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Soggetti pubblici - Era lecito trattare i dati per inviare ai cittadini l'euroconvertitore- 10 aprile 2002 [1065226]

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[doc. web. n. 1065226]

Soggetti pubblici - Era lecito trattare i dati per inviare ai cittadini l´euroconvertitore- 10 aprile 2002

E´ lecito ai sensi dell´art. 27, comma 1, della legge n.675/1996, in quanto rientrante nello svolgimento dell´attività istituzionale di comunicazione rivolta alla cittadinanza da un soggetto pubblico in relazione ad un importante vicenda politico-istituzionale, il trattamento dei dati personali svolto ai fini dell´invio da parte del Presidente del Consiglio dei ministri ai cittadini di una lettera contenente indicazioni legate all´entrata in circolazione della nuova unità monetaria europea, unitamente ad un apparecchio "euroconvertitore" (nella specie, il Garante ha ritenuto infondato il ricorso in cui uno dei destinatari della lettera ha chiesto la cancellazione dei dati che lo riguardano, utilizzati nell´operazione). 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato dal Sig. Moreno Bagnolini

nei confronti di

Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

1. Il ricorrente ha ricevuto nei mesi scorsi una lettera a firma del Presidente del Consiglio dei Ministri cui era allegato in omaggio un "euroconvertitore".

L’interessato lamenta di non aver ricevuto riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675 con la quale aveva chiesto alcune informazioni in ordine al trattamento dei dati personali che lo riguardano (modalità e finalità del trattamento, origine dei dati, ecc.) sollecitando, altresì, la cancellazione dei dati utilizzati per l’invio della menzionata lettera. Con il ricorso proposto ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996 l’interessato ha quindi ribadito le proprie richieste, manifestando la volontà di ottenere anche in relazione alla lettera e) del comma 1 del citato art. 13 la cessazione del trattamento dati che lo riguardano.

2. All’invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato il 21 marzo 2002 ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha risposto con nota del Sottosegretario di Stato anticipata via fax il 25 marzo 2002, nella quale ha precisato che:

  • l’iniziativa in questione si collocava nell’ambito "di una campagna straordinaria di comunicazione istituzionale deliberata ai sensi della legge n. 150 del 2000 come momento di sensibilizzazione in vista dell’introduzione della moneta unica europea" ;
  • tale spedizione rientrerebbe "tra le ipotesi indicate all’art. 12 della legge n. 675 del 1996 sottratte ai vincoli dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali in quanto riferite a finalità di carattere ed interesse pubblico";
  • si tratterebbe quindi di iniziativa di tipo istituzionale ed il tono amichevole della lettera connesso all’uso dell’espressione "cara amica, caro amico", contestata dal ricorrente, costituirebbe "manifestazione di libera qualificazione unilaterale del destinatario della lettera di accompagnamento che non presuppone né determina alcuna invasione della sfera di libertà personale dello stesso";
  • per quanto attiene più specificamente alle modalità tecniche di spedizione della lettera in questione il trattamento dei dati personali dovrebbe essere riferito a Poste Italiane S.p.A. cui la Presidenza del Consiglio ha affidato "in qualità di gestore del servizio postale universale l’attività di mailing…" per tale iniziativa;
  • alla Presidenza del Consiglio dei ministri risulta che i dati dell’interessato sono stati tratti "dagli elenchi telefonici e dalle liste elettorali pubbliche dei comuni".

L’interessato, con fax in data 3 aprile 2002 e successivamente nel corso dell’audizione del successivo 5 aprile, ha manifestato la propria insoddisfazione rispetto al riscontro ricevuto, con particolare riferimento alla "qualificazione di Poste Italiane S.p.A. quale responsabile del trattamento", alla mancata indicazione specifica sull’origine dei dati personali ed alla mancata risposta alla richiesta di cancellazione dei dati.

CIO’ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

3. Deve essere anzitutto dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, per quanto concerne le richieste legittimamente formulate ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675/1996, con le quali l’interessato ha chiesto di conoscere l’esistenza, in riferimento all’invio della lettera, di trattamenti di dati che possono riguardarlo, ed altre notizie relative al titolare e al responsabile del trattamento, alle finalità, logiche e modalità del medesimo trattamento, nonché all’origine dei dati.

