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Provvedimento del 24 aprile 2003 [1079030]

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[doc. web n. 1079030]

Provvedimento del 24 aprile 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Luca Ismaele Lodrini

nei confronti di

Diego Lunadei in qualità di responsabile del sito www.vendotutto.net;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente espone di non aver ricevuto riscontro a due istanze formulate ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con le quali, nel contestare l´invio di un messaggio di posta elettronica avente contenuto promozionale (con riferimento al sito Internet www.vendotutto.net), si era opposto al trattamento dei dati che lo riguardano ed aveva chiesto di conoscere l´origine degli stessi e gli estremi identificativi del responsabile del trattamento.

Nel ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito tali istanze, chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 2 aprile 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il resistente con memoria inviata via fax l´8 aprile 2003 ha sostenuto:

  • di aver già fornito un riscontro alla prima istanza del ricorrente del 5 febbraio 2003 e che l´indirizzo di posta elettronica del ricorrente "è apparso pubblicamente su mercatini elettronici, analoghi a quello" gestito dal resistente;
  • di aver inviato il messaggio contestato al solo scopo di segnalare "l´esistenza di un´attività gratuita affine a quelle (...) utilizzate" dal ricorrente;
  • di aver già comunicato al ricorrente di non voler più inviare messaggi indesiderati al suo indirizzo e-mail che peraltro non sarebbe mai stato archiviato;
  • che il ricorrente gli avrebbe inviato anch´esso in passato un messaggio indesiderato sulla casella personale.

Con fax inviato in data 12 aprile 2003 il ricorrente si è dichiarato insoddisfatto dei riscontri ottenuti.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte su un trattamento di dati personali effettuato attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica di cui l´interessato è titolare, senza che risulti acquisito il previo consenso del medesimo od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all´art. 12 della legge n. 675/1996 ed all´art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171.

La ricerca e il successivo utilizzo dell´indirizzo di posta elettronica del ricorrente ha dato luogo, nel caso di specie, ad un trattamento di dati personali nei termini indicati dall´art. 1, comma 2, lett. b) e c), della legge n. 675/1996.

Le richieste dell´interessato, formulate ai sensi dell´art. 13 della citata legge n. 675/1996, sono legittime.

L´utilizzo di indirizzi di posta elettronica ottenuti attraverso particolari software o reperiti in Internet non è consentito per l´invio generalizzato di e-mail aventi contenuto commerciale o pubblicitario (cfr. provv. del Garante dell´11 gennaio 2001, in Bollettino 2001, n. 16, pag. 39), senza un´idonea informativa rilasciata ai sensi dell´art. 10 della legge n. 675/1996 e in assenza del previo consenso dell´interessato o di uno degli altri presupposti del trattamento sopraindicati.

Quanto alle richieste specificamente formulate dall´interessato in relazione al predetto art. 13 deve essere accolta la richiesta volta a conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento dei dati eventualmente designato dal titolare del trattamento. Il resistente (che sul punto non ha fornito riscontro) dovrà pertanto comunicare all´interessato, entro un termine che appare congruo fissare al 30 giugno 2003, l´eventuale designazione di uno o più responsabili del trattamento (art. 8 legge n. 675/1996). Nel caso in cui abbia proceduto a tale designazione il titolare dovrà fornirne anche i relativi estremi identificativi.

Va invece dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 in ordine alle altre richieste. Il resistente ha fornito un sufficiente riscontro alla richiesta di conoscere l´origine dei dati personali dell´interessato ed ha dichiarato (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996: "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di non aver "archiviato" i dati personali in questione e di non voler comunque più utilizzare per il futuro l´indirizzo di posta elettronica del ricorrente per l´invio di comunicazioni non sollecitate.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento va previamente determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a 100 euro a carico Diego Lunadei, stante la necessità di disporre la parziale compensazione delle spese per giusti motivi legati al contenuto dei riscontri inviati dal resistente, sia pure in un termine che non risulta tempestivo.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso in riferimento alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento dei dati personali eventualmente designato e ordina al titolare di corrispondere a tale richiesta, nei termini di cui in motivazione, entro il 30 giugno 2003;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, nei termini di cui in motivazione, in riferimento alle altre richieste;

c) determina ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura di euro 250 l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari a 100 euro, previa parziale compensazione per giusti motivi, a carico di Diego Lunadei, il quale dovrà liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 24 aprile 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli