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Procedimento relativo ai ricorsi - Declaratoria di non luogo a provvedere sul ricorso e parziale compensazione delle spese del procedimento - 11 a...

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[doc. web. n. 1065184]

Procedimento relativo ai ricorsi - Declaratoria di non luogo a provvedere sul ricorso e parziale compensazione delle spese del procedimento - 11 aprile 2002

Sussistono giusti motivi per compensare parzialmente le spese del procedimento instaurato ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 -e definito con declaratoria di non luogo a provvedere-, ove il titolare renda tempestivamente una risposta solo parziale all´istanza proposta ai sensi dell´art. 13 della legge, provvedendo a fornire un completo riscontro a tutte le richieste dell´interessato solo dopo la presentazione del ricorso.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dalla sig.a Bruna Gazzelloni nei confronti di APE Gruppo Enel S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

1. La ricorrente, dipendente di Enel distribuzione S.p.a., lamenta di non aver ricevuto riscontro ad un’ istanza inoltrata in data 28 gennaio 2002 ad Ape Gruppo Enel S.p.a., ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675/1996.

Con il ricorso proposto ai sensi dell’art. 29 della medesima legge l’interessata ha ribadito le proprie richieste volte a conoscere le modalità e le finalità del trattamento, la comunicazione in forma intelligibile dei dati detenuti dalla predetta società ed, infine, gli estremi identificativi del responsabile del trattamento.

Con note pervenute a questa Autorità in data 28 febbraio e 13 marzo u.s. l’interessata ha evidenziato di aver ricevuto da Ape Gruppo Enel S.p.A. una risposta datata 13 febbraio 2002 in cui non risultavano indicati specificatamente i dati trattati.

A seguito dell’invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 19 marzo 2002, Ape Gruppo Enel S.p.a. ha fornito un riscontro nel quale è stato asserito che la società svolgerebbe attività di elaborazione delle retribuzioni dei dipendenti di Enel distribuzione S.p.A. in qualità di responsabile del trattamento e che, in tale veste, tratterebbe i dati riguardanti il rapporto di lavoro della ricorrente, di cui è stata fornita una elencazione comprensiva di indicazioni riferite alle modalità ed alle finalità del trattamento.

CIO’ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

2. Il ricorso verte su un’istanza di accesso formulata da una dipendente di Enel Distribuzione S.p.A. in relazione ai dati personali che la riguardano, trattati presso APE Gruppo Enel S.p.A.

In ordine a tale istanza deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, in ragione della constatata idoneità del riscontro fornito il 27 marzo 2002.

In tale data APE Gruppo Enel S.p.A. ha infatti comunicato alla ricorrente, in forma intelligibile, i dati detenuti specificandoli nell’ambito di ciascuna categoria di appartenenza, ed ha inoltre indicato le finalità, le modalità e il responsabile del trattamento.

Risulta invece inammissibile l’ulteriore richiesta avanzata con il ricorso relativa agli incaricati del trattamento, trattandosi di profilo non ricollegabile ai diritti tutelati dall’art. 13, comma 1, della legge n. 675/1996.

3. In relazione infine alla richiesta di liquidazione delle spese del procedimento, da porre a carico del menzionato responsabile del trattamento, la stessa va accolta parzialmente, considerato l’incompleto riscontro fornito da Ape Gruppo Enel S.p.A. alla richiesta precedentemente avanzata dall´interessata ai sensi dell’art. 13. Al riguardo, ai sensi dell’art. 20, comma 9, del d.P.R. n. 501/1998, appare preliminarmente congruo determinare l’ammontare di tali spese nella misura forfettaria di € 250,00, di cui € 25, 82 per diritti di segreteria (tenendo conto degli adempimenti connessi alla redazione e alla presentazione del ricorso), da porre a carico della società resistente in misura pari alla metà, sussistendo giusti motivi in relazione al parziale riscontro già dato e alle peculiarità del caso per disporre una parziale compensazione delle spese.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

  • dichiara inammissibile il ricorso per quanto riguarda le richieste relative agli incaricati del trattamento;
  • dichiara, in riferimento alle restanti richieste, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, non luogo a provvedere sul ricorso;
  • determina, ai sensi dell´art. 20, comma 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di € 250,00, di cui € 25,82 per diritti di segreteria, l’ammontare delle spese del procedimento che, previa parziale compensazione per giusti motivi, pone per metà a carico di Ape Gruppo Enel S.p.a, la quale dovrà liquidarlo direttamente in favore della ricorrente.

Roma, 11 aprile 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli