g-docweb-display Portlet

Diritto di accesso - Il cliente può conoscere tutti i dati detenuti dalla banca, anche se già conosciuti - 31 luglio 2002 [1065839]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1065839]

Diritto di accesso - Il cliente può conoscere tutti i dati detenuti dalla banca, anche se già conosciuti - 31 luglio 2002

Le banche, in caso di accesso ai dati personali da parte di un cliente, devono fornire un completo riscontro alla richiesta a prescindere dalla circostanza che i dati siano stati precedentemente comunicati all´interessato - in tutto o in parte - in adempimento agli obblighi contrattuali o in ossequio al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (nel caso di specie, il Garante ha ordinato ad una società di servizi bancari, che si era limitata a rinviare alle comunicazioni mensili già inoltrate al cliente, di comunicare nuovamente all´interessato i dati contenuti nei resoconti contabili disponibili negli archivi cartacei automatizzati).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da XY

nei confronti di

Servizi Interbancari S.p.a.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

Il ricorrente, titolare di una carta di credito emessa da Servizi Interbancari S.p.a., deduce di non aver ricevuto riscontro da parte di quest’ultima ad un’istanza formulata ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675/1996.

Rappresentando un indebito utilizzo da parte di terzi della carta smarrita, l’interessato aveva chiesto di accedere ai dati che lo riguardano, di conoscere la loro origine, la logica e le modalità del trattamento, nonché gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato. Aveva altresì manifestato la volontà di opporsi al trattamento dei dati a fini di informazione commerciale e promozionale.

Nel ricorso ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996 l’interessato ha ribadito le proprie richieste e ha chiesto di porre a carico della società resistente le spese del procedimento.

A seguito dell’invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 4 luglio 2002 ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, Servizi Interbancari S.p.a., con nota fax del 10 luglio 2002, ha fornito alcune indicazioni in ordine alla logica ed alle finalità del trattamento ed ha indicato gli estremi identificativi dei responsabili del trattamento designati. Nella medesima nota la resistente ha altresì precisato di detenere nei propri archivi dati forniti dal medesimo ricorrente al momento della richiesta delle carte di credito, nonché «quelli relativi alle carte (…) rilasciate ed alle operazioni di spesa effettuate con le stesse». Ha però fornito solo un quadro riepilogativo di alcuni dati personali.

Nell’audizione del 18 luglio 2002 il ricorrente ha ribadito le proprie posizioni con particolare riguardo all’opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano a fini promozionali e ha depositato una memoria nella quale ha lamentato che la resistente avrebbe «comunicato solo parzialmente i dati personali (…) in suo possesso» ed inviato materiale pubblicitario anche dopo l’opposizione manifestata.

A seguito di una richiesta di informazioni formulata da questa Autorità in data 19 luglio 2002, ai sensi dell’art. 29, comma 4, della legge n. 675/1996, nei confronti di Servizi Interbancari S.p.A., quest’ultima ha fornito un ulteriore riscontro:

  • provvedendo a specificare le modalità di eventuale registrazione negli archivi informatici dei numeri di telefono e dei dati relativi a titolo di studio e professione;
  • confermando di aver interrotto l’invio di ogni tipo di materiale pubblicitario;
  • precisando che le «operazioni di spesa effettuate dai titolari vengono rendicontate direttamente al titolare stesso, tramite invio mensile di un analitico estratto conto…».

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso verte sul trattamento di dati personali del cliente di una società che ha curato l’emissione di una carta di credito.

La società ha fornito sufficiente riscontro, sia pure tardivo, ad alcune richieste dell’interessato volte a conoscere la logica e le finalità del trattamento e gli estremi identificativi dei responsabili designati. Ha fornito inoltre positivo riscontro alla richiesta volta ad ottenere la cessazione di ogni trattamento dei dati effettuati per fini promozionali o di invio di materiale pubblicitario.

In relazione a tali richieste e ai dati personali già comunicati all’interessato deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso.

Per quanto concerne invece la più ampia richiesta di accesso ad altri dati personali dell’interessato, il ricorso deve essere accolto.

Il titolare del trattamento ha infatti fornito idoneo riscontro solo per quanto riguarda i dati personali registrati negli archivi informatici della società e specificamente indicati nella menzionata nota del 10 luglio 2002 e in quella integrativa del 23 luglio 2002 (in riferimento a numeri di telefono, titolo di studio e professione).

Per quanto riguarda invece altri dati e, specificamente, quelli collegati alle rendicontazioni periodiche, Servizi Interbancari S.p.A. si è limitata a rinviare alle comunicazioni mensili già inoltrate all’interessato.

Tale tipo di riscontro non è sufficiente.

Il titolare, in presenza di un’istanza di accesso a tutti i dati personali di un interessato, deve fornire un completo riscontro al riguardo, a prescindere dalla circostanza che tali dati, in tutto o in parte, siano stati eventualmente già comunicati al ricorrente in adempimento di obblighi contrattuali o in applicazione dell’art. 119 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lg. n. 385/1993), che riconosce al cliente altri diritti in tema di comunicazione e documentazione di operazioni.

Servizi Interbancari S.p.A. dovrà integrare i recenti riscontri inviati fornendo al ricorrente i restanti dati personali allo stesso riferiti e non descritti nelle note del 10 e del 23 luglio 2002, con particolare riferimento a quelli contenuti nei resoconti contabili disponibili negli archivi cartacei ed automatizzati. Ciò entro il termine del 28 febbraio 2003.

Qualora l’estrazione di tali dati, per la quantità e la qualità delle informazioni richieste, risulti particolarmente difficoltosa, il titolare potrà (come evidenziato più volte da questa Autorità, vedi, ad es., Bollettino 2001, n. 22, p. 27) corrispondere alla richiesta dell’interessato anche attraverso la messa a disposizione, entro la medesima data, di copia dei documenti contenenti i dati medesimi.

Per quanto concerne infine le spese va posto a carico del titolare del trattamento l’ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento, determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante, posto per metà a carico della resistente previa parziale compensazione per giusti motivi legati alla specificità del caso e al parziale adempimento sia pure tardivo.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, non luogo a provvedere sul ricorso in relazione alle richieste dell’interessato volte a conoscere la logica e le finalità del trattamento, gli estremi identificativi dei responsabili designati e i dati personali descritti nelle note del 10 e del 23 luglio 2002 richiamate in motivazione, nonché ad opporsi al trattamento dei dati a fini commerciali e promozionali;

b) accoglie il ricorso per quanto concerne la richiesta dell’interessato di accedere agli altri dati personali riferiti al ricorrente e ordina a Servizi Interbancari S.p.A. di consentire l’accesso ai dati medesimi nei termini di cui in motivazione, entro il 28 febbraio 2003, dando conferma dell’adempimento a questa Autorità entro la stessa data;

c) determina, ai sensi dell’art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l’ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posti per metà, previa parziale compensazione delle spese, a carico di Servizi Interbancari S.p.a. che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 31 luglio 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli


Vedi anche (10)