Il riscontro della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che nel caso di specie è intervenuto solo a seguito della presentazione del ricorso, reca infatti indicazioni generali che permettono tuttavia di ricostruire i suindicati profili in relazione ai dati del ricorrente (in particolare a quelli riportati sulla busta della missiva in questione), in particolare a seguito della precisazione con cui la Presidenza ha specificato di avere affidato a Poste Italiane S.p.A. l’incarico di inviare la lettera a cittadini compresi in fonti conoscitive accessibili a chiunque e, in particolare, alle persone c.d. capi-famiglia comprese in elenchi telefonici e nelle liste elettorali comunali.

4. Il ricorso verte poi sulla liceità del trattamento dei dati personali dell’interessato svolto ai fini dell’invio al ricorrente di una lettera (contestualmente inviata a numerosi altri cittadini), contenente alcune indicazioni legate all’entrata in circolazione della nuova unità monetaria europea, unitamente ad un apparecchio "euroconvertitore".

Il trattamento in questione non presenta i lamentati profili di illiceità.

Il messaggio inviato dal Presidente del Consiglio dei ministri rientra infatti in una legittima attività istituzionale di comunicazione rivolta da un soggetto pubblico alla cittadinanza in relazione ad una importante vicenda politico-economica (l’introduzione della nuova moneta e le modalità di conversione) che ha coinvolto la totalità dei cittadini.

Queste iniziative di comunicazione prefigurano una particolare modalità di rapporto fra diversi soggetti pubblici ed i cittadini. Lo stesso legislatore ha recentemente disciplinato la materia della comunicazione istituzionale con un’apposita normativa (legge 7 giugno 2000 n. 150) di cui il Garante ha già tenuto conto con due provvedimenti adottati il 19 aprile 2001 (vedi Bollettino del Garante n. 19, pag. 10/13), riferiti ad iniziative di comunicazione sistematica ai cittadini poste in essere dai sindaci delle città di Roma e Milano.

Nella fattispecie, la comunicazione aveva ad oggetto un particolare aspetto (l’utilità di disporre di uno strumento per il celere confronto euro/lire) in relazione ad una vicenda di evidente rilievo quale l’operazione di conversione della moneta e l’introduzione dell’euro. Nell’ambito di tale complessa operazione, le iniziative, come quella in questione, volte a favorire l’esatta comunicazione dei tempi e delle modalità della stessa avevano certo valore. Ai fini dell’applicazione della normativa sul trattamento dei dati personali non vi è quindi dubbio che l’attività di trattamento posta in essere rientrasse nell’attività istituzionale svolta, nel caso di specie, da un organo costituzionale (il Governo), in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Non risulta quindi fondata la richiesta di cessazione del comportamento illegittimo, in quanto il tipo di trattamento effettuato non risulta comunque illecito, sia nel caso in cui sia stato svolto direttamente dal soggetto pubblico (in tal caso, è applicabile l’art. 27 della legge n. 675/1996), sia se, come sembra, sia stato effettuato in qualità di titolare da un soggetto privato quale Poste Italiane S.p.A. (stante l’utilizzo di dati personali provenienti da fonti conoscibili da chiunque ex art. 12, comma 1, lett. c), legge n. 675: cfr Bollettino del Garante n. 16, pag. 39 e seguenti e n. 18, pag. 24 e seguenti).

Dalla legittimità del trattamento posto in essere deriva dunque l’infondatezza delle richieste del ricorrente (peraltro formulate in modo non del tutto chiaro e coincidente nella previa istanza ex art. 13 e nel successivo ricorso ex art. 29), anche in relazione ai riferimenti svolti sia al principio del consenso, sia all’art. 9 della legge n. 675/1996.

Parimenti infondate risultano le doglianze riferite alle espressioni amichevoli che introducono la lettera (insindacabili nel procedimento instaurato dal ricorso) e all’opposizione al trattamento dei dati per finalità commerciali o pubblicitarie (art. 13, comma 1, lett. e), citato nell’istanza e nel ricorso del ricorrente), che non vengono in rilievo nella campagna istituzionale in questione.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA:

a) non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, per quanto concerne le richieste di conoscere l’esistenza di trattamenti di dati relativi al ricorrente ed altre notizie relative al titolare e al responsabile del trattamento, alle finalità, logiche e modalità del medesimo trattamento, nonché all’origine dei dati;

b) infondato il ricorso per quanto concerne le richieste di cessazione del comportamento illegittimo e del trattamento, nei termini di cui in motivazione;

Roma, 10 aprile 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli