personali dell’interessato e dei due minori in affidamento nell´ambito di una trasmissione televisiva dedicata alla giustizia minorile ed in particolare alle problematiche relative alle famiglie affidatarie. Ciò con riferimento specifico alle vicende che hanno riguardato alcune persone operanti nell´ambito della WK presso la quale attualmente risiedono il ricorrente e i minori.

Tale vicenda, che è stata anche oggetto di precedenti cronache giornalistiche, è stata diffusamente esaminata in una sentenza della Corte europea dei diritti dell´uomo (che riporta elementi identificativi di cui veniva chiesta dal ricorrente l´omissione e/o la cancellazione ed il cui testo è disponibile via Internet).

La delicatezza e specificità della vicenda, i rilevanti profili concernenti l´eventuale responsabilità dello Stato italiano, il legittimo interesse dell´opinione pubblica rispetto al corretto funzionamento del delicato istituto dell´affidamento, con particolare riguardo alle persone e alle famiglie prescelte per lo svolgimento dei compiti genitoriali, giustificano, in generale, l´attenzione giornalistica sulla vicenda ed il rilevante interesse pubblico alla stessa connesso.

Il trattamento dei dati nel corso della trasmissione televisiva è avvenuto con alcune opportune cautele (non sono stati in particolare comunicati i nominativi dei minori), limitando la quantità di informazioni rese pubbliche.

Come già rilevato in una nota in data 11 marzo 2002 inoltrata da questa Autorità ai responsabili del programma giornalistico in questione ed ai coniugi affidatari, il Garante ha più volte sottolineato sottolineato, sulla base di quanto stabilito dal codice di deontologia per l´attività giornalistica, che il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato primario rispetto al diritto di critica e di cronaca, al punto che il giornalista deve effettuare autonome valutazioni al riguardo anche quando i dati siano divulgati da soggetti interessati quali i genitori, tenendo altresì presente, in riferimento ad atti di violenza, lo specifico divieto di divulgazione di cui all´art. 734 bis del codice penale.

Sebbene la trasmissione televisiva abbia determinato una maggiore sfera di pubblicità rispetto a quanto reso noto sulla carta stampata, la vicenda era già oggetto di attenzione dell´opinione pubblica in quanto richiamata in una sentenza pubblicata dalla Corte europea dei diritti dell´uomo e, in data antecedente alla trasmissione in questione, commentata anche da un quotidiano italiano di rilievo nazionale.

Lo specifico riferimento - anch´esso già pubblico- alla WK era in generale suscettibile di rendere identificabili i minori. Va tuttavia rilevato che la predetta località è luogo di dimora anche di diversi affidatari e minori ed era già al centro di una vicenda che ha determinato un legittimo interesse pubblico alla verifica del corretto operato degli organismi, dei soggetti e delle autorità preposte alla cura dei minori con particolare riferimento al possibile abuso su minori. Non vi è infine prova che oltre al nome della predetta WK altri dati abbiano contribuito all´identificazione lamentata.


PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in riferimento alle richieste volte ad ottenere la conferma dell´esistenza dei dati, la comunicazione dei medesimi dati e della relativa origine;

b) non fondato il ricorso per quanto riguarda la richiesta di cancellazione e l´opposizione al trattamento dei dati, nei termini di cui in motivazione.

Roma, 2 maggio 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli