g-docweb-display Portlet

Autorizzazioni - Liquidazione di una società destinataria di un provvedimento di blocco - 11 luglio 2002 [1065806]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web. n. 1065806]

Autorizzazioni - Liquidazione di una società destinataria di un provvedimento di blocco - 11 luglio 2002

Il Garante, preso atto della necessità di consentire ad un liquidatore di una società commerciale di effettuare alcune specifiche operazioni di trattamento funzionali alla liquidazione stessa, a parziale modifica del provvedimento cautelare già adottato ha temporaneamente autorizzato l´espletamento di tali operazioni.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA la deliberazione del Garante in data 28 maggio 2002 con la quale è stato disposto il blocco dei dati raccolti da Market Development srl attraverso le inserzioni pubblicitarie del marchio "Maria Duval" e degli altri marchi collegati;

VISTA la lettera datata 3 luglio 2002 con la quale è stato comunicato che Market Development Srl è stata posta in liquidazione e si chiede di poter procedere al trattamento dei dati sottoposti al blocco per poter procedere alle seguenti operazioni necessarie per la liquidazione della società: 1) effettuare rimborsi di pagamenti relativi a ordini trasmessi e non ancora evasi antecedentemente alla ricezione del provvedimento di blocco, al fine di evitare danni ai clienti creditori della società; 2) comunicare a tali clienti l’impossibilità di evadere gli ordini trasmessi a causa della cessazione dell’attività; 3) registrare gli incassi ed effettuare i versamenti di assegni relativi a ordini evasi prima della ricezione del provvedimento di blocco; 4) elaborare i dati relativi alle vendite effettuate prima del provvedimento di blocco, al fine di determinare il volume dei corrispettivi Iva e poter liquidare e versare l’imposta entro i termini di legge fissati per il 16 luglio p.v.;

RILEVATA la necessità di consentire l’effettuazione delle operazioni di trattamento per i fini indicati nella lettera del liquidatore di Market Development Srl;

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 37, comma 1, della citata legge n. 675, così come modificato dall’art. 15 del d.lg. n. 467/2001, a prescindere dalle misure e sanzioni applicabili in relazione al trattamento, chiunque, essendovi tenuto, non rispetta il provvedimento di blocco del Garante è punito con la reclusione da tre mesi a due anni;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

CIÓ PREMESSO, IL GARANTE

a parziale modifica della deliberazione del 28 maggio 2002, dispone che Market Development Srl, nella persona dell’attuale rappresentante legale, dottoressa Silvana Zitelli, possa effettuare i trattamenti indicati nella lettera del 3 luglio 2002 indicate in motivazione, per i soli fini ivi esposti e con modalità a tali fini strettamente collegate, per un periodo non superiore a sessanta giorni dalla data odierna.

Roma, 11 luglio 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli