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Diritto di accesso - Occorre un riscontro effettivo all'istanza dell'interessato - 22 ottobre 2002 [1066480]

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[doc. web. n. 1066480]

Diritto di accesso - Occorre un riscontro effettivo all´istanza dell´interessato - 22 ottobre 2002

Nell´ipotesi in cui il titolare del trattamento, destinatario di un´istanza di accesso, si limiti soltanto a manifestare il suo intento di comunicare i dati richiesti, non si può ritenere che vi sia stato riscontro alle richieste dell´interessato, con la conseguenza che il ricorso dev´essere accolto.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato dal sig. XY, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Di Lollo Capurso presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Lloyd Italico S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del D.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente, rimasto vittima di un sinistro stradale, sostiene di non aver ricevuto riscontro ad una richiesta di accesso a dati personali che lo riguardano formulata ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675/1996 nei confronti della compagnia di assicurazioni Lloyd Italico S.p.A, contenuti in una perizia medico-legale redatta dal medico di fiducia della società.

Con il ricorso proposto al Garante ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996 l’interessato ha ribadito le proprie richieste.

All’invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato il 30 settembre 2002 ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il Centro servizi Toro S.p.A., sede di Bari (che ha risposto in qualità di liquidatore sinistri in nome e per conto della predetta società), ha inviato nota fax dell’8 ottobre 2002 dichiarando di voler aderire alle richieste del ricorrente per il tramite di persona fisica della quale ha fornito gli estremi identificativi e le disponibilità.

Con fax in data 18 ottobre 2002 il ricorrente ha segnalato che il titolare del trattamento non ha però "ancora provveduto al rilascio ed alla consegna della perizia medico-legale" in questione.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso verte su una richiesta di accesso a dati personali detenuti da una compagnia di assicurazione e contenuti in una perizia medico-legale.

Il ricorso va accolto.

La società resistente ha manifestato l’intento di aderire alla richiesta dell’interessato, ma non risulta che vi abbia allo stato concretamente adempiuto nei modi previsti dall’art. 17, comma 6 del d.P.R. n. 501/1998.

La società resistente dovrà concretizzare la disponibilità manifestata, comunicando all’interessato i dati personali che lo riguardano oggetto di richiesta, entro un termine che appare congruo fissare al 15 dicembre 2002. Ai sensi dell’art. 23, comma 2, della legge n. 675/1996, la comunicazione dei dati attinenti allo stato di salute potrà avvenire "solo per il tramite di un medico designato dall’interessato o dal titolare".

Per quanto concerne le spese, va posta a carico del titolare del trattamento la somma di euro 167, pari a due terzi circa delle spese sostenute nel presente procedimento (il cui ammontare complessivo è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante), ricorrendo giusti motivi per una parziale compensazione delle spese in ragione del contenuto del riscontro fornito, sia pure tardivamente.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e ordina a Lloyd Italico S.p.A. di comunicare all’interessato i dati personali oggetto di richiesta, nei termini di cui in motivazione, entro il 15 dicembre 2002, dando conferma, entro la medesima data, a questa Autorità dell’avvenuto adempimento;

b) determina, ai sensi dell’art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l’ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posti nella misura di euro 167 a carico di Lloyd Italico S.p.A. che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 22 ottobre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1066480
Data
22/10/02

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso