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Pubblica amministrazione - Scheda di segnalazione di servizio sociale - 12 ottobre 1998 [1106371]

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[doc. web n. 1106371]

Pubblica amministrazione - Scheda di segnalazione di servizio sociale - 12 ottobre 1998

Per poter trattare i dati sensibili, i soggetti pubblici non devono richiedere né il consenso scritto degli interessati né l´autorizzazione preventiva del Garante (art. 22, comma 3).

Roma, 12 ottobre 1998

Ministero del lavoro e della
previdenza sociale
Direzione regionale del lavoro
del Lazio
Settore politiche del lavoro
Via Cesare de Lollis, 12
00185 Roma

e, p.c.
Ministero del lavoro e della
previdenza sociale
Dir. gen. AA.GG. e personale - Div. I
Via Flavia
00185 Roma

OGGETTO: "Scheda di segnalazione di servizio sociale"

Codesta Direzione regionale ha formulato alcuni quesiti in ordine al trattamento di dati personali raccolti attraverso la "scheda di segnalazione di servizio sociale" predisposta su incarico della Commissione regionale per l´impiego per finalità di indagine sulle "fasce deboli" dei lavoratori. Tale scheda viene trasmessa alle aa.ss.ll., ai servizi sociali del Lazio e a tutte le Circoscrizioni del Comune di Roma, che a loro volta devono distribuirla presso i servizi sociali del territorio di loro competenza e sollecitarne l´utilizzo da parte degli assistenti sociali.

Al riguardo, si osserva che le schede di segnalazione contengono, fra gli altri, anche dati aventi natura sensibile, così come definiti dall´art. 22 della legge n. 675/1996. Per poter trattare tali dati, i soggetti pubblici non devono richiedere né il consenso scritto degli interessati né l´autorizzazione preventiva del Garante (art.22, comma 3). Il trattamento di tali dati da parte di soggetti pubblici, infatti, è consentito solo se autorizzato da un´espressa disposizione di legge, nella quale devono essere specificati i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite. Particolari regole vigono, poi, per i soli trattamenti finalizzati all´incolumità fisica e della salute (art. 23).

Analoga disciplina è prevista per alcuni dati di carattere giudiziario, il cui trattamento, in mancanza di una disposizione di legge del tenore poc´anzi indicato, può essere autorizzato dal Garante (art. 24 legge n. 675/1996).

La stessa legge n. 675/1996 ha tuttavia previsto, per i trattamenti iniziati prima della sua entrata in vigore (8 maggio 1997), una disciplina transitoria che consente di adeguare la normativa preesistente ai trattamenti non disciplinati da norme aventi le caratteristiche sopra descritte. Ai sensi dell´art. 41, comma 5, della legge n. 675/1996, come modificato dall´art. 1 del d. lg. 8 maggio 1998, n. 135, i soggetti pubblici, previa comunicazione al Garante, possono infatti continuare a trattare i dati sensibili e di carattere giudiziario anche in assenza di una espressa disposizione di legge, fino all´8 novembre 1998, data entro la quale dovranno essere emanate le norme integrative.

Sulla base delle predette considerazioni, deve quindi ritenersi che il trattamento dei dati raccolti attraverso la "scheda di segnalazione di servizio sociale", poiché riguarda dati di natura sensibile e di carattere giudiziario, potrà essere effettuato qualora rappresenti la prosecuzione di un´attività informativa iniziata prima dell´8 maggio 1997 (come sembra desumersi dalla documentazione trasmessa), ma dovrà essere uniformato alle norme integrative previste.

La dicitura apposta in calce alla scheda non dovrà contenere il secondo periodo riferito al consenso e nessuna conseguenza negativa deriva dalla mancata acquisizione del consenso, che come si è visto non spiega effetti nei confronti dei soggetti pubblici. Viceversa, resta valido, come riscontro scritto, il riferimento all´informativa resa verbalmente alla persona che fornisce i dati.
Si segnala peraltro la necessità di impartire precise istruzioni affinché l´informativa sia resa effettivamente alle persone che forniscono i dati e, comunque, alle persone alle quali i dati si riferiscono, con formule anche sintetiche ma sostanzialmente rispettose del disposto degli articoli 10, comma 1 e 3, e 13 della legge n. 675/1996.

Ciò premesso, considerata la particolare natura dei dati raccolti, si segnala l´ulteriore necessità di:

a) verificare attentamente se sussiste l´effettiva esigenza, in relazione alle finalità perseguite, di raccogliere dati particolarmente delicati come quelli attinenti lo stato di salute o ai provvedimenti giudiziari, in quanto l´art. 9 della legge n. 675/1996 stabilisce che i dati personali oggetto di trattamento devono essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

b) impartire precise istruzioni affinché i dati siano trattati dai soli soggetti formalmente preposti al trattamento quali responsabili o incaricati (artt. 8 e 19 legge n. 675/1996) e previa adozione di rigorose norme di sicurezza idonee, ai sensi dell´art. 15 della legge n. 675/1996, a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

IL PRESIDENTE