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Blocco del trattamento - Test attitudinali distribuiti al personale dipendente - 26 ottobre 1998 [1109198]

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[doc. web n. 1109198]

Blocco del trattamento - Test attitudinali distribuiti al personale dipendente - 26 ottobre 1998

Ai sensi dell´art. 31, comma 1, lettera l), della legge n. 675/1996, il Garante dispone il blocco del trattamento dei dati contenuti in alcuni test attitudinali predisposti da un Comune e sottoposti ai propri dipendenti.

Roma, 26 ottobre 1998

Sig. Sindaco del
Comune di Marino

e, p.c.
CGIL-CISL-UIL
c/o Comune di
00147 Marino

Oggetto: Test attitudinali distribuiti al personale dipendente

Con riferimento alle informazioni fornite in risposta alla nota inviata da questa Autorità l´8 luglio u.s., il Garante ribadisce i rilievi già formulati in merito.

  1. Contrariamente a quanto affermato dal Comune, le notizie fornite ai dipendenti non rappresentano un´idonea informativa ai sensi dell´art. 10 della legge n. 675/1996.
    Tale disposizione elenca con precisione i contenuti dell´informativa da fornire agli interessati (finalità e modalità del trattamento, natura obbligatoria o facoltativa del conferimento, soggetti cui i dati possono essere comunicati, ambito di diffusione dei dati medesimi ecc.). Nelle note di accompagnamento del test, invece, si rinviene soltanto, a parte la generica enunciazione delle finalità dell´operazione, una spiegazione della loro utilità e dei criteri che hanno ispirato le domande, oltre ad alcune pagine, tratte da una pubblicazione scientifica, riferite al rilievo che assume il livello di motivazione del personale.
  2. Il profilo dell´obbligatorietà della compilazione del test è definito in maniera contraddittoria. Nella nota di risposta a questa Autorità si afferma che ai dipendenti era stata comunicata la non obbligatorietà delle risposte. In realtà, nelle schede illustrative del test non si fa cenno alla facoltatività della compilazione dei questionari. La delibera della Giunta comunale del 14/5/1998 (»& l´allegato test attitudinale& dovrà essere debitamente compilato da tutti i dirigenti e dipendenti comunali») e la nota del Segretario comunale del 22/5/1998 (»si crede utile ribadire la necessità e l´opportunità che ciascun lavoratore provveda alla compilazione del test») rimarcano poi la doverosità di questo adempimento.
  3. Nei citati allegati non si fa cenno alle modalità con le quali si sarebbero esaminati i test e, in particolare, da parte di quali soggetti sarebbe stata effettuata tale operazione.
    Da quanto rappresentato risulta che i moduli di risposta, una volta compilati, dovevano essere codificati a cura del responsabile del servizio personale, anche se le finalità stesse del lavoro avrebbero imposto poi di identificare l´interessato per ricollocarlo nella nuova struttura organizzativa. Proprio la nominatività del test e la necessità, almeno per il responsabile del servizio personale, di prendere specifica visione delle risposte fornite dai dipendenti, imponeva una particolare attenzione a questo profilo, attraverso una piena e corretta informazione dei dipendenti e la predisposizione di adeguate misure di sicurezza. Al riguardo si sottolinea che oltre ai dirigenti dell´ente locale stesso (cui è stata richiesta la compilazione del test e che si sono venuti a trovare nella posizione di esaminatori/esaminati), nella commissione preposta all´esame degli elaborati risulta essere stato presente anche un membro del nucleo di valutazione ed uno psicologo dell´USL.
    Quest´ultimo è senza dubbio una figura esterna all´ente comune, poiché l´azienda USL è dotata di autonoma personalità giuridica, come risulta dall´art. 3 del d.lg. n. 502/1992, così come modificato dal d.lg. n. 517/1993. Sarebbe stato quindi necessario inquadrare la posizione del professionista psicologo che avrebbe preso visione delle schede alla stregua del ruolo svolto da un soggetto esterno e cioè (a seconda del relativo margine di autonomia e dei compiti concretamente svolti) da un responsabile o incaricato del trattamento dei dati esterno al Comune oppure da un autonomo titolare del trattamento, in posizione correlata a quella del Comune.
  4. Va infine evidenziato che codesto Comune non ha fornito riscontro alle osservazioni formulate nel punto 4 della nota inviata da questa Autorità in data 8/7/1998.
    Occorre ribadire che le domande nn. 1, 2 e 3 del test, per la loro genericità e soprattutto per l´invito alla formulazione di giudizi di valore sull´azione politico-amministrativa del Comune, determinano la concreta possibilità che l´ente medesimo acquisisca risposte rivelatrici dei convincimenti politico- sindacali dei propri dipendenti, in contrasto con l´art. 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte e dei rischi evidenziati, questa Autorità, ai sensi dell´art. 31, comma 1, lettera l), della legge n. 675/1996, dispone il blocco del trattamento dei dati contenuti nei test attitudinali in esame.

Resta ferma la facoltà per codesto Comune di procedere ad un nuovo test attenendosi preventivamente alle disposizioni della legge n. 675/1996, secondo le indicazioni fornite nel presente provvedimento e in quello in data 8 luglio 1998.

IL PRESIDENTE