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Diritti dell'interessato - Non necessaria la motivazione per l'accesso ai dati - 29 ottobre 2003 [1082666]

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[doc. web. n. 1082666]

Diritti dell´interessato - Non necessaria la motivazione per l´accesso ai dati - 29 ottobre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Gabriele Gianese presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Crif S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto alcun riscontro ad un´istanza ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 formulata in data 9 giugno 2003 nei confronti di Crif S.p.A., con la quale aveva chiesto la cancellazione dei dati che lo riguardano dalla banca dati della predetta società. Tali dati, relativi a sei richieste di finanziamento rivolte a banche e società finanziarie e dalle stesse rifiutate, gli erano stati comunicati il 13 settembre 2002 a seguito di un´istanza di accesso formulata in precedenza dall´interessato nei confronti della stessa Crif S.p.A..

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 il ricorrente ha ribadito le proprie richieste, chiedendo di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998 formulato da questa Autorità in data 9 settembre 2003, Crif S.p.A., ha risposto con fax inviato il 22 settembre 2003, dichiarando che "le sei segnalazioni di richiesta di finanziamento contestate sono state cancellate" dalla banca dati della società resistente. Tale cancellazione sarebbe avvenuta "già da diverso tempo, e comunque in un periodo certamente antecedente al ricorso".

Con memoria depositata in data 1 ottobre 2003 il ricorrente si è dichiarato insoddisfatto del riscontro ricevuto ed ha chiesto che la resistente "dia la prova (…) dell´effettiva avvenuta cancellazione dei dati personali" del ricorrente.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne una richiesta di cancellazione di dati personali relativi al ricorrente dalla banca dati di una di una c.d. "centrale rischi" privata.

In ordine alla richiesta formulata dal ricorrente va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, avendo la resistente fornito al riguardo adeguato riscontro.

La resistente ha infatti attestato con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 37 bis della legge n. 675/1996: "Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante") di aver cancellato le segnalazioni riferite al ricorrente dalla propria banca dati. Tale riscontro è stato però inviato solo a seguito della presentazione del ricorso, non avendo il titolare del trattamento risposto all´istanza ex art. 13 legittimamente proposta dall´interessato.

In proposito va rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dal titolare del trattamento, ogni interessato può avanzare richieste in riferimento ad una o più delle posizioni giuridiche tutelate dalla legge n. 675 (richieste di correzione, integrazione, aggiornamento dei dati, di identificazione del titolare e del responsabile del trattamento, di opposizione al trattamento medesimo per motivi legittimi, ecc.) anche senza la previa o contestuale proposizione di un´istanza di accesso ai dati medesimi. Inoltre le istanze ex art. 13 non devono essere motivate, né presuppongono uno specifico e concreto pregiudizio a carico dell´interessato stesso.

Il complessivo ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto nella misura di 80 euro a carico di Crif S.p.A., previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato dalla resistente, seppure solo dopo la proposizione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, d.P.R. n. 501/1998;

b) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari a 80 euro a carico di Crif S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 29 ottobre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli