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Diritto di accesso - Corrispondenza del defunto nella casella postale: come regolarsi' - 19 dicembre 2002 [1067435]

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[doc web n. 1067435]

Diritto di accesso - Corrispondenza del defunto nella casella postale: come regolarsi? - 19 dicembre 2002

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY

nei confronti di

Poste Italiane S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente espone di non aver ricevuto un riscontro idoneo ad un´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 in data 5 novembre 2002 presso l´Ufficio postale di Pordenone, con la quale, in qualità di erede, aveva chiesto di conoscere "i mittenti e le relative date di spedizione della corrispondenza" relativa alla casella postale intestata al genitore defunto YZ, nonché ogni altra informazione contenente dati riguardanti il ricorrente medesimo.

Ad una sua prima richiesta dell´8 ottobre 2002, il direttore del predetto Ufficio aveva risposto invitando senza esito il ricorrente a concordare con un altro erede - il fratello WK - le modalità di utilizzo della corrispondenza pervenuta alla casella postale.

In data 7 novembre 2002 il medesimo Ufficio ha pertanto constatato l´assenza di una dichiarazione congiunta dei due eredi e si è dichiarato impossibilitato a soddisfare qualsiasi altra richiesta presentata singolarmente da un solo erede.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, l´interessato ha ribadito la propria richiesta di accesso ai dati specificamente richiesti.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 3 dicembre 2002, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, Poste Italiane S.p.A. ha risposto con nota anticipata via fax in data 17 dicembre 2002 formulando varie eccezioni con le quali ha sostenuto che:

  • la prima richiesta dell´8 ottobre 2002 sarebbe stata formulata dal ricorrente anche a nome dell´altro erede, per conoscere "i mittenti e la data di arrivo dell´eventuale posta giacente nella casella postale o comunque custodita" (…)";
  • con successivo fax del 17 ottobre 2002 il fratello del ricorrente aveva invece chiesto la chiusura della casella postale al medesimo Ufficio postale di Pordenone;
  • "con nota in pari data il Direttore dell´Ufficio Postale di Pordenone comunicava al ricorrente di aver ricevuto due richieste discordanti (…)" e che occorreva "una dichiarazione congiunta o quantomeno due dichiarazioni congruenti su ciò che gli eredi intendano fare di tale corrispondenza";
  • "essendo la casella stata chiusa per morosità, la corrispondenza sarebbe stata trattenuta in ufficio fino al 23 novembre 2002 (…) e poi ritrasmessa ai mittenti";
  • l´utilizzo della casella postale è regolamentato dalle norme sul contratto di locazione di casella postale che ne prevedono l´esclusivo utilizzo da parte del locatario dotato di una chiave per la sua apertura;
  • i dati personali oggetto di trattamento nel caso di specie sono, quindi, solo quelli (non oggetto di istanza di accesso da parte del ricorrente) forniti dal locatario della casella e necessari alla stipula del contratto;
  • "una volta stipulato il contratto, gli unici obblighi di Poste consistono nell´immettere giornalmente nella casella locata gli invii postale diretti al locatario (…)";
  • da questo momento "la corrispondenza (…) diventa di proprietà esclusiva (…) di quest´ultimo, come si desume dall´art. 7 delle Condizioni generali del servizio postale approvate con decreto del Ministero delle comunicazioni del 9 aprile 2001 (…)" e che in base al medesimo articolo il titolare della casella deve "tenere indenne Poste italiane S.p.A. da ogni tipo di responsabilità nascente da danni, richieste o azioni derivanti o, comunque, connesse all´uso dello spazio locato";
  • presso l´Ufficio postale di Pordenone (pure tenuto ad immettere la corrispondenza in arrivo nella casella) non è effettuato "alcun trattamento ex lege 675/96 sulla corrispondenza privata contenuta nella casella postale, che è di sola ed esclusiva proprietà dell´intestatario e la cui libertà e segretezza (…) costituiscono diritti costituzionalmente garantiti (…)";
  • conseguentemente, il ricorrente non rivestirebbe la qualità di interessato anche in ragione del fatto che i dati richiesti "costituiscono una proprietà esclusiva dell´intestatario della casella (…) e, in quanto tali, confluiranno (…) nella massa ereditaria";
  • Poste Italiane S.p.A. non è né titolare, né responsabile ai sensi della legge n. 675/1996 relativamente alle specifiche informazioni oggetto della odierna richiesta di accesso, anche in ragione del fatto che una casella potrebbe essere aperta dopo la morte del titolare solo con l´accordo degli eredi legittimi.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte su una richiesta di accesso ad alcune informazioni (mittenti e date di spedizione di missive dirette al defunto genitore del ricorrente) desumibili solo provvedendo all´apertura di una casella postale presso l´Ufficio postale di Pordenone per la quale gli eredi non risultano aver ancora concordato una soluzione per l´utilizzazione della posta giacente.

La richiesta di accesso riguarda anche eventuali altri dati personali concernenti direttamente la persona del ricorrente, richiesta alla quale la società non ha fornito puntuale ed espresso riscontro sebbene dalle deduzioni formulate è sembrata affermare nel corso del procedimento di non detenere tali dati.

Rispetto alle prime due istanze, relative alla posta giacente nella casella, vanno distinte le problematiche relative all´accesso a dati personali ai sensi della legge n. 675/1996 da quelle (estranee all´oggetto della presente decisione) inerenti alla legittima destinazione finale della corrispondenza indirizzata al de cuius, una volta aperta la casella, in presenza di non convergenti indicazioni degli eredi aventi diritto.

Tali istanze riguardano informazioni di carattere personale riferibili al defunto genitore del ricorrente (mittenti e date di spedizione di missive a questo dirette) rispetto alle quali, vivente il de cuius, non può ritenersi che Poste italiane S.p.A. abbia effettuato un trattamento di dati personali di cui essa sia titolare o responsabile e, quindi, passibile di richieste ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 come quella presentata nel caso di specie. Ciò, quantomeno, per ciò che riguarda il momento temporale successivo all´avvenuto deposito della corrispondenza nella casella postale.

Nel rapporto giuridico relativo alla disponibilità esclusiva della casella gli eredi del de cuius sono subentrati acquisendo anche la titolarità del diritto, specificamente regolato sul piano normativo, di poter prendere visione o di ottenere copia della corrispondenza in qualità, appunto, di eredi (art. 10 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, contenente norme in materia di "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di banco posta e di telecomunicazioni").

Questo diritto può essere esercitato, ma ai sensi di quest´ultima disposizione (e, inoltre, in una sede diversa da quella del Garante), anziché in relazione all´invocato art. 13 della legge n. 675/1996 che non è utilmente applicabile alle specifiche richieste formulate nel caso di specie.

Infatti, le informazioni oggetto di richiesta di accesso assumono la natura di dati personali ai sensi della legge n. 675/1996, riferibili alla persona del de cuius.

In termini generali, rispetto a dati di tal genere ciascun erede può esercitare disgiuntamente il diritto di accesso ai sensi dell´art. 13, comma 3, della citata legge, essendo l´erede persona che vi ha "interesse" in base a tale disposizione.

Tuttavia, nel caso di specie il diritto di accesso non è esercitatile, in quanto non può ritenersi che le informazioni desumibili solo dalla consultazione della corrispondenza inclusa nella casella postale siano, al momento, oggetto di un "trattamento" ai sensi della legge n. 675/1996 da parte della società resistente.

Le caselle postali, ai sensi dell´art. 52 del decreto del Ministero delle comunicazioni del 9 aprile 2001, costituiscono un "servizio di Poste italiane che mette a disposizione (…) l´uso di caselle collocate presso gli uffici postali a ciò abilitati (…)".

Tale servizio è regolato dalle disposizioni che disciplinano il contratto di locazione di casella postale, in base al quale il locatario assume l´esclusiva disponibilità della casella e di tutto quanto in essa contenuto.

Gli unici dati personali del defunto allo stato trattati da Poste italiane S.p.A. sono le informazioni raccolte per la stipula e la gestione del contratto di locazione della casella postale, informazioni che non sono oggetto della richiesta di accesso in esame.

L´odierna istanza di accesso presentata presuppone il compimento di operazioni da parte di Poste Italiane S.p.A. (identificazione, raccolta e comunicazione dei mittenti e delle date di spedizione della corrispondenza indirizzata al de cuius contenuta all´interno della casella postale dallo stesso aperta) che sono possibili solo in presenza di una apertura della casella la quale va fatta ai sensi della pertinente disciplina (e, in particolare, del citato art. 10 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 in applicazione del quale, come si è detto, il ricorrente potrà comunque prendere visione in altro modo della corrispondenza in questione).

Invero, in caso di morte del conduttore, l´apertura della casella postale deve essere effettuata con l´accordo di tutti gli aventi diritto o secondo le modalità stabilite dall´autorità giudiziaria e una difforme condotta di Poste Italiane S.p.A. (che, come si è detto, non è né titolare, né responsabile del trattamento dei dati personali eventualmente contenuti in atti e documenti custoditi nella casella) potrebbe costituire fonte di responsabilità.

Come premesso, deve essere invece accolta la richiesta del ricorrente volta a conoscere tutte le informazioni che lo riguardano direttamente, eventualmente possedute dalla società resistente.

Poste italiane S.p.A. dovrà pertanto ottemperare a tale richiesta entro il termine indicato nel dispositivo, dando contestuale conferma dell´avvenuto adempimento anche a questa Autorità.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso limitatamente alla richiesta di conoscere i soli dati personali riferiti al ricorrente e ordina a Poste italiane S.p.A. di dare conferma della loro esistenza o meno e, in caso positivo, di comunicarne il contenuto all´interessato, entro quindici giorni dalla data di ricezione della comunicazione della presente decisione, dando conferma dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro la medesima data;

b) dichiara infondato il ricorso per ciò che riguarda le istanze relative ai mittenti e alla data di spedizione delle missive, nei termini di cui in motivazione.

Roma, 19 dicembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1067435
Data
19/12/02

Tipologie

Decisione su ricorso