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Provvedimento del 12 marzo 2003 [1090100]

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[doc. web. n. 1090100]

Provvedimento del 12 marzo 2003

La richiesta di accesso ai dati di un contratto di deposito ed amministrazione titoli può dirsi soddisfatta solo con la comunicazione di tutti i dati riferibili al rapporto, in una forma che ne consenta l´agevole comprensione.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Zincone e Massimo Maioletti presso il cui studio ha eletto domicilio;

nei confronti di

Cassa di Risparmio di Prato S.p.A.

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

L´interessata afferma di non aver ricevuto riscontro ad un´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 (ora, artt. 7 e 8 del d.lg. n. 196/2003, in vigore dal 1°gennaio 2004) con la quale aveva chiesto di accedere a dati personali che la riguardano detenuti da Cassa di Risparmio di Prato S.p.A.. Ciò con riferimento all´apertura di un dossier titoli e all´acquisto del titolo obbligazionario "Argentina 99/04 8,5", con contestuale richiesta di ogni documento correlato, in particolare del prospetto informativo e della relativa nota integrativa, nonché dell´annotazione nell´apposito registro dell´ordine di acquisto dello stesso (che il predetto istituto di credito aveva affermato essere stato impartito telefonicamente).

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 (ora, art. 145 del d.lg. n. 196/2003), la ricorrente ha ribadito la propria richiesta di accesso.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 12 dicembre 2003 ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998 (ora, art. 149 del d.lg. n. 196/2003), la resistente non ha fornito riscontro.

Nell´audizione del 9 gennaio 2004 la ricorrente ha precisato le richieste formulate nel ricorso, volte "ad ottenere l´accesso e la comunicazione di tutti i dati personali afferenti all´acquisto del titolo obbligazionario menzionato nel ricorso ed agli adempimenti conseguenti"; ha inoltre chiesto che le spese del procedimento siano poste a carico della controparte.

Con nota anticipata via fax il 9 febbraio 2004, in risposta ad una formale richiesta avanzata dal Garante successivamente alla proroga del termine per la decisione sul ricorso disposta ai sensi dell´art. 149, comma 7, del d.lg. n. 196/2003, la resistente ha sostenuto che:

  • è da dubitarsi "che il Garante possa estendere la propria sfera di competenza a documenti quali il prospetto informativo del titolo obbligazionario e la relativa nota integrativa", documenti che peraltro, "al momento dell´acquisto obbligazionario", la resistente non avrebbe avuto, a suo avviso, l´obbligo di fornire;
  • ha già consegnato alla ricorrente, ai sensi dell´art. 119 del d.lg. n. 385/1993, copia del contratto di apertura del dossier titoli richiesto, copia che ha comunque allegato nuovamente alla nota, assieme all´"evidenza informatica della registrazione in forma elettronica dell´operazione di acquisto (ex art. 63 Del. Consob 11522)";
  • con riferimento al suddetto ordine d´acquisto, non ha rinvenuto traccia dello stesso negli archivi della banca, "nonostante le più approfondite ricerche", e di ritenere pertanto che il medesimo sia stato impartito telefonicamente;
  • in tal caso, ai sensi dell´art. 69 della deliberazione Consob n. 11522 del 1° luglio 1998, sarebbe "scaduto il termine biennale per la conservazione della relativa registrazione".

Con nota anticipata via fax il 24 febbraio 2004 la ricorrente ha ritenuto insoddisfacente il riscontro in quanto la resistente avrebbe omesso di precisare se vi siano ulteriori dati relativi all´interessata detenuti negli archivi della società in riferimento all´investimento in questione. Ciò con particolare riguardo alle informazioni relative all´esperienza della ricorrente in materia di investimenti in strumenti finanziari, ai suoi obiettivi di investimento, alla sua propensione al rischio. Inoltre, nel sostenere che i dati contenuti nell´"evidenza informatica" dell´ordine di acquisto in questione (consegnato in allegato alla nota inviata il 9 febbraio) non risulterebbero intelligibili, la ricorrente ha chiesto che la resistente precisi la logica e la modalità del trattamento effettuato, anche in ragione della condotta negligente tenuta da controparte, la quale ha allegato copia di documentazione relativa ad un altro correntista.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne l´accesso ai dati detenuti da un istituto di credito in relazione ad un rapporto di deposito ed amministrazione titoli.

Il ricorso deve essere in parte accolto.

L´istituto di credito resistente non ha riscontrato in modo idoneo la richiesta di accesso.

Nel procedimento, la resistente ha infatti fornito solamente copia di alcuni documenti relativi all´investimento in questione (inviando, peraltro, copia di una richiesta di apertura di un conto per deposito titoli intestato ad un terzo), senza precisare se esistono ulteriori dati personali relativi all´interessata riferiti al rapporto contrattuale, con particolare riferimento agli eventuali dati relativi agli obiettivi di investimento e alla propensione al rischio.

Inoltre il titolare del trattamento, in riferimento all´ordine di acquisto del titolo obbligazionario, si è limitato ad inviare alcuni dati tratti dall´archivio informatico della banca, messi a disposizione insieme a numerosi codici non intelligibili.

La Cassa di Risparmio di Prato S.p.A., entro il termine del 10 maggio 2004, dovrà pertanto integrare il parziale riscontro già fornito, comunicando alla ricorrente tutti gli ulteriori dati che la riguardano oltre quelli già comunicati, rendendo altresì pienamente intelligibili le informazioni già fornite, fornendo i criteri ed i parametri per la comprensione del significato dei codici messi a disposizione (art. 10, comma 6, d.lg. n. 196/2003) o comunicando nuovamente in forma agevolmente comprensibile i dati contenuti nella scheda informativa allegata al riscontro del 9 febbraio 2004, e dando infine comunicazione anche a questa Autorità dell´avvenuto adempimento entro il medesimo termine.

Per quanto riguarda i dati personali forniti dopo il ricorso, deve essere dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 149, comma 2, del d.lg. n. 196/2003.

La richiesta di ottenere copia del prospetto informativo del suddetto titolo obbligazionario e della relativa nota integrativa deve essere invece dichiarata inammissibile, non rientrando tale istanza tra gli specifici diritti tutelati dall´art. 7 del d.lg. n. 196/2003.

La richiesta di conoscere la logica e le modalità del trattamento dei dati effettuato dalla resistente deve essere parimenti dichiarata inammissibile, essendo stata avanzata solo nel corso del procedimento e non essendo stata previamente formulata nell´istanza ex art. 13 della legge n. 675/1996 (ora artt. 7 e 8 del d.lg. n. 196/2003), né peraltro ribadita nel ricorso stesso.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato, ai sensi dell´art. 150, comma 3, del d.lg. n. 196/2003, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso. Il medesimo ammontare è posto a carico di Cassa di Risparmio di Prato S.p.A., nella misura di euro 200, previa compensazione della restante parte, ai sensi del predetto art. 150, comma 3, per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato, sia pure tardivamente ed in modo incompleto, dalla resistente.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie parzialmente il ricorso ed ordina a Cassa di Risparmio di Prato S.p.A. di integrare i riscontri già forniti alla ricorrente, nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso limitatamente ai dati personali forniti nel corso del procedimento;

c) dichiara inammissibili le restanti richieste;

d) determina nella misura di 250 euro, di cui 25,82 per diritti di segreteria l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento che pone nella misura di 200 euro, previa compensazione della restante parte per giusti motivi, a carico di Cassa di Risparmio di Prato S.p.A., la quale dovrà liquidarlo direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 12 marzo 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1090100
Data
12/03/03

Tipologie

Decisione su ricorso