Provvedimento del 9 luglio 2003 [1080306]
Provvedimento del 9 luglio 2003 [1080306]
[doc. web n. 1080306]
Provvedimento del 9 luglio 2003
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
esaminato il ricorso presentato da Andrea Lodrini
nei confronti di
Francesco Sabatino;
Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;
Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il dott. Mauro Paissan;
PREMESSO:
Il ricorrente, dopo aver ricevuto alcuni messaggi al proprio indirizzo di posta elettronica (riferiti ad un sito a contenuto erotico il cui dominio risultava registrato a nome del resistente), afferma di non aver ricevuto adeguato riscontro ad una istanza inviata via e-mail alla redazione del sito in questione, con la quale, ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 si era opposto al trattamento dei dati che lo riguardano ed aveva chiesto di conoscere l´origine degli stessi e gli estremi identificativi del responsabile del trattamento.
In seguito, dopo aver ricevuto dalla redazione del sito una dichiarazione di estraneità agli avvenuti invii, e nonostante la manifestata opposizione al trattamento, l´interessato aveva ricevuto nuovamente e-mail indesiderate relative al medesimo sito.
Con ricorso ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 proposto nei confronti del resistente, l´interessato ha ribadito le proprie richieste ed ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.
All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 17 giugno 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, ed inoltrato alla persona individuata dal ricorrente quale asserito titolare del trattamento, il resistente ha risposto sostenendo la "propria totale estraneità (...) a tutta la vicenda", spiegando, tra l´altro, che il dominio in questione, per un errore nell´indicazione del "legale rappresentante", sarebbe stato in realtà registrato a suo nome da parte del nipote sig. Ugo Rubinelli (che ne era l´effettivo titolare), al quale il resistente presta assistenza legale e che ha sottoscritto una dichiarazione in atti con la quale ha sollevato il resistente da ogni responsabilità sulla vicenda.
CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:
Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica.
Il resistente, fornendo precise indicazioni in ordine all´errata registrazione del dominio internet a suo nome, ha dichiarato (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996: "Falsità nelle notificazioni e nelle dichiarazioni al Garante") di essere estraneo all´inoltro delle comunicazioni indesiderate.
Sulla base di tali dichiarazioni, e di quella del Rubinelli, la contestata attività di invio di newsletter relativa al sito di cui è stata attestata la disattivazione, non può essere imputata al resistente.
Va pertanto dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998. Poiché peraltro, difformemente da quanto dichiarato, il sito risulta attivo, l´Autorità provvederà con separato procedimento ad effettuare autonomi accertamenti sul rispetto della normativa in materia.
Sussistono giusti motivi legati alla specificità della vicenda e al contenuto del riscontro fornito dal resistente per compensare le spese tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:
a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;
b) dichiara compensate le spese tra le parti.
Roma, 9 luglio 2003
IL PRESIDENTE
Rodotà
IL RELATORE
Paissan
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli