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Provvedimento del 5 giugno 2003 [1132379]

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[doc. web n. 1132379]

Provvedimento del 5 giugno 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Immobiliare Generano S.r.l ed Immobiliare Sant´Emiliano S.r.l. e, in proprio e in qualità di legale rappresentante delle stesse, dall´avv. Giovanni Valentini Indraccolo presso il cui studio hanno eletto domicilio

nei confronti di

Banca Arditi Galati S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

I ricorrenti affermano di non aver ricevuto alcun riscontro da parte di Banca Arditi Galati S.p.A. a due istanze con le quali chiedevano di accedere ai dati che li riguardano trattati dal predetto istituto di credito e di conoscere "le modalità di acquisizione dei dati personali degli interessati, la logica e le finalità del relativo trattamento, anche in relazione alla non accettazione da parte della banca" di due proposte contrattuali formulate dalle società ricorrenti in relazione ad un mutuo ipotecario ed alla conversione di un affidamento.

Con il ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 i ricorrenti hanno ribadito le proprie istanze e hanno altresì chiesto di porre a carico di controparte le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato il 14 maggio 2003 da questa Autorità ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la società resistente, con note anticipate via fax in data 26 maggio 2003, ha sostenuto che le ragioni del rifiuto delle citate istanze di affidamento e di mutuo sono correlate ad una valutazione di tali richieste improntata a criteri di efficienza ed economicità, criteri dettati da principi normativi dell´organo di vigilanza. Nella medesima nota, Banca Arditi Galati S.p.A., nel segnalare di lasciare a disposizione delle società ricorrenti la documentazione in questione presso la propria sede di Lecce, ha indicato in modo dettagliato gli elementi che hanno concorso alla mancata concessione degli affidamenti in questione, tra i quali:

  • "esame dei bilanci degli anni 1999 e 2000" delle società ricorrenti;
  • "accertamenti immobiliari";
  • relazione illustrativa avente ad oggetto le situazioni patrimoniali delle ricorrenti "finalizzata alla richiesta di un finanziamento (…), diretto alla realizzazione di frazionamenti di unità immobiliari site nel villaggio turistico-residenziale in Campo Verde a Riva di Vergole (…)";
  • "pregiudizievoli emerse su Immobiliare Generano s.r.l da banca dati Cerved" (pignoramento, decreto di sequestro conservativo, domanda giudiziale ecc.), comprovanti la tendenza della società ad incorrere in episodi di insolvenza.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sull´accesso ai dati personali relativi a due società immobiliari detenuti da un istituto di credito.

Sul ricorso va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998. Il titolare del trattamento ha infatti fornito riscontro alle richieste formulate dai ricorrenti, indicando tra l´altro le finalità del trattamento effettuato e i dati personali trattati in relazione alle due proposte contrattuali respinte.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a euro 100 a carico di Banca Arditi Galati S.p.A, previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto dei riscontri forniti nel corso del procedimento.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari a euro 100, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Banca Arditi Galati S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore dei ricorrenti.


Roma, 5 giugno 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1132379
Data
05/06/03

Tipologie

Decisione su ricorso