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Dati genetici - Trattamento dei dati genetici - 2 maggio 2000 [1086286]

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[doc. web n. 1086286]

Dati genetici - Trattamento dei dati genetici - 2 maggio 2000

Nel decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 è prevista una particolare disciplina per il trattamento dei dati genetici; il trattamento di questi è consentito nei soli casi previsi da un´apposita autorizzazione del Garante sentito il Ministero della Sanità che acquisisce, a tal fine, il parere del Consiglio superiore di Sanità.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell´ing. Claudio Manganelli, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Visti, in particolare, gli articoli 22 e 23 della medesima legge come modificati ed integrati dai decreti legislativi emanati in attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, i quali individuano i presupposti per trattare i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, con particolare riferimento al consenso degli interessati e all´autorizzazione del Garante;

Visto l´art. 17, comma 5, del d.lg. 11 maggio 1999, n. 135 (come integrato e modificato dall´art. 16 del d.lg. 30 luglio 1999, n. 281, entrato in vigore il 1° ottobre 1999), che ha introdotto il principio secondo cui il trattamento dei dati generici da chiunque effettuato è consentito nei soli casi previsti da un´apposita autorizzazione del Garante, sentito il Ministro della sanità che acquisisce, a tal fine, il parere del Consiglio superiore di sanità;

Rilevato che, ai sensi del medesimo art. 17, comma 5, i trattamenti già autorizzati dal Garante possono essere proseguiti fino al rilascio della predetta autorizzazione, che in sede di prima applicazione della normativa integrativa in questione deve essere rilasciata entro dodici mesi dalla data della relativa entrata in vigore;

Vista l´autorizzazione generale del Garante n. 2/1999 relativa al trattamento dei dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale, efficace fino al 30 settembre 2000, secondo la quale (punto 2)) fino alla data in cui sarà efficace la richiamata autorizzazione per il trattamento dei dati genetici prevista dal citato art. 17, comma 5, i dati genetici trattati per fini di prevenzione, di diagnosi o di terapia nei confronti dell´interessato, ovvero per finalità di ricerca scientifica, "possono essere utilizzati unicamente per tali finalità o per consentire all´interessato di prendere una decisione libera e informata, ovvero per finalità probatorie in sede civile o penale, in conformità alla legge";

Rilevata la necessità di portare a termine entro la predetta data del 30 settembre 2000 il procedimento per il rilascio dell´autorizzazione del Garante e, pertanto, di sentire il Ministro della sanità ai sensi del citato art. 17, comma 5, in relazione alle disposizioni dell´autorizzazione generale n. 2/1999 attualmente applicabili ai dati generici e ad altri profili della nuova autorizzazione che dovrebbe, tra l´altro, disciplinare: a) le finalità perseguibili nel trattamento dei dati genetici; b) le modalità di raccolta, di utilizzazione e di eventuale comunicazione dei dati, anche al fine di assicurare la piena libertà del consenso informato, ove quest´ultimo sia necessario, e di prevenire discriminazioni nei confronti degli interessati o di terzi; e) il rispetto della volontà dell´interessato di non essere informato sull´esito degli accertamenti; d) le cautele da adottare sul piano della sicurezza nel trattamento dei dati e per assicurare il rispetto del segreto professionale;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 7, comma 2, lettera a) del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501; Relatore il prof. Stefano Rodotà;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE DELIBERA:

di sentire il Ministro della sanità ai sensi dell´art. 17, comma 5, del d.lg. 11 maggio 1999, n. 135, in relazione all´autorizzazione prevista da tale disposizione, da rilasciarsi entro il 30 settembre 2000.

Roma, 2 maggio 2000

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli