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Provvedimento del 19 marzo 2003 [1068204]

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[doc. web n. 1068204]

Provvedimento del 19 marzo 2003

L´interessato deve fornire al titolare del trattamento le necessarie indicazioni idonee a permettere la propria identificazione, al fine di consentire il completo riscontro alle richieste avanzate.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Carla Ferrara

nei confronti di

American Express Services Europe Limited;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

A seguito della ricezione di una comunicazione promozionale relativa ad una carta di credito, la ricorrente ha proposto un´istanza ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 nei confronti di American Express Services Europe Limited al fine di accedere ai dati personali che la riguardano e di conoscerne l´origine, nonché la logica e le finalità del trattamento. Con tale richiesta l´interessata ha inoltre sostenuto di non aver mai autorizzato il loro utilizzo per tali scopi.

Non avendo ricevuto riscontro l´interessata ha proposto ricorso ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, ribadendo le proprie richieste e chiedendo di ottenere la cancellazione dei dati personali utilizzati per scopi di marketing diretto, nonché di porre le spese del procedimento a carico della società titolare del trattamento.

Con nota datata 3 marzo 2003 la ricorrente ha comunicato di aver ricevuto, in data successiva all´inoltro del ricorso, un riscontro da parte della società resistente con la quale quest´ultima, nel comunicare di aver provveduto "ad aggiornare i (…) sistemi" al fine di evitare l´invio di ulteriori comunicazioni non desiderate all´indirizzo indicato, ha dichiarato di non essere in grado di fornire completo riscontro alla richiesta di accesso ai dati formulata dall´interessata "in assenza di dati identificativi più specifici, quali ad esempio il codice fiscale, la data di nascita", al fine di evitare "di arrecare danno a possibili soggetti omonimi". La ricorrente, nel contestare tale riscontro, ha ribadito le proprie richieste.

All´invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato il 20 febbraio 2003 ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente ha risposto con fax in data 3 e 4 marzo 2003 sostenendo:

  • che nei propri archivi non sono presenti dati personali relativi alla ricorrente in riferimento "all´indirizzo comunicato";
  • di avere richiesto alla ricorrente di inviare "ulteriori dettagli identificativi" che consentano di effettuare ulteriori ricerche "ed, al caso, comunicare quanto da lei richiesto", ma che a tale richiesta non è stata fornita risposta dalla ricorrente;
  • di avere comunque accertato, da una nota in calce alla comunicazione promozionale contestata, che il "nome, cognome ed indirizzo" della ricorrente erano stati ottenuti da una società di cui ha indicato gli estremi identificativi e che tali dati "provengono da pubblici registri";
  • di aver aggiornato i propri sistemi al fine di evitare che il nominativo dell´interessata, all´indirizzo riportato, venga utilizzato "in qualsiasi campagna pubblicitaria, promozione o ricerca di mercato da noi effettuata".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte su un trattamento di dati personali svolto per finalità di marketing diretto.

L´istanza proposta ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 è stata formulata senza una completa indicazione degli estremi identificativi dell´interessata.

Il titolare del trattamento ha comunque fornito alle richieste dell´interessata, sulla base delle informazioni disponibili, un sufficiente riscontro che è stato inoltrato lo stesso giorno in cui l´interessata ha inviato a questa Autorità il ricorso ex art. 29, dichiarando in particolare di non detenere dati personali che riguardano il nominativo della stessa all´indirizzo indicato, e di aver inibito l´utilizzo a fini di marketing diretto di tali dati. La società resistente ha poi correttamente chiesto ulteriori, utili elementi per una più certa identificazione della ricorrente per verificare la presenza negli archivi della società di eventuali altri dati personali presso altri recapiti. Va rilevato al riguardo che, ai sensi dell´art. 17, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 l´interessato "deve dimostrare la propria identità, anche esibendo o allegando copia di un documento di identità".

In relazione al genere di istanza e ai riscontri forniti deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a 40 euro a carico della resistente, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato in pari data alla presentazione del ricorso e nel corso del procedimento.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura di euro 40, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento posto a carico di American Express Services Europe Limited, la quale dovrà liquidarlo direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 19 marzo 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1068204
Data
19/03/03

Tipologie

Decisione su ricorso