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Provvedimento del 16 giugno 2005 [1149957]

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[doc. web n. 1149957]

Provvedimento del 16 giugno 2005

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Paolo Melideo

nei confronti di

Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. rappresentata e difesa dall´avv. Vittorio Supino presso il cui studio ha eletto domicilio;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

PREMESSO:

L´interessato ha formulato un´istanza a Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. chiedendo che gli fosse "rimessa -ove non già inviata o invianda allo stesso titolo- copia (conforme all´originale) delle (…) statuizioni (e di quelle ad esse relative, presupposte e conseguenti)" che lo riguardano, in quanto relative, in particolare, ad una risposta di Carichieti S.p.A. ad una lettera inviata dal proprio avvocato, nonché a due procure rilasciate dalla resistente ai propri legali per la difesa nel giudizio di lavoro intentato dal ricorrente dinanzi al Tribunale di Chieti.

Avendo ricevuto un riscontro solo in riferimento ai dati personali presenti nel primo dei predetti documenti (lettera di risposta di Carichieti S.p.A.) e ritenendo sussistenti dati che lo riguardano negli altri documenti detenuti dalla resistente, l´interessato ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 145 e s. del Codice ribadendo la propria richiesta di accesso alle altre "evidenze non ancora inviate" e chiedendo di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento.

Dopo l´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 4 maggio 2005 ai sensi dell´art. 149 del Codice, nell´audizione del 3 giugno 2005 la resistente ha dichiarato di aver fornito all´interessato tutti i dati personali richiesti ed effettivamente detenuti, già in sede di riscontro all´interpello preventivo, posto che gli altri dati personali del ricorrente contenuti nelle procure interessate dalla richiesta non erano nella disponibilità dell´istituto di credito, essendo depositate presso il Tribunale di Chieti. La resistente ha precisato di detenere, "per quanto concerne la richiesta relativa ad ogni statuizione relativa ai documenti richiesti con l´interpello preventivo", soltanto una deliberazione del Consiglio di amministrazione del 26 marzo 1998 che tuttavia ritiene essere sottratta al diritto di accesso in quanto contenente "indicazioni relative alla strategia difensiva della Cassa nei confronti di dipendenti che hanno incardinato ricorsi di lavoro" (art. 8, comma 4, del Codice). L´istituto di credito (che ha fatto presente di aver provveduto comunque ad estrarre copia delle due procure depositate presso il Tribunale e che, con nota in data 8 giugno 2005, ha comunicato di averle inviate al ricorrente) ha chiesto di porre a carico di quest´ultimo le spese sostenute per il procedimento.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne un´istanza che può essere presa in considerazione, e in tal senso è qualificata, solo come richiesta volta a conoscere dati personali conservati da un datore di lavoro in qualsiasi forma.

L´esercizio di tale diritto, come già rilevato dal Garante con precedenti provvedimenti adottati nei confronti delle medesime parti, consente di ottenere, ai sensi dell´art. 10 del Codice, solo la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali detenuti dal titolare del trattamento; non permette invece di richiedere a quest´ultimo la creazione di documenti inesistenti nei propri archivi, ovvero la loro innovativa aggregazione secondo specifiche modalità prospettate dall´interessato, né di ottenere, sempre e necessariamente, copia (fotostatica o autenticata) di documenti detenuti.

L´esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti è infatti prevista dal Codice (art. 10, comma 4) solo con la dovuta omissione di dati riferiti a terzi e nel solo caso in cui l´estrapolazione dei dati personali da tali documenti risulti particolarmente difficoltosa per il titolare.

Diversamente da quanto desumibile dalle richieste dell´interessato, l´estrazione dei dati e la loro messa a disposizione è, quindi, la modalità ordinaria di adempimento alle predette richieste di accesso.

Ciò premesso il ricorso è infondato.

L´istituto di credito resistente, nel rispetto delle modalità di cui all´art. 10 del Codice, aveva comunicato al ricorrente già prima della proposizione del ricorso tutti i dati personali oggetto dell´istanza, escludendo legittimamente informazioni recanti l´indicazione di condotte da tenersi da parte del titolare del trattamento (art. 8, comma 4, del Codice). Nel fornire riscontro ad una richiesta di accesso formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, il titolare del trattamento deve, poi, comunicare i dati richiesti ed effettivamente detenuti, ma non è tenuto (come la resistente ha invece ritenuto di fare nel corso del procedimento dinanzi al Garante) a ricercare o raccogliere altri dati che, seppure originariamente trattati, non siano, allo stato, nella disponibilità del medesimo titolare e non siano oggetto in alcuna forma di attuale trattamento.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 16 giugno 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1149957
Data
16/06/05

Tipologie

Decisione su ricorso