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Reti telematiche e Internet - Riscontro completo alle richieste dell'interessato e origine dell'indirizzo e-mail - 18 luglio 2002 [1065974]

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[doc. web. n. 1065974]

Reti telematiche e Internet - Riscontro completo alle richieste dell´interessato e origine dell´indirizzo e-mail - 18 luglio 2002

Il mittente di una comunicazione elettronica a contenuto promozionale non richiesta deve indicare specificamente all´interessato la fonte dalla quale ha tratto il suo indirizzo e-mail, senza limitarsi ad indicare una presumibile e non identificata "fonte web".


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato dal sig. Filippo Forni

nei confronti di

Boscolo - Il collocamento privato di Boscolo Vittorino & C. s.a.s.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO

Il ricorrente, destinatario di un messaggio promozionale inviato da una società di mediazione tra domanda e offerta di lavoro tramite una comunicazione e-mail non richiesta, lamenta di non aver ricevuto riscontro dalla società medesima all’istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale si era opposto al trattamento dei dati che lo riguardano ed aveva chiesto di conoscere la loro origine ed il nominativo dell’eventuale responsabile del trattamento.

Nel successivo ricorso proposto al Garante ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996, l’interessato ha ribadito le proprie richieste, chiedendo anche un ristoro per le spese sostenute.

All’invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 26 giugno 2002, ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la società resistente, con nota anticipata via fax in data 5 luglio 2002, ha sostenuto:

  • che l’invio di e-mail al ricorrente era avvenuto per un errore "da attribuirsi presumibilmente ad una fonte WEB" (la cui ricerca non avrebbe permesso di riscontrare per tempo l’istanza), non avendo l’interessato rilasciato un preventivo e informato consenso al trattamento dei dati in questione;
  • "di aver attivato gli opportuni accorgimenti per evitare eventuali ed ulteriori invii di messaggi promozionali al ricorrente".

Con nota fax del 5 luglio 2002 il ricorrente ha ribadito le proprie richieste.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali svolto attraverso l’invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell’interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all’art. 12 della legge n. 675/1996.

Sul ricorso va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 in riferimento all’opposizione al trattamento, avendo in proposito il titolare del trattamento fornito adeguato riscontro attestando di aver adottato misure per prevenire ulteriori invii di messaggi non richiesti.

Il ricorso deve essere invece accolto per ciò che concerne la richiesta di conoscere l’origine dei dati (stante la genericità del riscontro fornito, che si riferisce solo "presumibilmente" ad una non meglio identificata "fonte web" che la società attesta peraltro di aver fatto oggetto di specifica ricerca dopo l’istanza ex art. 13) e per ciò che riguarda il nominativo dell’eventuale responsabile del trattamento (nessuna precisazione è stata fornita al riguardo). La società resistente dovrà quindi fornire idonei riscontri al riguardo, entro un termine che appare congruo fissare al 15 settembre 2002.

Il riscontro relativo all’eventuale designazione di uno o più responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 8 della legge n. 675/1996 dovrà essere fornito anche nell’ipotesi in cui non si sia provveduto ad alcuna designazione di tale tipo.

Per quanto concerne infine le spese, va posto a carico del titolare del trattamento l’ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento, determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 in riferimento alla richiesta riguardante l’opposizione al trattamento;

b) accoglie parzialmente il ricorso e ordina per l’effetto alla società resistente di comunicare all’interessato l’origine dei dati e gli estremi identificativi del o dei responsabili del trattamento eventualmente designati, nei termini di cui in motivazione, entro il 15 settembre 2002, dando conferma dell’avvenuto adempimento entro la stessa data a questa Autorità;

c) determina, ai sensi dell’art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l’ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento posto a carico di Boscolo - Il collocamento privato di Boscolo Vittorino & C. s.a.s., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 18 luglio 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli