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Trattamento dei dati personali - Privati ed enti pubblici economici - attività giudiziaria - 16 giugno 1999 [1092264]

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[doc. web n. 1092264]

Trattamento dei dati personali - Privati ed enti pubblici economici - attività giudiziaria - 16 giugno 1999

L´articolo 10 comma 4 della legge n. 675/1996 consente anzitutto di non informare l´interessato dell´avvenuta raccolta dei dati qualora: a) i dati siano utilizzati solo per "far valere"o "difendere" un diritto in sede giudiziaria o ai fini dello svolgimento delle investigazioni di di cui all´art. 38 disp. att. c.p.p.; b) il trattamento si protragga per il tempo strettamente al perseguimento di tali fini.

Roma, 16 giugno 1999

Spett.le Società ......


OGGETTO : Acquisizione di dati personali per la tutela di un diritto in sede giudiziaria.


Con riferimento al quesito formulato si osserva che la legge n. 675/1996 sulla protezione dei dati personali ha disciplinato in vari articoli il trattamento dei dati personali finalizzato alla tutela di un diritto in sede giudiziaria (in particolare, v. artt. 10 comma 4, 12 comma 1 lett. h) e 20 comma 1 lett. g)).

In tali disposizioni sono state previste alcune eccezioni all´ordinaria disciplina che trovano il loro fondamento nella peculiare esigenza di tutela del diritto di difesa.

L´articolo 10 comma 4, consente anzitutto di non informare l´interessato dell´avvenuta raccolta dei dati qualora: a) i dati siano utilizzati solo per "far valere" o "difendere" un diritto in sede giudiziaria o ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all´art. 38 disp. att. c. p. p.; b) il trattamento si protragga per il tempo strettamente necessario al perseguimento di tali fini.

L´articolo 12, comma 1 lett. h) indica poi un caso di esclusione del consenso dell´interessato in presenza di analoghi presupposti. Infine l´articolo 20, comma 1 lett. g) ammette la comunicazione (ma non anche la diffusione) dei dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici, quando questa sia parimenti necessaria all´esercizio di un diritto in sede giudiziaria o per le predette investigazioni, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.

Per completezza di esposizione si ricorda che tali eccezioni non si applicano in caso di trattamento dei dati c.d. "sensibili" , per trattare i quali la S.V. dovrà invece uniformarsi alle prescrizioni contenute nell´autorizzazione n. 4/1998 al trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti emanata dal Garante ai sensi dell´articolo 41, comma 7, della legge n. 675/1996 (G.U. del 1 ottobre 1998, n. 113). Un regime più specifico che permette di prescindere dal consenso è previsto poi per il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Per effettuare invece i trattamenti di dati di cui all´articolo 24, comma 1, della medesima legge (idonei a rivelare i provvedimenti giudiziari indicati nell´articolo 686, commi 1, lett. a) e d) , 2 e 3, del codice di procedura penale), trattamenti che ai sensi dell´articolo 41, comma 5, potevano essere proseguiti sino all´8 maggio u.s. anche in assenza delle disposizioni di legge e previa comunicazione al Garante, si dovrà osservare quanto di recente previsto dal provvedimento del 10 maggio 1999 emanato dal Garante ai sensi dell´articolo sopra citato (G.U. del 14 maggio 1999, n. 111), "Autorizzazione al trattamento di dati di carattere giudiziario da parte di privati ed enti pubblici economici" .

Nessuna autorizzazione giudiziaria è poi prevista per il rilascio delle ordinarie certificazioni anagrafiche, fatto salvo il caso della richiesta dell´estratto per copia integrale di un atto dello stato civile (art. 185 r. d. 9 luglio 1939, n. 1238).

Da tale esposizione appare quindi evidente come la legge n. 675/1996 non costituisca un ostacolo all´acquisizione di dati per le finalità predette.

IL PRESIDENTE